Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25438 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2862/2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI GALEOTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1659/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

S.A. propone ricorso, deducendo due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso l’ordinanza del tribunale di Milano con la quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale;

in particolare, è stato osservato che l’impugnazione non è stata proposta con ricorso, bensì con atto di citazione reclamo, il cui deposito era avvenuto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza;

la parte intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo, con il quale si deduce l’erroneità dell’affermazione secondo cui l’impugnazione, da effettuarsi con ricorso, sarebbe inammissibile, è fondato, con conseguente assorbimento delle altre censure;

deve infatti ritenersi che l’indirizzo secondo cui l’appello nel procedimento sommario di cognizione si propone con citazione (Cass., Sez. U., n. 2907 del 2014) non sia inciso dalle modifiche apportate D.L. n. 150 del 2011, art. 19, D.L. n. 142 del 2015, art. 27, laddove l’improprio riferimento al termine “ricorso” è effettuato ai soli fini della disciplina della durata del procedimento, senza alcuna espressa deroga al rinvio al rito sommario di cognizione;

infatti il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 30/9/2015, ha modificato il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, così disponendo:” f) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con ordinanza che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. In caso di rigetto, la Corte d’Appello decide sulla impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Entro lo stesso termine, la Corte di Cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dalla Corte d’Appello”;

Appare evidente come il mero riferimento al “ricorso” in appello nella norma indicata, che è volta a regolare i tempi del giudizio in oggetto e non specificamente la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, rimasta inalterata, non valga a modificare l’orientamento formatosi sulla questione, secondo il quale l’appello, proposto ex art. 702 quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, deve essere introdotto con citazione e non con ricorso, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata;

al fine di ritenere la tempestività del gravame, occorre fare riferimento alla modalità di introduzione del giudizio di appello secondo il rito sommario di cognizione;

nella specie, applicando detto principio, correttamente è stata esclusa la tempestività del gravame, in quanto la notifica dell’atto d’appello è intervenuta oltre il termine previsto dalla norma.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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