Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25439 del 12/11/2013


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 25439 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

l’evocazione

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PATICCHIO Saverio (PTC SVR 26C22 I939Y), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Gianfranco Massa, elettivamente domiciliato
in Roma, via Cassia n. 531, presso il dott. Franco
Leonetti;
– ricorrente contro
PATICCHIO Anna Rosaria; PATICCHIO Annunziata; PATICCHIO
Addolorata; PATICCHIO Francesca; PATICCHIO Laura;
– intimate per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione
n. 28607 del 2008, depositata il 2 dicembre 2008.

Data pubblicazione: 12/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 22 ottobre 2013 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

osservato in ordine alla relazione.
Ritenuto

che Saverio Paticchio chiede la revocazione

della sentenza n. 28607 del 2008 della Corte di cassazione,
pronunciata sul ricorso dal medesimo proposto avverso la
sentenza della Corte d’appello di Lecce depositata il 10
febbraio 2004;
che per una più agevole comprensione del vizio
revocatorio denunciato occorre procedere alla ricostruzione
della intera vicenda giudiziaria;
che nel corso del giudizio di divisione promosso da
Anna Rosaria Paticchio nei confronti dei propri germani
Saverio, Annunziata e Addolorata, coeredi dei defunti
genitori Francesco Paticchio e Vincenza Bancosta, e nel
quale l’attrice assumeva di avere ricevuto in vita dalla
madre in donazione il fondo c.d. Mulino Cocciolo, in conto
della quota di legittima con dispensa dalla collazione,
mentre Saverio aveva esibito un testamento olografo del
padre con il quale veniva a lui destinato il fondo c.d. Aia
Matò, l’adito Tribunale di Lecce, dopo avere esteso il
contraddittorio a Laura e Carmela Paticchio, quali finali

Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, il quale nulla ha

aventi causa della quota ereditaria di Saverio, adottò
alcune sentenze qualificate come non definitive;
che, in particolare, con una prima sentenza, la n. 348
del 1985, venne stabilita la validità ed efficacia della

stata riconosciuta l’appartenenza del fondo “Aia Matò” a
Saverio, in forza della citata disposizione testamentaria
(anche in considerazione che il predio era stato acquistato
dal genitore con danaro del figlio), mentre la parte,
edificabile, del fondo “Mulino Cocciolo”, a suo tempo
donata all’attrice, avrebbe dovuto essere da costei venduta
al fine di dividerne il ricavato in parti uguali con i
coeredi, così come avrebbe dovuto essere divisa la
rimanente parte, divenuta inedificabile; con separata
ordinanza fu disposta una consulenza tecnica per
l’identificazione del rimanente patrimonio ereditario e la
formazione delle quote di pari valore; tutte le parti, ad
eccezione di Addolorata, formularono riserva di appello;
che vi fu poi la sentenza non definitiva n. 1627 del 6
agosto 1992, con la quale fu tra l’altro approvato il
progetto di divisione, redatto dal c.t.u., recante la
formazione delle quattro quote e la determinazione dei
necessari conguagli, con gli interessi legali dal 28 marzo
1987, la determinazione delle rendite annue dei singoli
cespiti, ponendosi le spese del giudizio a carico della

scrittura privata dell’8 luglio 1978, con la quale era

massa; con separata ordinanza fu disposta la prosecuzione
del giudizio onde accertare quali degli eredi avesse
posseduto o ancora possedesse singoli beni ereditari e
delegare un notaio per il sorteggio delle quote; avverso

Annunziata e Saverio;
che con la sentenza non definitiva n. 401 del 1° marzo
1999 vennero reiettivamente definite le contestazioni
insorte, successivamente ai provvedimenti adottati con la
precedente sentenza, in ordine alle quote, confermandosi,
salvo correzione di alcuni errori materiali, i risultati
del verbale del sorteggio eseguito dal notaio, con formale
attribuzione dei beni e dei conguagli ai rispettivi
condividenti; con separata ordinanza la causa fu rimessa
sul ruolo allo scopo di stabilire l’ammontare delle somme
che i coeredi, possessori di beni appartenenti alla massa,
avrebbero dovuto versare all’attrice, che non aveva fruito
di alcun cespite; avverso questa sentenza propose riserva
di appello la sola Addolorata;
che con la sentenza definitiva n. 1804 del 2000,
depositata il 23 maggio 2000, il Tribunale di Lecce stabilì
che ciascuno dei convenuti avrebbe dovuto corrispondere
all’attrice un quarto delle rendite dei beni,
rispettivamente posseduti nel periodo intercorrente tra
l’apertura della successione materna e l’estrazione a sorte

questa sentenza proposero riserva di gravame Addolorata,

delle quote, secondo le stime eseguite dal c.t.u. e con gli
interessi legali decorrenti dal 28 maggio 1987, come già
statuito dalla sentenza n. 1627 del 1992, ponendosi a
carico della massa le successive spese del giudizio

rimborso di quelle di rendiconto in favore dell’attrice;
che avverso questa decisione proposero distinti
appelli, poi riuniti, Saverio ed Addolorata in via
principale, nonché appello incidentale Annunziata; gravami
ai quali resisteva Anna Rosaria;
che con sentenza depositata il 10 febbraio 2004 la
Corte d’Appello di Lecce rigettava tutti i gravami, nonché
la domanda ex art. 96 c.p.c., formulata dall’appellata e
condannava Saverio, Addolorata e Paticchio Annunziata al
rimborso delle spese del grado in favore di Paticchio Anna
Rosaria;
che le argomentazioni sulla base delle quali sono stati
disattesi i gravami sono state riassunte nella sentenza
della Corte di cassazione n. 28607 del 2008, oggetto del
presente giudizio di revocazione, nei seguenti termini:
a)

insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione,
relativamente alla domanda di rendiconto, che
l’attrice aveva formulato

ammissibilmente nel

contesto di un processo regolato dal “vecchio rito”
– fin dall’udienza del 7 luglio 1983;

divisionale e condannandosi i convenuti in solido al

b)

infondatezza del motivo di gravame, secondo il quale
Paticchio Saverio

non

avrebbe mai detenuto la

villetta in Squinzano;
c)

inammissibilità dei motivi di appello con i quali

la sorella Anna Rosaria, pur avendo venduto quella
parte del fondo “Mulino Cocciolo” a suo tempo
ricevuto in donazione dalla madre,

non

aveva

provveduto a distribuire il ricavato tra i coeredi,
trattandosi di domanda nuova, estranea al
dispuntandum,

thema

considerato che la sentenza n. 348 del

1985, passata in giudicato, si era limitata a
stabilire la validità degli accordi contenuti nella
scrittura privata dell’8 settembre 1978, al solo
fine di escludere che i beni in essa contemplati
facessero parte della massa ereditaria, ma non anche
a condannare Paticchio Anna Rosaria a vendere
l’immobile e distribuire il ricavato tra tutti i
coeredi;
che avverso tale sentenza propose ricorso per
cassazione Paticchio Saverio, deducendo quattro motivi di
censura. Resistette con controricorso Paticchio Annunziata,
mentre gli altri intimati non svolsero attività difensiva;
che in particolare, con il primo motivo di ricorso,
Saverio Paticchio dedusse “violazione dell’art. 112 c.p.c.

Saverio e Annunziata Paticchio avevano lamentato che

Omessa, insufficiente motivazione in ordine alla violazione
dell’art. 766 c.c.”, dolendosi che la Corte d’Appello
avrebbe del tutto tralasciato l’esame del terzo motivo di
appello, con il quale si era chiesto l’espletamento di una

rideterminare gli effettivi valori venali, all’attualità,
dei singoli cespiti ereditari, oggetto della divisione, e
procedere alla formazione di nuove quote, segnatamente in
considerazione dell’incremento di valore che avrebbe subito
una parte del fondo “Mulino Cocciolo”, assegnata ad
Addolorata Paticchio, per essere divenuto edificabile in
corso di causa;
che in proposito, il ricorrente rilevava che la
sentenza non definitiva n. 1627 del 1992 era stata oggetto
di riserva di gravame all’udienza del 23 ottobre 1992,
facoltà poi esercitata con l’appello del 22 febbraio 2000,
con cui si era chiesta “l’integrale riforma delle sentenze
parziali n. 1672/92 e n. 401/99”; sicché erroneamente la
Corte d’Appello avrebbe ravvisato il giudicato interno al
riguardo;
che con il secondo motivo il ricorrente denunciò
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con
connesse carenze della motivazione, ribadendo che Paticchio
Anna Rosaria non avrebbe formulato rituale domanda di
rendiconto ex art. 723 c.c., e che il relativo gravame

