Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25439 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 12/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25439

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7592 – 2015 R.G. proposto da:

C.G., – c.f. (OMISSIS) – in qualità di cessionario del

credito di R.M., elettivamente domiciliato in Taranto,

al corso Umberto, n. 129, presso lo studio dell’avvocato Bernardino

Pasanisi che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Mottola (TA), alla via G. Amendola, n. 12, presso lo studio

dell’avvocato Francesco Caragnano che la rappresenta e difende in

virtù di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2014 della corte d’appello di Lecce,

sezione distaccata di Taranto;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio

2017 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso al tribunale di Taranto in data 9.3.2004 l’ingegner R.M. esponeva che aveva svolto attività professionale su incarico e per conto di G.A., affinchè il fondo di cui costei era proprietaria, in (OMISSIS), conseguisse la variazione di destinazione d’uso necessaria per l’insediamento di una stazione di rifornimento di carburanti; che il compenso a lui dovuto, pari ad Euro 27.893,00, non gli era stato corrisposto.

Chiedeva ingiungersi alla G. il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi e spese.

Con decreto del 18.3.2004 il tribunale pronunciava l’ingiunzione.

Con atto ritualmente notificato G.A. proponeva opposizione; chiedeva revocarsi il decreto opposto con il favore delle spese di lite.

Deduceva che non aveva conferito alcun incarico professionale al ricorrente, il quale aveva operato per conto della “ERG Petroli”.

Si costituiva R.M.. Instava per il rigetto dell’opposizione. All’esito dell’istruzione probatoria, con sentenza n. 876/2011 il tribunale di Taranto rigettava l’opposizione e confermava l’ingiunzione.

Proponeva appello G.A..

Resisteva R.M..

Con sentenza n. 31/2014 della corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accoglieva il gravame ed, in riforma dell’appellata sentenza, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo; altresì condannava l’appellato a rimborsare a controparte le spese del doppio grado.

Esplicitava, tra l’altro, la corte che il R. non aveva “fornito alcuna dimostrazione (o, quanto meno, nessuna sufficiente dimostrazione) di effettivo conferimento da parte della G. di un incarico finalizzato all’ottenimento della (…) variazione di destinazione d’uso del fondo de quo” (così sentenza d’appello, pagg. 5 – 6).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.G., quale cessionario del credito di R.M.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

G.A. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo il ricorrente adduce la propria legittimazione.

Prospetta che è cessionario del credito, “come da dichiarazione di cessione del credito contenuta nel corpo dell’atto di precetto, notificato al debitore” (così ricorso, pag. 11); che la sua legittimazione all’impugnazione si fonda sulla previsione dell’art. 111 c.p.c., comma 4.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. nonchè degli artt. 132 e 163 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.

Deduce che G.A. per nulla ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ebbe ad accertare l’ambito dell’attività professionale espletata dall’ingegner R.M..

Deduce inoltre che la prestazione professionale, benchè sinteticamente indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo, si è specificata alla stregua della parcella professionale e della documentazione tutta allegata e “tali documenti (…) non sono stati contestati dalla controparte” (così ricorso, pag. 15).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, art. 132 c.p.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1325 e 1362 c.c.e art. 1372 c.c., comma 2, art. 2697 c.c.; ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo.

Deduce che la negazione dell’incarico professionale collide con le norme in tema di onere della prova e di contratti in generale; che la prestazione professionale è stata utilizzata e fatta propria dalla G. allorchè ha presentato, “in proprio (e non per conto o in nome della ERG Petroli), l’istanza di variante della complanare A.N.A.S., utilizzando (…) gli elaborati (…) redatti dall’Ing. R.” (così ricorso, pag. 20).

I motivi di ricorso sono strettamente connessi.

Il che ne giustifica la disamina contestuale.

I motivi in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Si osserva, con precipuo riferimento al secondo motivo, che lo stesso ricorrente riferisce che G.A., con l’appello spiegato avverso la sentenza di prime cure, aveva dedotto che “1) che non vi sarebbe la prova del conferimento di incarico al professionista; 2) il costo di tutte le attività compiute in favore della G. dovevano ricadere sulla ERG Petroli” (così ricorso, pag. 12; cfr. memoria, pag. 3).

