Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25439 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20786 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

C.G., (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e in qualità di

legale rappresentante, quale tutore, di L.P.V.

(C.F.: (OMISSIS)) e quale genitore esercente la potestà sul minore

C.D. (C.F.: (OMISSIS));

C.N., (C.F(OMISSIS));

C.L., (C.F.: (OMISSIS));

L.G.M., (C.F.: (OMISSIS)), L.M.A.,

(C.F.: (OMISSIS)), L.N.S. (C.F.: (OMISSIS)) tutti

rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Dore (C.F.: DRO GNN

68E01 B354Y) e Alessio Vinci (C.F.: VNC LSS 76526 B354N);

– ricorrenti –

nei confronti di:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

Presidente della Giunta Regionale, legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Salaris

(C.F.: SLR SVT 60B04 I452Z);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cagliari –

Sezione distaccata di Sassari n. 47/2017, pubblicata in data 1

febbraio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

C.G., in proprio, nonchè quale tutore di L.P.V. e quale genitore esercente la potestà sul minore C.D., unitamente a C.N. e C.L. ed a L.G.M., L.M.A. e L.N.S., hanno agito in giudizio nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal decesso della loro congiunta L.A.M.N., avvenuto in occasione di un incidente automobilistico causato dall’improvviso attraversamento di una strada statale da parte di una martora.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Tempio Pausania. La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono gli attori C. e L., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso la Regione Autonoma della Sardegna.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile, inammissibile o comunque manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I ricorrenti hanno depositato una (ulteriore) copia della sentenza impugnata (oltre a quella già depositata al momento del deposito del ricorso, avvenuto tempestivamente), munita della prescritta attestazione di conformità all’originale estratto dal fascicolo informatico, dalla quale emerge che effettivamente detta sentenza è stata pubblicata in data 1 febbraio 2017.

Il ricorso è pertanto procedibile e tempestivo.

Può essere quindi esaminato nel merito.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “error in procedendo: nullità della sentenza impugnata e/o del procedimento di appello per violazione dell’art. 702-quater c.p.c., e per errata applicazione dell’art. 345 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Il ricorso è manifestamente infondato.

E’ opportuno premettere che, in diritto, la sentenza impugnata risulta del tutto conforme ai principi affermati da questa Corte in tema di responsabilità per danni causati dalla fauna selvatica, secondo i quali “la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all’art. 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui la normativa nazionale e regionale affida in generale il compito di tutela della suddetta fauna, occorrendo la puntuale allegazione e la prova, il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria” (su tali principi, per tutte, cfr., di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18955 del 31/07/2017, non massimata; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22525 del 24/09/2018, Rv. 650493 – 01).

La corte di appello, correttamente applicando i suddetti principi di diritto, ha ritenuto, in fatto, che non fosse stata adeguatamente allegata e dimostrata dagli attori la sussistenza di una specifica condotta colposa dell’ente regionale, in relazione ai suoi compiti di tutela e gestione della fauna selvatica, alla quale potesse attribuirsi efficienza causale con riguardo all’incidente stradale oggetto della controversia.

In particolare, ha ritenuto che non spettasse alla Regione convenuta il compito di provvedere all’apposizione di adeguata segnaletica di pericolo sulla strada dove era avvenuto l’incidente (così come alla realizzazione di altre misure di contenimento e salvaguardia richiedenti interventi diretti sulla carreggiata), potendo operare in tal senso esclusivamente l’ente proprietario e gestore della stessa.

Ha comunque ritenuto che non fosse stata fornita la prova che l’area in cui era avvenuto l’incidente fosse abitualmente frequentata, in maniera anomala e massiccia, da animali selvatici, tanto da far ritenere ragionevolmente prevedibile un particolare e specifico pericolo di attraversamento della carreggiata stradale da parte di detti animali, nel tratto in cui si era verificato il sinistro, e da rendere necessario predisporre particolari e specifiche misure dirette ad evitarli, proprio in quel tratto.

Ha ritenuto inoltre che le uniche misure di prevenzione e sicurezza di cui era stata effettivamente allegata dagli attori la colposa omissione da parte della Regione avevano carattere talmente generale e generico che non poteva ritenersi esigibile ed utile la loro concreta adozione nella zona del sinistro, in sostanza così quindi negando che si potesse considerare l’omessa adozione di quelle misure come causa diretta del sinistro oggetto di controversia.