nuova consulenza tecnica di ufficio, al fine di

avverso la “sentenza parziale” n. 1627 del 1992, proposto a
scioglimento della riserva formulata dal proprio difensore
all’udienza del 27 novembre 1992, era stato ingiustamente
respinto dalla Corte d’Appello, senza tener conto che detta

al collegio;
che con il terzo motivo il Paticchio denunciò, senza
alcun riferimento normativo, “Violazione e falsa
applicazione della legge. Inadempimento di Paticchio Anna
Rosaria alla scrittura privata 8.9.1978”, con la quale si
sarebbe impegnata a vendere la parte del fondo “Mulino
Cocciolo”, ricevuta in donazione dalla madre per dividerne
il ricavato in quattro parti uguali;
che con il quarto motivo Saverio Paticchio dedusse
“Violazione e falsa applicazione della legge – Inesistenza
della detenzione del ricorrente della villetta in Squinzano
alla via Campi n. 117”, contestando tale circostanza, con
“richiamo alle deduzioni ed allegazioni formulate alla
lett. b) dell’atto di appello”, ed alla, non ben precisata,
documentazione allegata in conformità all’art. 345 c.p.c.,
di cui la corte di merito non avrebbe tenuto conto;
che per quanto attiene in particolare al primo motivo
di ricorso, la Corte ebbe a respingerlo ritenendo che la
Corte d’Appello avesse correttamente ritenuto inammissibili
le corrispondenti censure formulate in grado di appello,

domanda era stata formulata dopo la rimessione della causa

perché precluse dal giudicato, al riguardo derivante dalla
mancata impugnazione della sentenza non definitiva n. 401
del 1999, avverso la quale Paticchio Saverio, come dallo
stesso ricorrente ammesso, non aveva formulato alcuna

che con tale sentenza il Tribunale aveva deciso tutte
le questioni insorte, in ordine all’assegnazione delle
quote successivamente a quella n. 1672 del 1992, ivi
compresa quella sollevata dal ricorrente, con riferimento
all’assunta sopravvenuta edificabilità della metà del fondo
“Mulino Cocciolo”, inclusa nella quota assegnata alla
sorella Addolorata, richiesta che anche il primo Giudice
aveva ritenuto inammissibile;
che quale che fosse la correttezza di tale capo della
decisione, il relativo riesame da parte dei Giudici di
secondo grado sarebbe stato possibile solo in presenza di
un rituale appello avverso la sentenza che la conteneva,
gravame che tuttavia, non essendo stato preceduto dalla
prescritta tempestiva riserva formulata ai sensi dell’art.
340 c.p.c., non poteva ritenersi ammissibilmente esercitato
con l’impugnazione della precedente sentenza non definitiva
del 1992, che di tale questione non si era occupata, e non
avrebbe potuto occuparsi, ove si consideri che la stessa
traeva spunto da asserite vicende urbanistiche sopravvenute

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riserva di gravame;

a quella decisione, con la quale erano state formate le
quote;
che Saverio Paticchio chiede quindi la revocazione
della sentenza n. 28607 del 2008 sulla base di un unico

che il ricorrente rileva che la Corte di cassazione ha
disatteso il motivo di ricorso con cui la sentenza
d’appello era stata censurata con riferimento alla
statuizione relativa alla mancata nuova valutazione e stima
del podere “Molino Cocciolo” a seguito della variata
destinazione urbanistica, sul rilievo che esso ricorrente
non avrebbe proposto impugnazione avverso la sentenza
parziale del Tribunale di Lecce che aveva disposto la
formazione dei lotti e l’assegnazione degli stessi agli
eredi;
che, al contrario, osserva il ricorrente, tale
circostanza sarebbe frutto di un errore revocatorio, atteso
che la riserva di impugnazione avverso le sentenze non
definitive, come affermato nella stessa esposizione
contenuta nello svolgimento del processo della sentenza
revocanda, era stata formulata;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in
questa sede;

motivo;

che il relatore designato ha redatto relazione ai sensi
degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., che è stata
comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.
Considerato

che il relatore designato ha formulato la

«[ (m)] Il ricorso appare inammissibile.
La sentenza n. 28607 ha rilevato che la questione della
modificazione urbanistica della parte del fondo “Molino
Cocciolo”, assegnato ad Addolorata Paticchio per sorteggio,
aveva formato oggetto di esame da parte del Tribunale di
Lecce nella sentenza non definitiva n. 401 del 1999,
avverso la quale Paticchio Salvatore non aveva formulato
riserva di impugnazione. Tale valutazione della sentenza
oggetto della domanda di revocazione trova conforto e
riscontro in quanto affermato nella sentenza della Corte
d’appello di Lecce, nella quale si legge “Può ora
sgombrarsi il campo dalle (inammissibili) censure mosse da
Saverio e da Addolorata Paticchio contro la sentenza non
definitiva n. 401/99: ciò perché il primo non ne fece
tempestiva riserva di appello differito, mentre la seconda
non ha dedotto alcuno specifico motivo a sostegno del
proposto gravame”.
Il ricorrente, nel ricorso proposto avverso la sentenza
della Corte d’appello, non ha del resto specificamente
contestato l’affermazione della Corte d’appello. D’altra

seguente proposta di decisione:

parte, che la questione della natura edificatoria del
terreno assegnato ad Addolorata fosse stata esaminata dalla
sentenza non definitiva n. 401 del 1999, nei confronti
della quale Saverio Paticchio non ha formulato riserva di

della sentenza della Corte d’appello emerge che, dopo la
sentenza non definitiva n. 1267 del 1992, il procuratore di
Saverio Paticchio dedusse che era in itinere il cambio di
destinazione urbanistica della parte restante del fondo
Mulino Cocciolo, compresa nella seconda quota, che avrebbe
assunto destinazione edificatoria, con notevole aumento di
valore dell’intero compendio ereditario, e che con la
sentenza n. 401 del 1999 il Tribunale “confermò
l’assegnazione dei beni ai condividenti secondo i risultati
del verbale di sorteggio, apportando soltanto correzioni di
errori materiali in cui era incorso il notaio nella
indicazione di taluni cespiti, attribuì formalmente le
quote a ciascun erede e fissò i dovuti conguagli,
respingendo le contestazioni di Saverio Paticchio riguardo
all’aumentato valore della seconda quota, considerando che
quanto disposto con la sentenza n. 1627/92 costituiva ormai
giudicato interno. Contro la sentenza fece tempestiva
riserva di appello differito la sola Addolorata Paticchio”.
Assume il ricorrente di avere invece proposto riserva di
impugnazione anche nei confronti della sentenza n. 401 del

impugnazione, risultava del tutto agevolmente dalla lettura

1999. In proposito, peraltro, è agevole rilevare che,
quand’anche volesse ritenersi sussistente un errore
revocatorio, questo si sarebbe verificato nella sentenza
della Corte d’appello di Lecce, e non anche in quella della

In proposito, si deve qui ricordare che “in tema di
revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la
configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un
errore di fatto, che si configura ove la decisione sia
fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un
fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti,
induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la
decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata
valutazione od interpretazione delle risultanze
processuali, essendo esclusa dall’area degli errori
revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi
sulla base di una valutazione. Ne consegue l’impossibilità
di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso
dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione
del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi
di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei
documenti non ammessi dal giudice d’appello” (Cass. n.
14608 del 2007).
In conclusione, il ricorso appare inammissibile, non
ravvisandosi il denunciato vizio revocatorio»;

Corte di cassazione.

che il Collegio condivide la proposta di decisione, non
apparendo le argomentazioni svolte dal ricorrente idonee ad
indurre a differenti conclusioni;
che invero, il rilievo per cui se vizio revocatorio

della Corte d’appello non può essere inteso, come
pretenderebbe il ricorrente, nel senso che decidendo sul
ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello,
si sarebbe comunque dovuti pervenire alla cassazione della
sentenza stessa, atteso che in sede di ricorso ordinario
non possono, ovviamente, essere fatti valere vizi
revocatori;
che quindi il ricorso deve dichiarato inammissibile
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto
attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
Così deciso in Roma,

nella camera di consiglio della

Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 22 ottobre 2013.

fosse ravvisabile lo stesso risiederebbe nella sentenza

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