Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25442 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto rel – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina Anna Rosaria – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12704/2019 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato Mario Novelli;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona depositato il 5/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2020 dal cons. Pazzi Alberto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso chiedendo in principalità l’assegnazione

del ricorso alle Sezioni Unite della Corte o, in subordine, il

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato Alberto Giva, che ha concluso per

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato in data 9 febbraio 2019 il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso proposto da F.R., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento del suo status di rifugiato nonchè del suo diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 o a quella umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il Tribunale, fra l’altro:

1) riteneva che le dichiarazioni del migrante “anche laddove credibili”, restassero “confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di miglioramento socio-economico, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori circa la necessità di sostenere la famiglia d’origine tutt’ora in patria”;

2) reputava, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), che la sola presenza dei civili nell’area di provenienza del migrante non costituisse un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone, in ragione delle informazioni disponibili sulle condizioni di quel territorio;

3) constatava infine l’inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a – d, e di condizioni individuali di elevata vulnerabilità, anche causate dallo sradicamento dal contesto socio-economico nazionale, poichè nel paese di origine non erano segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani e il ricorrente non aveva dato prova di aver seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia.

2. Ricorre per cassazione avverso questa pronuncia F.R. al fine di far valere quattro motivi di impugnazione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della lite.

La causa è stata rimessa per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto il Tribunale di Ancona avrebbe qualificato il racconto del migrante come generico e inattendibile in maniera sbrigativa, senza attenersi ai criteri previsti da tale norma per la valutazione della credibilità ed offrendo una motivazione soltanto apparente e apodittica.

4. Il Tribunale di Ancona non ha affatto ritenuto non credibile il racconto del migrante, ma, ben diversamente, non si è addentrato in alcuna valutazione al riguardo perchè le dichiarazioni rese, comunque (“anche laddove credibili”), non consentivano l’accoglimento della domanda presentata.

Ne discende l’inammissibilità della censura.

Infatti, la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della decisione impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), con la conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass. 20910/2017).

5.1 Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il Tribunale avrebbe sottovalutato la vicenda personale del ricorrente, il quale, in caso di rimpatrio, correrebbe il rischio di subire un grave danno a causa della situazione di violenza generalizzata ivi esistente.

Un simile rischio doveva essere apprezzato anche rispetto alla Libia, quale luogo di transito dove il migrante si era effettivamente radicato, “vivendovi per un apprezzabile lasso di tempo e ponendo nel nuovo Paese il centro dei propri interessi”.

5.2 Con il terzo mezzo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il Tribunale non avrebbe adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria omettendo di reperire documentazione attuale e aggiornata in ordine alla situazione esistente in Bangladesh e in Libia, quale paese di transito.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del rapporto di connessione che li lega, sono ambedue inammissibili.

6.1 La censura riguardante il mancato reperimento di adeguate informazioni internazionali è inficiata dalla sua genericità.

Il ricorrente per cassazione che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve infatti limitarsi a dedurre l’astratta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito, avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio; la mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile.

6.2 E’ ben vero poi che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il Tribunale, però, si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Bangladesh risultanti dal report EASO del dicembre 2017.

La censura di mancato adempimento all’obbligo di cooperazione istruttoria non è quindi neppure aderente al contenuto del provvedimento impugnato e, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

6.3 Il ricorrente assume che l’indagine avrebbe dovuto essere estesa alle condizioni della Libia, paese in cui egli si sarebbe radicato vivendovi per un apprezzabile lasso di tempo e ponendovi il centro dei propri interessi.

Del transito in Libia e, soprattutto, di un radicamento in quel luogo il provvedimento impugnato però non fa alcun cenno.

Il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avrebbe perciò dovuto preliminarmente chiarire se tale questione, comportante accertamenti in fatto, fosse stata effettivamente e tempestivamente devoluta alla cognizione del giudice di merito (cfr. Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

7. L’ultimo motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: in tesi di parte ricorrente il vissuto del migrante in un paese devastato come la Libia, la grave situazione socio-politica del paese di origine e l’impatto devastante dei cambiamenti climatici sulla già povera economia del Bangladesh costituivano motivi di vulnerabilità che dovevano condurre al riconoscimento della protezione umanitaria, tenuto conto peraltro del proficuo percorso di integrazione intrapreso dal migrante nel paese di accoglienza.

8. Il motivo è, nel suo complesso, inammissibile.

8.1 Fatto rimando a quanto appena detto in merito all’inammissibilità di ogni questione connessa a un soggiorno in Libia, occorre rilevare come il tema dei cambiamenti climatici e della loro influenza sulla situazione generale esistente nel paese di origine non assumesse rilievo ai fini del decidere.

Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, quale misura atipica e residuale, è infatti il frutto della valutazione della specifica condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente.

Ne consegue che a tal fine non è sufficiente la mera allegazione delle condizioni generali del paese di origine a cui non si accompagni l’indicazione di come siffatta situazione influisca sulle condizioni personali del richiedente asilo provocando una particolare condizione di vulnerabilità.

Allegazione che nel caso di specie è mancata e che il giudice non poteva (Cass. 27336/2018) nè sarebbe stato in grado di introdurre d’ufficio.

8.2 Il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente presente nel paese d’origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili; in questa prospettiva è necessaria una valutazione comparativa che consenta, in concreto, di verificare che ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili (Cass. 4455/2018; nel medesimo senso Cass., Sez. U. 29459/2019 e Cass. 17130/2020).

Solo all’interno di questa puntuale indagine comparativa deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l’effettività dell’inserimento sociale e lavorativo e/o la significatività dei legami personali e familiari in base alla loro durata nel tempo e stabilità; i seri motivi di carattere umanitario possono quindi positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art. 2 Cost.).

E’ compito del giudicante la verifica della sussistenza dei “seri motivi” che legittimano la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare suddetti fattori di vulnerabilità.

Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che “nel paese di provenienza non vengono segnalate compromissioni all’esercizio dei diritti umani” (pag. 7) e che il migrante potrebbe “godere in patria di una vita comunque dignitosa” (pag. 9).

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – la doglianza intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi ancora una volta in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

Ne discende la mancanza di decisività della condizione di occupazione del migrante, poichè il livello di integrazione raggiunto dal migrante in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato, non ha rilievo ai fini della concessione della forma di protezione in discorso (Cass., Sez. U., 29459/2019).

9. In conclusione, in forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

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