Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2544 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 03/02/2010), n.2544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. MARCHETTI Alessandro,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Via Paolo Emilio,

n. 71;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 4

maggio 2006.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 22 aprile 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

” P.S. ha proposto ricorso per cassazione il 30 maggio 2007 sulla base di due motivi avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma depositato il 4 maggio 2006 con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri veniva condannata ex L. n. 39 del 2001, al pagamento di un indennizzo di Euro 15.000,00 oltre spese processuali, per l’eccessivo protrarsi di un processo pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti.

Il ricorso reca motivi seguiti da quesito di diritto, come imposto dall’art. 366 bis c.p.c..

La Presidenza del Consiglio non ha resistito con controricorso.

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di primo grado di anni 23 in primo grado, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di poco più di quattro anni.

Il primo motivo – attinente alla determinazione del periodo di ragionevole durata del processo – è manifestamente fondato. In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001, è fatto obbligo al giudice di merito, nel verificare la sussistenza della violazione, di tener conto dei criteri al riguardo applicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e di considerare la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione (Cass., Sez. 1^, 11 maggio 2006, n. 10894). Il decreto impugnato non si è attenuto ai suddetti parametri: esso ritiene ragionevole il periodo di oltre quattro anni in primo grado, con una motivazione in astratto, senza tenere conto del più ridotto termine considerato mediamente normale dalla Corte di Strasburgo.

Il secondo motivo è, del pari, manifestamente fondato. Nella liquidazione dell’indennizzo, la Corte d’appello si è discostata in misura significativa dai parametri elaborati dalla Corte europea e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte. Infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v. le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, ma in misura ragionevole (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630)”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio, con la precisazione di seguito indicata;

che, infatti, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, va data continuità al principio recentemente affermato da Cass., Sez. 1^, 8 luglio 2009, n. 16086, secondo cui “in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo la giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, a condizione che le decisioni pertinenti siano coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato, e purchè detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito. Pertanto, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la diversità di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata”;

che, quindi, accolto, per quanto di ragione, il ricorso e cassato, in relazione alle censure accolte, il decreto impugnato, ben può procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;

che, pertanto, considerato il periodo di irragionevole durata del giudizio del giudizio presupposto in ventiquattro anni (eccedenti il periodo di durata normale calcolato in tre anni) e determinato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone di derogare in melius -, nella somma di Euro 750,00 ad anno (per i primi tre anni di ritardo) e di Euro 1.000,00 ad anno (per gli anni successivi) il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale riportato nel processo presupposto, devesi riconoscere all’istante l’indennizzo forfettario complessivo di Euro 23.250,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

che le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della soccombente Presidenza del Consiglio dei Ministri, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere a P.S. la somma di Euro 23.250,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, ed oltre alle spese processuali – distratte in favore dell’Avv. Alessandro Marchetti – liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 1.400,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi, Euro 700,00 per onorari ed Euro 600,00 per diritti), e, quanto al giudizio di legittimità, nella misura di Euro 1.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA