Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2544 del 01/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2544 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 25788-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;

– ricorrente contro
JUST CAFE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LAZIO n. 20/C, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO
COGGIATTL che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
NICOLA BIANCHI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/02/2018

avverso la sentenza n. 904/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il
05/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;
dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata e che la controricorrente ha
depositato memoria, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 904/10/2016, depositata il 5 aprile 2016, la CTR
dell’Emilia — Romagna rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate nei confronti della just Cafè S.r.l. in liquidazione, avverso la
sentenza di primo grado della CTP di Parma, che aveva accolto il
ricorso della società, svolgente attività di esercizio di bar e caffè
all’interno dell’aeroporto di Parma, avverso avvisi di accertamento
relativi ad IRES, IVA ed IRAP per gli anni 2005 e 2007, fondato su
rilevante incongruenza (oltre il 25%)dei ricavi dichiarati per gli anni di
riferimento rispetto a quelli determinati negli studi di settore.
Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha
proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui la
società resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia «violazione e falsa
applicazione degli arti 62 bis d.l. 331/93 e art. 39 d.P.R. 600/73, 2729,
Ric. 2016 n. 25788 sez. MT – ud. 22-11-2017
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NAPOLITANO.

2727 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
L’Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata come
erronea sia nella parte in cui afferma che «non si ritiene di individuare
alcun parametro per qualificare la gravità dell’incongruenza»,
quest’ultima risultando invero da dati matematici non contestati (ricavi

settore di riferimento applicato di C 293.680,00 con scostamento
superiore al 25%), sia laddove la CTR ha affermato che
l’Amministrazione, onde legittimare la pretesa impositiva fondata su
metodo induttivo, avrebbe dovuto «supportare la propria richiesta su
ulteriori elementi confortati da ulteriori indizi., in quanto […] la
suprema Corte di Cassazione ritiene queste delle presunzioni semplici».
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’avverso ricorso,
in quanto, sub .specie del vizio di violazione o falsa applicazione di
norme di diritto, la ricorrente mirerebbe in realtà a sollecitare alla Corte
una diversa valutazione degli elementi istruttori, rispetto a quella
operata dal giudice di merito, ciò che è precluso in sede di legittimità.
L’eccezione, a giudizio della Corte, è priva di fondamento.
Se è certamente vero che, secondo la consolidata giurisprudenza della
Corte in tema di accertamenti di tipo analitico — induttivo, ex art. 39,
comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, basati su valori desunti da
studi di settore, a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio,
le rilevazioni degli studi di settore, che di per sé costituiscono il frutto
di elaborazioni statistiche acquisite su dati settoriali riferite ad una
pluralità di contribuenti, poste a confronto con le giustificazioni offerte
dal contribuente, legittimano l’accertamento basato su presunzioni
semplici, purché gravi, precise e concordanti, nella fattispecie in esame
deve rilevarsi che, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio,
l’Ufficio ha dato contezza del perché le giustificazioni offerte dalla
Ric. 2016 n. 25788 sez. MT – ud. 22-11-2017
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dichiarati per C 223.506,00 a fronte del dato omologo dello studio di

società non fossero idonee a giustificare razionalmente il divario
rispetto allo studio di settore (si veda il riepilogo, in ossequio al
principio di autosufficienza del ricorso, delle relative circostanze a
pagina 12 del ricorso).
Orbene, nella valutazione del giudice di merito, è mancata del tutto

piano della correttezza logico — giuridica, in relazione al parametro
legale degli artt. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973 e 2729
c.c., il ragionamento inferenziale, che si è limitato a dar conto delle
deduzioni della contribuente avverso l’applicabilità, nella fattispecie,
dei dati risultanti dallo studio di settore, omettendo qualsivoglia
valutazione delle circostanze in forza delle quali l’Ufficio aveva
ritenuto le giustificazioni offerte dal contribuente inidonee a
giustificare la rilevata grave incongruenza del dato relativo ai ricavi
dichiarati rispetto alla media rilevata dallo studio di settore di
riferimento.
Risulta pertanto violata, nella fattispecie, l’indicata normativa di
riferimento, da parte della decisione impugnata che, nel ritenere che
l’accertamento necessitasse di ulteriori elementi indiziari a supporto
della pretesa impositiva, si è posta in contrasto con il principio di
diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte per il quale, in
tema di accertamento induttivo basato su parametri o studi di settore,
una volta instaurato il contraddittorio nella fase amministrativa e,
soprattutto, contenziosa, al contribuente incombe l’onere di allegare e
provare, senza limitazione di mezzi e di contenuto, la sussistenza di
quelle circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal normale
modello di riferimento settoriale ritenuto applicabile, sì da giustificare
un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la
procedura di accertamento standardizzato, mentre all’ente impositore
Ric. 2016 n. 25788 sez. MT – ud. 22-11-2017
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qualsiasi valutazione di detti elementi, sicché risulta viziato, proprio sul

fa carico la dimostrazione dell’applicabilità dello standard prescelto al
caso concreto oggetto di accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 13
luglio 2016, n. 14288; Cass. sez. 5, 20 febbraio 2015, n. 3415).
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio per nuovo esame
alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia — Romagna in diversa

menzionato, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
legittimità.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale dell’Emilia — Romagna in diversa
composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità.

composizione, che, nell’uniformarsi al principio di diritto innanzi

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