Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25443 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1257-2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ERSILIO GAVINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16232/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che O.F. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima, a sua volta, aveva in parte accolto la sua impugnazione avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2006.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo, l’ O. lamenta nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado, senza affrontare il profilo riguardante l’effettiva eventuale disponibilità dell’imbarcazione in capo al contribuente;

che, mediante il secondo, il ricorrente assume violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato la norma sostanziale, limitandosi ad operare una duplice presunzione, senza considerare l’accertamento di elementi di capacità contributiva;

che, attraverso l’ultimo, il contribuente deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituiti dalla rivendita del natante ad una società di leasing e dalla permanenza in cantiere dello stesso dal 1 febbraio 2007 al 29 febbraio 2008, oltre ad un ATP ex art. 696 c.p.c.;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che la CTR ha offerto una risposta, sia pur succinta, al problema della disponibilità dell’imbarcazione, affermando dopo la sintetica descrizione dei passaggi – che “la società Off Course International Yacht s.r.l., utilizzatrice dell’imbarcazione, era posseduta pro quota al 50% dal ricorrente, il quale nel 2005 l’aveva venduta alla società Sardaleasing s.p.a., che, a sua volta, l’aveva concessa in utilizzo. L’intera operazione si connota per la finalità elusiva, tramite il collegamento negoziale volto a trasferire fittiziamente l’imbarcazione a terzi senza perderne la piena disponibilità”, nè, d’altronde, il ricorrente ha ulteriormente illustrato il motivo di originario gravame, in modo da farne emergere l’omessa motivazione; che il secondo motivo è infondato;

che, infatti, lo stesso ricorrente non ha contestato da un lato di aver venduto il natante alla s.p.a. Sardaleasing e, dall’altro, che quest’ultima avesse concesso in utilizzo la stessa imbarcazione alla s.r.l. Off Course International Yacht, di cui il contribuente possedeva il 50% delle quote;

che, a fronte di tali elementi oggettivi, la CTR ha correttamente utilizzato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e la presunzione semplice ivi contenuta;

che, infatti – in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38, l’ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell’art. 2727 c.c., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l’onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà (Sez. 6-5, n. 3445 del 14/02/2014);

che il terzo motivo è infondato;

che, a prescindere dalla dubbia ammissibilità della doglianza in presenza di una “doppia conforme” (Sez. U, n. 8053 del 17/04/2014), in ogni caso la rivendita ad una società di leasing è stata tenuta ben presente dalla CTR, che su di essa ha fondato il sillogismo della presunzione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, mentre la circostanza del rimessaggio in cantiere non era stata sollevata in primo grado e dunque era da considerarsi nuova;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 2.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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