Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2544 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12233/2015 proposto da:

R.G.L. e M.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIAN LUIGI ROCCHI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO MAGLIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1319/2013 del TRIBUNALE di RAVENNA, depositata

il 17/11/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 23 maggio 2016, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“In un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione di Delib. dell’assemblea dei condomini, il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata in data 9 novembre 2013, ha rigettato la domanda proposta da R.G.L. e M.A. nei confronti del Condominio (OMISSIS). La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza in data 17 novembre 2014, ha dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., l’appello del R. e della M., avendo rilevato che i motivi di gravame non appaiono avere una ragionevole probabilità di accoglimento.

Avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello il R. e la M. hanno proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 18 maggio 2015.

L’intimato Condominio ha resistito con controricorso.

Il ricorso appare inammissibile per tardività.

Ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.

Nella specie, a fronte della comunicazione dell’ordinanza avvenuta telematicamente il 17 novembre 2014, il ricorso per cassazione è stato proposto soltanto il 18 maggio 2015, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 17 novembre 2014.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in Camera di consiglio, per esservi dichiarato inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione dichiarata inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal Condominio controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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