Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2544 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. III, 04/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28936/2019 proposto da:

A.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 348/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. A.M., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinala, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione tenooris).

2. A fondamento dell’istanza il richiedente dichiarò di esser fuggito dal Pakistan per il concreto rischio di essere perseguitato per ragioni riconducibili alla sua fede sciita. In particolare, il richiedente raccontò di aver subito diverse minacce di morte da parte di alcuni componenti di religione sunnita, in seguito alla decisione di edificare una Imam Bargah nel villaggio.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza. Avverso tale provvedimento A.M. propose ricorso D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Catania, che con ordinanza del 12 dicembre 2016 rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto che mancavano i presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza n. 348/2019, pubblicata il 15/02/2019.

La Corte ha ritenuto:

a) non credibile il racconto del richiedente;

a) infondata la domanda di riconoscimento di status di rifugiato, mancando gli estremi per la sussistenza di atti persecutori;

b) infondata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, mancando nel paese d’origine una violenza indiscriminata derivante da situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

c) infondata la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, non sussistendo i gravi motivi atti a giustificare tale misura;

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da A.M., con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non presenta difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e artt. 5, 7 e 8, anche alla luce del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”. La Corte d’appello avrebbe erroneamente negato il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto alla luce del contesto presente in Pakistan e della situazione personale del richiedente, sussisterebbe invero le condizioni per tale forma di protezione internazionale.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”. Secondo il ricorrente sarebbe sussistente in Pakistan e in particolare nel Punjab, una situazione di violenza tale da poter mettere a repentaglio la vita del richiedente e il rispetto dei suoi diritto fondamentali nel caso di uno suo rientro.

I motivi, congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

Oltre ad esserlo per apoditticità, i motivi presentano una violazione di legge che cela una richiesta di rivalutazione dei fatti. Il ricorrente lamenta infatti il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, ma la Corte d’appello ha ritenuto assenti i presupposti di legge richiesti per tale forma di protezione internazionale, tramite un giudizio insindacabile in questa sede. Inoltre, i giudici di merito hanno elaborato tale giudizio negativo prescindendo dalla non credibilità in merito al racconto del richiedente, giudizio che in ogni caso è stato svolto nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 8820/2020. Dunque, sono assenti profili sindacabili in questa sede. Circa il contesto presente in Pakistan, i giudici di merito hanno ritenuto assenti aspetti di problematicità, tali da poter integrare i presupposti per la protezione sussidiaria sulla base di Coi aggiornate.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 2, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 (T.U. Immigrazione) in ordine alla concessione di un permesso per motivi umanitari e al riconoscimento di una protezione di tipo umanitaria, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria sia perchè ha dimostrato un percorso di integrazione in Italia sia per la situazione di insicurezza nel paese d’origine.

Il motivo è fondato.

in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione” (cfr. Cass. 13079/2019).

A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:

a) non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano.

b) le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.

c) deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonchè dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”.

“Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona”.

“In tema di protezione umanitaria, quanto più risulti accertata in giudizio una situazione di particolare o eccezionale vulnerabilità, tanto più è consentito al giudice di valutare con minor rigore il secundum comparationis” costituito dalla situazione oggettiva del Paese di rimpatrio, onde la conseguente attenuazione dei criteri rappresentati “dalla privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (principio affermato, con riferimento ad una peculiare fattispecie di eccezionale vulnerabilità, da Cass. 1104/2020)”.

Nella sentenza della Corte d’appello manca tale giudizio di comparazione: i giudici di merito non hanno fatto alcun riferimento al percorso integrativo iniziato dal richiedente in Italia, escludendo la protezione umanitaria sulla base di una dichiarazione apodittica (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).

6. Pertanto la Corte dichiara inammissibile i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo di ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile i primi due motivi di ricorso accoglie il terzo motivo cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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