Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25440 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 18/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24190 – 2015 R.G. proposto da:

C.V., – c.f. (OMISSIS) – M.P. – c.f. (OMISSIS)

– rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al

ricorso dall’avvocato Claudio Defilippi ed elettivamente domiciliati

in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MONTE dei PASCHI di SIENA – GESTIONI CREDITI BANCA s.p.a., in nome e

per conto di M.P.S. CAPITAL SERVICE s.p.a.;

– intimata –

avverso l’ordinanza assunta dal tribunale di Siena nell’ambito del

procedimento iscritto al n. 4162/2014 in data 22.7/13.8.2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 luglio

2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

“Monte dei Paschi di Siena Gestioni Crediti Banca” s.p.a., in nome e per conto di “M.P.S. Capital Service” s.p.a., con atto di pignoramento notificato in data 1.2.2012, dava inizio innanzi al tribunale di Siena a procedura esecutiva immobiliare in danno di C.V. e M.P..

Autorizzata dal g.e. all’udienza del 18.9.2014 la vendita del compendio pignorato, gli esecutati depositavano in data 20.10.2014 istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3 del 2012 ed al contempo opposizione all’esecuzione con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva.

Con ordinanza del 9.12.2014 il g.e. rigettava l’istanza di sospensione.

C.V. e M.P. proponevano reclamo ai sensi del combinato disposto dell’art. 624 c.p.c., comma 2, e art. 669 terdecies c.p.c..

Instaurato il contraddittorio, con ordinanza in data 22.7/13.8.2015 il tribunale di Siena rigettava il reclamo e condannava i reclamanti alle spese, liquidate in Euro 16.000,00, oltre accessori.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso C.V. e M.P.; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

“M.P.S. Gestioni Crediti Banca” s.p.a. non ha svolto difese.

Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 91,669 septies e 669 terdecies c.p.c., del D.M. n. 140 del 2012, del D.M.n. 55 del 2014, degli artt. 1, protocollo 1, 6, 13 e 14 C.E.D.U., degli artt. 3,24, 111 e 117 Cost., degli artt. 17,20,47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la illogicità manifesta e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono in primo luogo che l’impugnata ordinanza non si conforma ad alcuna norma di legge nella parte in cui reca condanna alle spese; che hanno provveduto nel termine assegnato dal g.e. ad introdurre il giudizio di opposizione all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, sicchè è con la sentenza da assumere a definizione delle esperite opposizioni che sono da regolare le spese pur della fase relativa all’istanza di sospensione.

Deducono in secondo luogo che “la somma liquidata non corrisponde neppure ai parametri forensi in vigore e non è stata altrimenti giustificata, anche considerata l’attività quasi nulla avutasi con il reclamo” (così ricorso, pag. 6).

Deducono in terzo luogo che ha errato il tribunale a denegare la sospensione della procedura esecutiva pendente; che invero l’avvenuto deposito della domanda ex lege n. 3 del 2012 e la disposta vendita del compendio immobiliare pignorato danno ragione di per sè, rispettivamente, del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Il ricorso è a vario titolo inammissibile.

In ordine al primo profilo è sufficiente evidenziare quanto segue.

Per un verso, che nella struttura delle opposizioni, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sè – sia che rigetti sia che accolga l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente – deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito (cfr. Cass. 24.10.2011, n. 22033).

Per altro verso, che la decisione sulle spese, ancorchè abbia attitudine ad incidere su posizioni soggettive di debito e credito, non ha carattere definitivo, sicchè il ricorso per cassazione è inammissibile (cfr. Cass. (ord.) 14.6.2016, n. 12170, secondo cui, in tema di opposizioni esecutive ex art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., nella formulazione attualmente vigente, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione, chiudendo la fase sommaria, liquidi le spese ma ometta, al contempo, di fissare il termine per l’introduzione del giudizio a cognizione piena, è inammissibile, atteso che, da un lato, il provvedimento conclusivo della fase sommaria, pur dovendo contenere necessariamente la statuizione sulle spese, in sè riesaminabile nel giudizio di merito, è privo del carattere di definitività, mentre, dall’altro, la mancata indicazione del termine entro cui introdurre la successiva eventuale fase di merito può essere sanata richiedendo l’integrazione del provvedimento, ex art. 289 c.p.c., ovvero introducendo autonomamente il giudizio a cognizione piena, in mancanza delle quali il procedimento si estingue ex art. 307 c.p.c. con conseguente impossibilità di rimettere in discussione la statuizione sulle spese; Cass. 21.7.2016, n. 15015; Cass. (ord.) 20.7.2011, n. 15949, in tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale; non, dunque, rispetto a provvedimenti di carattere strumentale ed interinale, operanti per il tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tali inidonei a conseguire efficacia di giudicato).

Del resto, i ricorrenti in questa sede hanno riferito di aver dato inizio al giudizio di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi.

In ordine al secondo profilo si rileva che i ricorrenti non hanno denunciato la violazione dei massimi tariffari.

Conseguentemente è sufficiente evidenziare che, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass. 9.10.2015, n. 20289).

In ordine al terzo profilo è sufficiente richiamare l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale è inammissibile, tanto nel regime dell’art. 624 c.p.c. scaturito dalla riforma di cui alla L. n. 52 del 2006, quanto in quello successivo di cui alla L. n. 69 del 2009, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto sulla sospensione dell’esecuzione, nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli artt. 615,617e 619 c.p.c., nonchè avverso l’ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l’abbia direttamente concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione (cfr. Cass. (ord.) 8.5.2010, n. 11243).

“M.P.S. Gestioni Crediti Banca” s.p.a. non ha svolto difese. Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso pertanto alcuna statuizione va assunta in ordine alle spese.

Il ricorso è datato 14.8.2015. Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, C.V. e M.P., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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