Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25443 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 03/11/2016, dep. 12/12/2016), n.25443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23080-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA TARVISIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO FIERTLER, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 481/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 25/03/2014 e depositata il 01/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA Giuseppina

Luciana.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“con la sentenza impugnata la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il gravame poichè proposto avverso una sentenza pronunciata dal Tribunale a seguito di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, pubblicata nel periodo compreso tra il 1 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 (precisamente in data 19 dicembre 2008), quindi ritenuta soggetta soltanto al rimedio del ricorso straordinario per cassazione;

con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 616 c.p.c., e “violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa dell’agente della riscossione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, secondo la ricorrente, il Tribunale non avrebbe considerato la diversa disciplina, stabilita dal combinato disposto della norma dell’art. 616 con quella dell’art. 615 c.p.c., riguardante il regime impugnatorio, delle sentenze pronunciate rispettivamente ai sensi del comma 1 (da ritenersi appellabili anche se pubblicate dopo il 1 marzo 2006) ed ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2 (da ritenersi invece non impugnabili se pubblicate dopo detta data); poichè la sentenza impugnata con l’appello era stata emessa ai sensi del primo comma dell’art. 615 c.p.c. essa, secondo la ricorrente, si sarebbe dovuta ritenere appellabile;

il motivo non è fondato, per quanto appresso;

l’appellabilità delle sentenze pronunciate a conclusione dei giudizi di opposizione c.d. pre-esecutiva è stata ritenuta nel vigore del testo originario del codice di rito, poichè, nulla disponendo l’art. 615 c.p.c., si è sempre reputato operante il regime ordinario di impugnabilità delle sentenze conclusive dei giudizi ordinari di cognizione, quale è quello in oggetto;

dopo la modifica dell’art. 616 c.p.c., ad opera della L. n. 52 del 2006, art. 14, che vi ha aggiunto un ultimo inciso per il quale la causa di opposizione all’esecuzione “è decisa con sentenza non impugnabile”, si pose un problema di coordinamento di tale norma -destinata, in sè e per sè, a disciplinare soltanto le opposizioni introdotte dopo l’inizio dell’esecuzione e, quindi, coerentemente, anche soltanto le sentenze conclusive di tali giudizi – con la norma del precedente art. 615 c.p.c., comma 1: all’interpretazione strettamente letterale, sostenuta da una parte degli interpreti, per la quale la sentenza conclusiva dell’opposizione preventiva continuava ad essere appellabile anche se pubblicata dopo il 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. n. 52 del 2006), mentre era divenuta non impugnabile soltanto la sentenza conclusiva dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2, (perchè, a sua volta, disciplinata dall’art. 616 c.p.c.); si contrappose l’interpretazione che sosteneva l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non quindi dell’appello. anche per le sentenze conclusive dei giudizi ex art. 615 c.p.c., comma 1, quale è quello di specie, così accedendo ad una lettura costituzionalmente orientata funzionale ad evitare disparità di trattamento tra sentenze di norma destinate a risolvere controversie di analoga portata;

quest’ultimo orientamento è stato seguito da questa Corte Suprema, in precedenti analoghi al presente, oramai numerosi, rispetto ai quali il principio è stato affermato esplicitamente (cfr. Cass. n. 14179/08, citata anche nella sentenza impugnata, nonchè Cass. ord. n. 9591/11) ovvero comunque presupposto (cfr., tra le tante, Cass. ord. n. 3688/11): non vi sono ragioni per discostarsi dall’interpretazione ritenuta più conforme a Costituzione, che qui si intende ribadire; pertanto, è da ritenersi corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello di cui alla sentenza impugnata, che ha fatto dichiaratamente applicazione dell’anzidetto orientamento di legittimità;.

La relazione è stata notificata come per legge.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

Il ricorso va perciò rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimato non si è difeso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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