Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25442 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10540/2016 R.G. proposto da:

L.P.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Saverio Aloisio

domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Riscossione Sicilia S.p.a., in persona del suo legale rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Matteo Messina domiciliata in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

e

avverso la sentenza n. 4446/15, depositata il 21 ottobre 2015, della

Commissione tributaria regionale della Sicilia;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio

dell’8 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 4446/15, depositata il 21 ottobre 2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto da L.P.R. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un fermo amministrativo, e di due iscrizioni ipotecarie, concernenti debiti tributari della contribuente rinvenienti da cartelle esattoriali relative ad iscrizioni a ruolo a titolo di Tarsu, tassa automobilistica e ICI;

– il giudice del gravame ha rilevato che:

– ai fini dei provvedimenti impugnati non rilevava, quale condizione di legittimità, l’intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50;

– le cartelle esattoriali presupposte da detti provvedimenti risultavano ritualmente notificate, per di più ad opera di agente notificatore diverso da quello dalla contribuente indicato quale autore di falsi penalmente rilevanti;

– l’eccezione di prescrizione risultava inammissibile in quanto i crediti azionati dovevano ritenersi irretrattabili in ragione dell’omessa impugnazione delle relative cartelle di pagamento;

2. – L.P.R. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi;

– Riscossione Sicilia S.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, in quanto il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica di n. 3 cartelle “redatte da M.F.” e la nullità della notifica di altra cartella “perché non ricollega bile al relativo avviso”;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nonché di insufficiente motivazione, assumendo la ricorrente che il giudice del gravame non aveva esaminato il motivo di appello col quale la pronuncia di prime cure era stata censurata relativamente alla ritenuta tardività della produzione della documentazione afferente al disposto sgravio delle cartelle esattoriali relative all’ICI;

– col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 2948 c.c., n. 4, ed al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, conv. in L. n. 53 del 1983, e succ. modif., nonché omessa motivazione, deducendo, in sintesi, che, – nel pronunciare in ordine alla irretrattabilità dei crediti portati dalle cartelle esattoriali non impugnate, – il giudice del gravame aveva omesso di rilevare che la relativa estinzione per prescrizione si era perfezionata avuto riguardo al periodo temporale decorso dalla notifica di dette cartelle “alla data di adozione delle misure coercitive adottate”;

2. – in via pregiudiziale di rito va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso qual posta dalla controricorrente che, risultando il ricorso notificato in data 8 aprile 2016 epperò depositato (solo) il 9 maggio 2016, – giustappunto assume la tardiva costituzione di parte ricorrente (art. 369 c.p.c., comma 1);

– per vero, come risulta dal diretto esame degli atti, il ricorso è stato depositato avvalendosi del servizio postale, ed a mezzo del gestore Poste Italiane S.p.a., dietro spedizione del plico in data 21 aprile 2016, così come risulta dalla stessa annotazione di deposito operata dalla Cancelleria della Corte;

– come statuito dalla Corte, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c. (v. Cass. 18 gennaio 2016, n. 684; Cass. 7 maggio 2014, n. 9861; Cass. 3 marzo 2010, n. 5071; Cass., 26 giugno 2007, n. 14759; v. altresì, in motivazione, Cass., 6 maggio 2020, n. 8513);

3. – tanto premesso, il ricorso è nel suo complesso inammissibile:

3.1 – in termini generali, difatti, va rimarcato che, – a fronte dei rilievi, ed accertamenti, operati dal giudice del gravame, – i motivi di ricorso si prospettano come aspecifici, e difettano di autosufficienza, con particolare riferimento alle modalità, ed ai termini, di notifica delle cartelle esattoriali presupposte e degli stessi atti impugnati (fermo amministrativo e iscrizioni ipotecarie);

3.2 – il primo motivo difetta di specificità in quanto non esplicita né le modalità delle notifiche che si assumono nulle né le relative ragioni di nullità, – semplicemente legate alla persona del soggetto notificatore, – quando, secondo costante giurisprudenza della Corte, i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa; il ricorrente ha, difatti, l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 14 maggio 2018, n. 1160:3; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183);

3.3 – per le medesime ragioni è inammissibile anche il secondo motivo, della questione posta davanti al giudice del gravame non v’e’, difatti, traccia nella pronuncia impugnata né il ricorrente dà conto della relativa proposizione; come statuito dalla Corte, per vero, ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (v., ex plurimis, Cass., 3 dicembre 2020, n. 27697; Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905);

3.4 – del pari inammissibile è il terzo motivo che anch’esso si risolve in affermazioni apodittiche e, come appena rilevato con riferimento al secondo motivo di ricorso, non dà conto degli effettivi contenuti dell’eccezione di prescrizione qual proposta nei gradi di merito e davanti al giudice del gravame;

4. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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