Su tale scorta del tutto ingiustificata è la prospettazione di C.G. secondo cui l’appellante – controricorrente in questa sede – non avrebbe contestato la sentenza di prime cure nella parte “in cui si accerta che l’attività professionale svolta dall’Ing. R. in favore della G. riguardava (…) la predisposizione dei documenti tecnici necessari a presentare l’istanza amministrativa per la realizzazione di una variante alla complanare ed in generale la cura di detta istanza nei rapporti con gli enti pubblici” (così ricorso, pag. 13; cfr. memoria, pag. 3). Del tutto ingiustificata è parimenti la deduzione secondo cui vi è stata una “evidente violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum” (così ricorso, pag. 14).

Ed invero la contestazione tout court del conferimento dell’incarico è valsa ad assorbire e ricomprendere in sè la specifica ragione di doglianza asseritamente non dedotta.

Si osserva al contempo che a nulla vale addurre che “non vi è stato (…) alcun mutamento di causa petendi (…), perchè la causa petendi si determina attingendo a tutto il materiale versato in atti” (così ricorso, pag. 17).

E difatti la corte di merito ha avuto cura di specificare, “per completezza, che ove (…) l’attività professionale per cui si chiede compenso possa (…) con evidente mutamento di causa petendi rispetto al ricorso monitorio, individuarsi nella progettazione, di cui alla richiesta all’ANAS del 7/10/1996 di una “variante alla complanare” (…) purtuttavia la domanda si appalesa infondata” (così sentenza d’appello, pagg. 8 – 9), propriamente, per difetto di adeguato riscontro probatorio.

Si osserva comunque che gli ulteriori profili di censura veicolati dal secondo e dal terzo mezzo di impugnazione si risolvono nella contestazione del giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso.

In tal guisa gli asseriti vizi motivazionali rilevano nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata depositata in data 20.1.2014), e quindi nei termini esplicitati dalle sezioni unite di questa Corte con l’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014.

In quest’ottica si osserva ulteriormente quanto segue.

Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua dell’indicazione nomofilattica a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il giudice di secondo grado ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (“il R. non ha indicato alcunchè in ordine alle modalità di conclusione di un qualsivoglia accordo contrattuale con la G. (…), assolutamente nulla prospettando circa il tempo ed il luogo in cui si sarebbe stipulato (pur verbalmente) il contratto di prestazione d’opera, l’oggetto specifico dello stesso, il compenso (eventualmente) pattuito, i tempi di compimento dell’attività relativa” (così sentenza d’appello, pag. 6); “nessun elemento utile (…) è emerso dalla prova testimoniale” (così sentenza d’appello, pag. 6) e dalla “richiesta avanzata dalla G. all’A.N.A.S. il 7/10/1996” (così sentenza d’appello, pag. 7), sicchè “va esclusa la ricorrenza della c. d. ficta confessio” (così sentenza d’appello, pag. 8); “l’affermazione del teste S.A. (figlio della G.) confermativa del negato conferimento d’incarico all’ing. R. (…) trova puntuale riscontro (…) nella circostanza che (…) il professionista formulò domanda di pagamento per siffatta attività proprio nei confronti della s.p.a. ERG Petroli” (così sentenza d’appello, pag. 9)).

Dall’altro, che la corte pugliese ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante la res litigiosa ovvero l’asserita stipulazione del contratto d’opera intellettuale tra l’ingegner R.M. ed G.A..

In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

E ciò viepiù se si tiene conto di quanto segue.

Ovvero che il giudizio sull’avvenuta conclusione o meno di un contratto, implicando un mero accertamento di fatto, rientra nel potere esclusivo del giudice di merito e pertanto si sottrae al sindacato di legittimità, qualora risulti sorretto – siccome nel caso di specie – da congrua motivazione ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 27.9.2006, n. 21019).

Ovvero che, in tema di contratto d’opera intellettuale, il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l’onere di provare sia l'”an” del credito vantato, sia l’entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, cosicchè la parcella predisposta dal medesimo è priva di rilevanza probatoria nell’ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. 20.4.2006, n. 9254).

Ovvero che, in tema di interrogatorio formale, l’art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta, per quanto ingiustificata, l’effetto automatico della “ficta confessio”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti (Cass. 20.4.2006, n. 9254).

E’ ben evidente che l’infondatezza e del secondo e del terzo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del profilo, afferente alla legittimazione del ricorrente, specificamente veicolato dal primo motivo.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al rimborso della spese del presente giudizio di legittimità.

Il ricorso è stato notificato il 6.3.2015.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis medesimo D.P.R..

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, C.G., a rimborsare alla controricorrente, G.A., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, C.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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