Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25442 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20264/2016 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato ERMANNO TREBASTONI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 507/21/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

Il 30 agosto 2016 il Dott. F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Sicilia dell’8 febbraio 2016 laddove nega al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2005 al 2008. L’Agenzia delle entrate non si difende.

Il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2,3) – la sentenza d’appello laddove stinta l’attività della contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con minimo ausilio di personale ridotto “a un lavoratore per 365 giorni all’anno” con erogazione di retribuzioni annue comprese tra 5850 e 7606 Euro.

La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Il che, atteso il compiuto esame di fatto della concreta fattispecie, esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite possano dirsi superati di per se, atteso che il contribuente si è avvalso stabilmente e continuamente solo di un’altra persona retribuita al massimo (2008) con poco più di seicento Euro mensili; il che è logicamente compatibile con il dedotto rapporto part-time per mansioni meramente esecutive.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con di accoglimento del ricorso, cassazione della sentenza d’appello e accoglimento nel merito della domanda introduttiva di rimborso, non essendo necessarie ulteriori verifiche di fatto. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate atteso il consolidamento della giurisprudenza in epoca posteriore alla sentenza d’appello e anteriore alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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