Le indicate valutazioni, operate dai giudici di merito sulla base dell’esame dei fatti storici principali emergenti dagli atti, risultano sostenute da motivazione adeguata (non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede in base all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): esse non sono d’altronde censurate dai ricorrenti, i quali si limitano a dedurre un error in procedendo relativo alla mancata ammissione delle prove documentali da essi prodotte solo in grado di appello, in violazione dell’artt. 702 quater c.p.c. e art. 345 c.p.c..

Sotto tale ultimo aspetto, va in primo luogo osservato che la disciplina relativa alla produzione di nuovi documenti in appello nel rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702 quater c.p.c., (nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134, applicabile nella specie in ragione della data di introduzione del giudizio di appello), in base alla quale tale possibilità è limitata ai documenti indispensabili ai fini della decisione, è sostanzialmente la medesima prevista dall’art. 345 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui allo stesso D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134.

I fondamenti applicativi di tali disciplina risultano di recente chiariti dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017, Rv. 643939 – 01: “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”).

Nella specie, la corte di appello ha effettivamente omesso di effettuare un giudizio sull’indispensabilità dei documenti prodotti dagli attori nel corso del giudizio appello.

Va però osservato che il giudizio sulla indispensabilità del documento spetta comunque alla Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14098 del 17/06/2009, Rv. 609187 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4478 del 24/02/2011, Rv. 616057 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1277 del 25/01/2016, Rv. 638499 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 3309 del 08/02/2017, Rv. 643867 – 01), trattandosi di questione processuale.

Orbene, la nozione di indispensabilità del documento la cui produzione è ammissibile anche in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., (e quindi dell’analoga previsione di cui all’art. 702 quater c.p.c., nella formulazione applicabile alla fattispecie), anche nell’accezione “estensiva” fatta propria dall’orientamento più recente delle Sezioni Unite di questa Corte (nella pronuncia già richiamata n. 10790 del 2017) richiede che si tratti di un documento idoneo ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola “senza lasciare margini di dubbio”. Non è quindi sufficiente che si tratti di documenti eventualmente “rilevanti” ai fini della decisione, essendo necessaria la loro “indispensabilità”, nel senso appena indicato (cfr., di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22577 del 25/09/2018, non massimata).

L’indispensabilità dei documenti prodotti dagli attori, in tale ultima accezione, va senz’altro nella specie esclusa.

Sia la consulenza tecnica di parte, prodotta all’atto della costituzione in appello, sia gli ulteriori documenti prodotti solo successivamente, nel corso del giudizio di secondo grado, se anche potessero ritenersi “rilevanti” ai fini della decisione, certamente non potrebbero considerarsi “indispensabili” nel senso di cui agli artt. 345 e 702 quater c.p.c., in quanto essi non sarebbero in nessun caso idonei di per sè ad eliminare ogni incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola “senza lasciare margini di dubbio”.

La consulenza tecnica di parte contiene infatti delle valutazioni del tutto generiche in ordine alla presenza di animali selvatici (e, in particolare, di martore) nelle aree circostanti il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro; gli altri documenti prodotti sono costituiti dal piano faunistico venatorio e da documenti pubblici relativi ai caratteri della fauna selvatica presente nella provincia di (OMISSIS).

Da tali documenti non è assolutamente possibile desumere con assoluta certezza – in modo da superare le contrarie affermazioni dei giudici di merito – una effettiva presenza anomala e massiccia di animali selvatici nell’area in cui è avvenuto l’incidente, rispetto ad altre aree del territorio regionale, tanto da rendere concretamente prevedibile un apprezzabile e specifico rischio particolarmente elevato di attraversamento proprio in quel tratto stradale e da giustificare quindi, proprio in quel tratto, l’adozione di particolari misure di prevenzione. Nè, tanto meno, da tali documenti è possibile evincere, con certezza e senza margini di dubbio, quali misure precauzionali, concretamente esigibili dalla Regione e non attuate, sarebbero state effettivamente idonee ad evitare in concreto il sinistro in esame.

I nuovi documenti prodotti in appello e oggetto delle censure di cui al ricorso potrebbero quindi, al più, ritenersi avere un generico “rilievo” ai fini della decisione, ma di certo essi non possono essere considerati “indispensabili” a tal fine, nel senso richiesto dalle disposizioni invocate dai ricorrenti.

Di conseguenza va esclusa la dedotta violazione degli artt. 345 e 702 quater c.p.c., da parte della corte di appello.

3. Il ricorso è rigettato.

Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in merito alle questioni processuali affrontate e della sostanziale omissione del giudizio sulla indispensabilità dei nuovi documenti prodotti in appello da parte della corte territoriale, che ha reso necessario effettuare tale giudizio nella presente sede – il che rende quanto meno scusabile l’infondato esercizio del diritto di impugnazione sul punto – le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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