Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25442 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 12/12/2016), n.25442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3050/2015 proposto da:

L.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTI DI

CRETA N. 85 INT. 12, presso lo studio del Dott. ANTONIO PORFILIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO ORLANDO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 44,

presso lo studio dell’avvocato CARLA SILVESTRI, che la rappresenta e

difende giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 962/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

16/07/2014, depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato Carla Silvestri difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione:

“1. L.V.M. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello de L’Aquila 26.9.2014 n. 962” con la quale – a conferma della decisione di primo grado – è stata rigetta(ta) la sua domanda di risarcimento del danno asseritamente patito in conseguenza d’un sinistro stradale provocato da veicolo rimasto sconosciuto. La Corte d’appello – così come il Tribunale – ha fondato la propria decisione sul rilievo della insufficienza delle prove raccolte a dimostrare i fatti prospettati dall’attrice: ovvero che il sinistro nel quale rimase coinvolta sia stato provocato o concausato da un altro veicolo, non identificato.

2. La sentenza è impugnata da L.V.M. sulla base di un solo motivo, col quale deduce l’omesso esame d’un fatto controverso e il “difetto dell’attività del giudice di merito sulla omessa considerazione di prove”.

3. Il ricorso è manifestamente inammissibile.

La ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che la sentenza d’appello avrebbe malamente valutato le prove raccolte.

Ma la valutazione delle prove è compito del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità.

In ogni caso, la sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultane probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, il ricorrente si duole proprio dell’omesso od incompleto esame di elementi istruttori, censura non consentita dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

4. Si propone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese”.

2. Ambo le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 2, con la quale hanno insistito rispettivamente – per l’accoglimento e per il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il Collegio condivide le osservazioni contenute nella relazione. Ritiene, invece, non decisive le contrarie osservazioni svolte dalla ricorrente nella propria memoria.

4. La ricorrente con la propria memoria articola il seguente ragionamento:

(a) sul luogo del sinistro vennero rinvenuti detriti e tracce di pneumatici;

(b) il giudice di merito ha ritenuto che tale circostanza non bastasse a dimostrare il convincimento d’un veicolo sconosciuto, perchè quelle tracce sarebbero potute essere anche preesistenti al sinistro;

(c) ergo, il giudice di merito avrebbe omesso l’esame d’un “fatto decisivo”: ovvero stabilire la provenienza di quei detriti e tracce di pneumatici.

5. Il ragionamento appena riassunto tuttavia non è coerente con l’interpretazione che del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, hanno dato le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 2014.

Con tale fondamentale decisione si è infatti stabilito che il “fatto” cui fa riferimento l’art. 360 c.p.c., n. 5, è unicamente il fatto costitutivo della pretesa o dell’eccezione, vale a dire l’elemento integrante la fattispecie concreta invocata dalle parti a fondamento delle rispettive posizioni.

Nel caso di specie, “fitti costitutivi” della pretesa attorea erano – oltre l’esistenza del danno – il coinvolgimento nel sinistro d’un veicolo sconosciuto e la condotta colposa del guidatore di questo. Fatti che sono stati presi in esame dalla Corte d’appello, e ritenuti non provati. Stabilire, poi, se i detriti sul luogo del sinistro furono persi dal veicolo che in tesi causò l’impatto, ovvero da altro mezzo ed in precedenza, non costituiva l’accertamento d’un fatto costitutivo della pretesa, ma la valutazione d’una prova di quel fatto costitutivo: valutazione che appartiene istituzionalmente al giudice di merito.

6. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

7. Nonostante il rigetto del ricorso, essendo stata la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con conseguente esenzione dagli oneri fiscali ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 131, comma 2, lett. (a) e art. 134), non sussistono i presupposti per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna L.V.M. alla rifusione in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 7.400, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

(-) dà atto che non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di L.V.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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