Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25442 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1171-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4602/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.P.D. avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2007.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe dovuto trattandosi di un accertamento del reddito a carico della società di fatto, riverberantesi su tutti i soci – procedere alla riunione dei giudizi, tanto più in presenza di una richiesta della parte erariale;

che, col secondo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, e art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe reso una motivazione del tutto apparente, attraverso un rinvio per relationem ad altra decisione;

che, attraverso l’ultimo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: i giudici di appello avrebbero erroneamente statuito la nullità dell’avviso di accertamento notificato prima dei sessanta giorni dalla notifica del verbale; che l’intimato non si è costituito;

che il primo motivo è fondato ed assorbente rispetto ai restanti;

che non sono parte del processo gli altri soci di fatto, individuati nel verbale della Guardia di Finanza del 5 novembre 2013;

che è invero pacifico che la fattispecie riguardi l’accertamento di maggior reddito a favore dei soci conseguente all’accertamento di maggior reddito d’impresa a carico di una società priva di personalità giuridica;

che la controversia relativa alla configurabilità o no di una società di fatto ai fini della pretesa tributaria comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Sez. 5, n. 23261 del 27/09/2018; Sez. 5, n. 14387 del 25/06/2014);

che trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati destinatario di un atto impositivo apre la strada al giudizio necessariamente collettivo ed il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio: il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c., e art. 111 Cost., comma 2, e trattasi di nullità assoluta che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS. UU. 14815 del 2008; Sez. 6-5, n. 7789 del 20/04/2016); che solo ove l’avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un’identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l’annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la “ratio” del litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 26648 del 10/11/2017);

che, però, nella specie, pur essendo stato l’avviso di accertamento impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società, nei gradi di merito i giudizi relativi, celebratisi separatamente, sono stati esaminati da sezioni diverse della CTR, in maniera non coordinata, e senza che fosse disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti anche dei soci, sicchè deve concludersi che l’intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;

che si impone quindi la cassazione della decisione impugnata e dell’intero giudizio, e la causa deve essere rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Caserta.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, anche per le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA