Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25441 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 08/04/2021, dep. 21/09/2021), n.25441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2609/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis

domicilia;

– ricorrente –

contro

N.G., con domicilio eletto in Roma, via Angelo Secchi n.

9, presso lo studio dell’avvocato Valerio Zimatore che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 306/4/13, depositata il 13 dicembre 2013,

della Commissione tributaria regionale della Calabria;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio

dell’8 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo, ricorre per la cassazione della sentenza n. 306/4/13, depositata il 13 dicembre 2013, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato l’appello proposto dalla stessa odierna ricorrente, così integralmente confermando il decisum di prime cure recante annullamento di due avvisi di liquidazione emessi, previa revoca delle agevolazioni usufruite dal contribuente ai sensi della L. n. 604 del 1954, per il recupero a tassazione ordinaria delle imposte dovute in relazione a due contratti di compravendita di terreni agricoli;

– N.G. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato conto dell’accesso del controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, oltreché della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

2. – il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020” (c. 12) e che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto… Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (comma 13);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all’iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l’istituto della prenotazione a debito.

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

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