Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25443 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7200/2017 proposto da;

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ELECTRONIC SYSTEMS s.p.a., (CF (OMISSIS)), in persona del legale

rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del

controricorso dall’avv. Umberto Delzanno e dall’avv. Leonardo

Alesii, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma alla

via Dardanelli n. 13;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1144/38/16, depositata in data 27 settembre

2016, della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 13 aprile 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1144/38/16, depositata il 27 settembre 2016, la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Novara aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati, negando la fondatezza di alcune riprese a tassazione ed accertamenti di maggiori ricavi concernenti le seguenti voci: capitalizzazione e ammortamento di costi di sviluppo riferibili a fatture emesse dalla P&P per operazioni inesistenti; antieconomicità del canone di sublocazione di un immobile; spese di rappresentanza e di consulenza; cessioni all’esportazione.

Osservava la CTR che le valutazioni tecniche e la documentazione allegata testimoniavano l’esistenza di costi di sviluppo aventi ad oggetto studi, prove e misure di attività di spalmatura, laccatura, stampa e successivi test di rilevazione di difetti su fogli di alluminio, così da delegittimare la tesi dell’inesistenza delle operazioni sostenuta dall’Ufficio. Inoltre la stessa società partecipata, P&P s.r.l., aveva testimoniato l’esistenza di agevolazioni del Ministero delle Attività Produttive, volte a finanziare un progetto denominato “nuovo imballaggio alimentare alluminio carta” e, come documentato dalla corrispondenza interna intercorsa con il contribuente, le operazioni avrebbero dovuto svolgersi presso lo stabilimento della società controllata.

Inoltre le contestazioni svolte dal contribuente riguardo all’asserita antieconomicità del canone di sublocazione ed ai rilievi riguardanti le spese ulteriori, non erano destituite di ogni fondamento, come riconosciuto anche dai giudici di prime cure. Il contribuente aveva infatti riproposto, nelle controdeduzioni, le ampie analisi delle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’impresa, fornendo una ricostruzione di sintesi della documentazione contabile ed extracontabile circa l’effettività, inerenza e congruità dei costi sostenuti.

Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso. Il contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR, nell’ultima parte della sentenza impugnata, confermato l’annullamento di alcune riprese affidandosi ad un’affermazione apodittica, che renderebbe impossibile il controllo dell’iter logico posto a fondamento della decisione, e senza svolgere un compiuto e reale esame dei motivi posti dall’Ufficio a fondamento del ricorso.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Nell’atto di appello, trascritto nel corpo del ricorso per cassazione, emerge chiaramente come l’Ufficio avesse tentato di contrastare la tesi avallata dai primi giudici, esponendo una serie di rilievi che sono stati del tutto trascurati dalla CTR.

1.2.1. Così è per quanto riguarda il rilievo concernente l’antieconomicità del canone di sublocazione, riguardo al quale l’Ufficio aveva prospettato la non applicabilità dei criteri di determinazione desumibili dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, e l’irragionevolezza di un’operazione che aveva portato a praticare verso la controllata canoni di locazione inferiori rispetto a quelli contrattati con il locatore originario.

1.2.2. Così e’, inoltre, per le spese di rappresentanza, riguardo alle quali l’appellante contestava, fra l’altro, l’esistenza di spese per le quali non risultava assolutamente comprovata la destinazione ai clienti né, in alcuni casi, il requisito dell’inerenza e, in altri, il requisito dell’effettività (come nel caso dei rimborsi chilometrici privi del tutto di documentazione giustificativa).

1.2.3. Così e’, ancora, per le cessioni alle esportazioni, per le quali l’Ufficio, se aveva ammesso che in relazione alla cessione al cliente iraniano la società, in sede di verifica, aveva fornito documentazione però ritenuta inidonea, riguardo alle fatture concernenti il cliente svizzero e quello brasiliano mancava del tutto una documentazione giustificativa, in ogni caso difettando i requisiti previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, comma 1, lett. a (quali il trasferimento della proprietà, l’uscita effettiva dei beni dal territorio doganale comunitario, l’esecuzione del trasporto o della spedizione a cura o a nome del cedente).

1.3. A fronte di tali consistenti e numerosi rilievi svolti dall’Ufficio, la CTR ha innanzitutto esposto una motivazione intrinsecamente contraddittoria: l’affermazione secondo cui “circa l’asserita antieconomicità del canone di locazione e i rilievi sulle spese di rappresentanza, consulenze ing. T. e sulle cessioni all’esportazione non sono destituite di ogni fondamento come compiutamente argomentato dalla ricorrente e riconosciuto dai giudici di prime cure”, non consente di comprendere se l’inciso “non sono destituite di ogni fondamento” debba essere riferito ai rilievi dell’Ufficio oppure alle contestazioni del ricorrente.

1.4. La pronuncia impugnata neppure si sottrae alle altre censure svolte dal ricorrente, in quanto, da un lato, l’utilizzo della formula “non sono destituite di ogni fondamento”, ove riferita alle contestazioni del contribuente, sottende un’analisi del tutto incompleta e quindi inidonea a fondare una valida decisione, e dall’altro il mero rinvio alle controdeduzioni del contribuente è privo di qualsiasi vaglio critico, necessario soprattutto in considerazione dei rilievi che erano stati svolti dall’Ufficio.

1.5. Trova pertanto applicazione il principio secondo il quale “La sentenza motivata per relationem, mediante mera adesione acritica all’atto d’impugnazione, senza indicazione né della tesi in esso sostenuta, né delle ragioni di condivisione, è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto corredata da motivazione solo apparente” (Cass. 14/10/2015, n. 20648 e nello stesso senso Cass. 23/03/2017, n. 7402).

2. Con il secondo motivo l’Ufficio si duole della nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 61 e art. 36, comma 1, n. 4, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), essendo la CTR incorsa nello stesso vizio lamentato in precedenza riguardo al rilievo concernente le operazioni intercorse tra il contribuente e la società controllata, considerate inesistenti dall’avviso di accertamento.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Rispetto alla contestazione riguardante le operazioni inesistenti, infatti, la CTR ha osservato che le valutazioni tecniche e la documentazione allegata al ricorso introduttivo testimoniavano l’esistenza dei costi di sviluppo, oggetto della contestazione da parte dell’Ufficio, e che la P&P, ossia la società partecipata, aveva poi in effetti beneficiato delle conseguenti agevolazioni da parte del Ministero.

2.3. Anche in tal caso, come osservato in relazione al precedente motivo, la CTR ha finito con l’aderire in modo del tutto acritico alla tesi sostenuta dal contribuente, omettendo di prendere in considerazione gli aspetti evidenziati dall’Ufficio nell’atto di appello.

2.4. In primo luogo l’Ufficio, nell’impugnare la sentenza di primo grado, aveva evidenziato la totale inconferenza del fatto che la controllata avesse ricevuto un finanziamento, trattandosi di circostanza che non provava in alcun modo l’effettiva esecuzione delle prestazioni.

2.5. Inoltre l’Ufficio appellante si era soffermato sulle numerose criticità e superficialità riscontrate nella lettura delle relazioni della P&P, totalmente carenti di un’effettiva analisi dei dati e del tutto inidonee a giustificare il costo contabilizzato. Anche questo rilievo è stato del tutto pretermesso da parte del giudice di appello.

3. Le ragioni che precedono impongono pertanto l’accoglimento del ricorso, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR del Piemonte che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Piemonte che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

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