Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25442 del 12/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25442 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALME’ GIUSEPPE

Data pubblicazione: 12/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso 4334-2010 proposto da:
TERMOTECNICA

DITTA

(00691000723)

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ROBERTO G.,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente 2012
51

contro

REGIONE PUGLIA 80017210727 in persona del Presidente
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BARBERINI 36, presso la DELEGAZIONE ROMANA DELLA
REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
SHIROKA ADRIANA, giusta delega a margine del

G N-G

controricorso;
controricorrente contro

USL LE/4 DI SAN CESARIO IN LCA 93002200751 in persona
del Direttore Generale nella sua qualità di

UU.SS.LL. LECCE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDINI,
rappresentata e difesa dall’avv. FRANCESCO
FLASCASSOVITTI, giusta procura speciale a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

TERMOTECNICA

DITTA

00691000723

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24, presso il dott. MARCO GARDIN,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ROBERTO G.,
giusta procura speciale a margine del ricorso
principale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 787/2008 della CORTE D’APPELLO
di LECCE del 16.7.08, depositata il 27/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

411 i, 14,o ( o

Commissario Liquidatore delle gestioni liquidatorie ex

consiglio del 18/05/2012 dal Presidente Relatore Dott.
GIUSEPPE SALME’;
udito per la ricorrente l’Avvocato Marra Roberto G.
che si riporta agli scritti;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale

agli scritti e deposita inoltre nomina di costituzione
in giudizio.
TERMOTECNICA

DITTA

00691000723

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24,

presso il dott.

MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ROBERTO G.,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
TERMOTECNICA

DITTA

00691000723

in

persona

dell’Amministratore Unico e legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA 24,

presso

il

dott.

MARCO GARDIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA ROBERTO G.,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IGNAZIO PATRONE.

0. el

“34 I (lA t

l’Avvocato Francesco Flascassovitti che si riporta

R.g. 4334/2010
Rilevato in fatto

che Termotecnica ditta ricorre per cassazione avverso la
sentenza della corte d’appello di Lecce in data 27.12.2008

Lecce che condannava la USL Le/4 in solido con la Regione
Puglia al pagamento degli importi revisionali richiesti;
che la ricorrente denuncia: a) violazione dell’art. 344 della
L. 2248/1865, all. F nonché dell’art. 14 del D.P.R. n.
1063/1962; b) violazione degli artt. 1362 e ss. C.c.; c)
violazione dell’art. 2 D.M. 11.12.78.
che la Regione Puglia e la USL Le/4 resistono con
controricorso e la USL Le/4 propone ricorso incidentale;
Ritenuto in diritto

che, trattandosi di ricorso per cassazione proposto nei
confronti di provvedimento pubblicato dopo il 2 marzo 2006 e
prima del 4 luglio 2009, deve trovare applicazione art. 366bis, c.p.c., inserito dall’art. 6, d.1g. 2 febbraio 2006, n.
40 (abrogato dall’art. 47, lett. d), della legge 18 giugno
2009, n. 69, applicabile, per espressa previsione dell’art.
58 della stessa legge alle controversie nelle quali il
provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo
il 4 luglio 2009), a tenore del quale

kep

z ( 4)2( o

“Nei casi previsti

con la quale è stata riformata la sentenza del tribunale di

360,

dall’art.

primo

comma,

nn.

l),

2),

3)

e

4),

l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena
di inammissibilità, con la ,formulazione di un quesito di
diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5),

inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso
in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione. “;
che, secondo il costante orientamento di questa Corte la
norma, che risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse
del ricorrente ad una decisione della lite diverse da quella
cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, di
enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica, il
principio di diritto applicabile alla fattispecie,
costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del
caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non
può consistere in un’enunciazione di carattere generale e
astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in
esame, né in una mera richiesta di accoglimento del motivo o
nell’interpello della corte di legittimità in ordine alla
fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di
lettura delle ragioni esposte e porre la corte in condizioni

\’Lf 034 tho
(

0-G-T

l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di

di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola luris,
che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere
applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto
all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza

dell’art. 360 c.p.c., deve contenere un momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva
puntualmente i limiti, con la precisazione delle ragioni che
rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione
mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla
documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza
rispetto alla decisione, in maniera da non ingenerare
incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità;
che nella specie il motivo non si conclude con la
formulazione del quesito di diritto né con la sintesi delle
censure alla motivazione e che, pertanto, il ricorso può
essere discusso in camera di consiglio;
che

il

ricorso,

pertanto,

deve

inammissibile;
che le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.

essere

dichiarato

impugnata; inoltre, la formulazione della censura ex n. 5

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese, con C 3.700,00 (di cui C
200,00 per esborsi) oltre agli accessori come per lee 7 U
C

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della struttura

maggio 2012

centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi il 18

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