Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25442 del 12/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 12/10/2018, (ud. 02/02/2018, dep. 12/10/2018), n.25442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO G. M – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3894/2014 R.G. proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in Roma, via del

Mascherino n. 72, presso lo studio dell’avv. Antonella Petrilli,

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Zurlo, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

e nei confronti da:

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 53/05/13, depositata il 25 giugno 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 febbraio

2018 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 53/05/13 del 25/06/2013 la CTR dell’Abruzzo rigettava l’appello proposto dal sig. R.L. nei confronti della sentenza della CTP di Teramo, che aveva a sua volta rigettato l’impugnazione del contribuente avverso la cartella di pagamento emessa, con riferimento all’anno d’imposta 1999, 2000 e 2001 per IVA, IRPEF, IRAP, sanzioni ed interessi, a seguito di decisione della CTP;

1.1. la CTR osservava che il ricorrente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativamente agli anni d’imposta 1999, 2000 e 2001, che dal prospetto riepilogativo depositato dall’Ufficio si evinceva l’iscrizione a ruolo di quanto dovuto a seguito delle rettifiche operate dalle sentenze della CTP del 2008 e che le ulteriori sentenze cui faceva riferimento il contribuente riguardavano altre cartelle di pagamento;

2. avverso la sentenza della CTR il sig. R.L. proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. l’Agenzia delle entrate depositava “atto di costituzione” ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio del Ministero della economia e delle finanze, cui erroneamente è stato notificato il ricorso, essendo legittimata passivamente la sola Agenzia delle Entrate;

2. con il primo motivo di ricorso il sig. R. deduce la violazione del giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi che la violazione di giudicato si sostanzierebbe nell’avere la CTR preso in considerazione la somma determinata dall’Ufficio al netto di sgravi che sarebbero stati annullati con sentenze passate in giudicato;

3. il motivo è infondato;

3.1. per stessa ammissione di parte ricorrente, le questioni dedotte in giudizio con la cartella per cui è controversia riguardano la seconda metà di una iscrizione frazionata, mentre i provvedimenti passati in giudicato (nullità della cartella e dei provvedimenti di sgravio) riguardano la prima metà di tale iscrizione;

3.2. orbene, la circostanza che questa seconda iscrizione sia stata effettuata al netto di uno sgravio e che lo sgravio sia stato successivamente annullato non ha alcuna incidenza sulla stessa, proprio perchè detta iscrizione non ha tenuto in alcuna considerazione (è stata effettuata appunto al netto de) lo sgravio oggetto del provvedimento di annullamento;

3.3. nè l’esame diretto delle sentenze della CTR, cui questa Corte può accedere in relazione alla natura processuale del vizio lamentato, induce a ritenere diversamente, avuto conto del tenore delle stesse: esse si limitano ad evidenziare che la cartella con la quale è stato richiesto al contribuente il pagamento della prima metà dell’importo dovuto era illegittima e che, conseguentemente, il provvedimento di sgravio è venuto meno in ragione di tale illegittimità;

3.4. in altri termini, le sentenze passate in giudicato riguardano la prima metà dell’importo frazionato dovuto dal contribuente e da tali sentenze non si evince in alcun modo la loro influenza anche sulla seconda metà dell’importo frazionato, calcolato dall’Amministrazione finanziaria senza tenere conto degli sgravi annullati: che la correttezza del conteggio del primo importo incida sulla correttezza del conteggio del secondo importo è affermazione di parte ricorrente che resta del tutto indimostrata;

4. con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’omessa pronuncia sulla richiesta di sospensiva del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 14 e dell’art. 295 c.p.c., in violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che la CTR non si è pronunciata sulla chiesta sospensione del giudizio fino alla decisione della corte d’appello sui giudizi inerenti ai provvedimenti di sgravio e di riliquidazione delle partite tributarie, in rapporto di pregiudizialità reciproca con il presente procedimento;

5. il motivo è inammissibile, avendo ormai il contribuente perso l’interesse a qualsiasi pronuncia di sospensione, essendo intervenute nelle more del presente giudizio le sentenze della CTR sopra indicate, tutte passate in giudicato;

6. con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omessa pronuncia sul ricorso per motivi aggiunti del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

6.1. in particolare, il sig. R. si duole che già la CTP ha omesso di pronunciare avverso il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19/02/2010 e che la questione è stata sottoposta all’attenzione della CTR, la quale ha testualmente affermato: “appella il ricorrente per: (…) la sentenza impugnata ha omesso la pronuncia sul ricorso e sui motivi aggiunti”;

tuttavia la CTR avrebbe omesso la pronuncia sul motivo di gravame richiamando per relationem la decisione del giudice di primo grado;

7. il motivo è inammissibile;

7.1. invero, per come prospettato da parte ricorrente, non può dirsi sussistente il vizio di omessa pronuncia in quanto la CTR ha chiaramente preso in considerazione la censura formulata dal ricorrente, provvedendo quindi a disattenderla implicitamente allorquando si è riportata integralmente alla decisione del primo giudice, decisione che ha fatto propria;

7.2. ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza per assoluto difetto di motivazione ovvero per motivazione apparente, non già per omessa pronuncia;

8. con il quarto motivo di ricorso si deduce ancora una volta un vizio di omessa pronuncia sulla formulata eccezione di incompetenza territoriale in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

8.1. in buona sostanza il sig. R. si duole del fatto che dapprima la CTP e quindi la CTR non avrebbero vagliato l’eccezione di incompetenza dell’Ufficio tributario da lui tempestivamente formulata e ribadita in appello;

in particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, la CTR afferma testualmente: “appella il ricorrente per: (…) ha omesso la pronuncia sull’incompetenza territoriale dell’Ufficio tributario”, ma poi omette di pronunciare sul motivo di gravame, confermando la decisione della CTP;

9. il motivo è inammissibile per le stesse considerazioni già rassegnate con riferimento al terzo motivo;

9.1. come già precisato precedentemente, anche in questo caso non sussiste il vizio di omessa pronuncia, avendo la CTR preso in esame la censura formulata da parte ricorrente, rigettandola implicitamente allorquando ha provveduto alla integrale conferma della sentenza di primo grado;

9.2. ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza per assoluto difetto di motivazione ovvero per motivazione apparente, non già per omessa pronuncia;

10. in conclusione, il ricorso va rigettato; nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate; sussistono, peraltro, le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2018

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