Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25438 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7039-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

GAETANO MOLLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso L’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1510/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

21/02/2014, depositata il 28/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Emanuela Capannolo difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 29 settembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di appello di Napoli ha respinto il ricorso proposto da C.A. ed ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato la sussistenza del diritto dell’invalida all’assegno di invalidità civile a far data dal 1.2.2008 fino al compimento del 65 anno di età, con condanna dell’INPS al pagamento dei ratei maturati.

Il giudice del gravame ha accertato che l’invalida non aveva offerto la prova del suo stato di incollocata al lavoro indispensabile per poter beneficiare della prestazione chiesta.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che l’appellante, che al momento della presentazione della domanda amministrativa non aveva ancora superato il 65 anno di età, era tenuta a dimostrare lo stato di incollocazione offrendo la prova di aver presentato la domanda di iscrizione nelle liste del collocamento speciale o di essere iscritta alle stesse e che, comunque, anche ritenendosi che quale ultrasessantenne ed infrasessantacinquenne non avesse più diritto alla indicata iscrizione, la stessa avrebbe dovuto allegare e dimostrare lo stato di effettiva disoccupazione o non occupazione, anche attraverso presunzioni, il che non era avvenuto nella specie.

Per la cassazione della sentenza ricorre la C.. Al ricorso resiste l’INPS, laddove il MEF è rimasto intimato.

La ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 1 ed art. 19, ed D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 7, nonchè della L. n. 118 del 1971, art. 13, rilevando che il requisito della incollocazione al lavoro, prima della sostituzione della L. n. 118 del 1971, art. 19 può essere integrato, nel regime introdotto dalla L. n. 68 del 1999, anche dalla domanda rivolta alle commissioni sanitarie per l’accertamento dello stato di invalidità, presupposto di iscrizione degli aspiranti al collocamento agevolato, dovendo darsi rilievo, ai fini dell’integrazione del requisito dell’incollocamento, previsto dal D.L. n. 5 del 1971, art. 13 (convertito dalla L. n. 118 del 1971), anche alla propedeutica domanda di accertamento, da parte delle apposite commissioni, dello stato di invalidità costituente presupposto per l’accesso alle modalità di avviamento al lavoro degli invalidi regolate dalla L. n. 68 del 1999. Osserva che la normativa relativa alle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 è più complessa e che la stessa ha consentito che l’attivazione per essere avviato al lavoro nelle forma riservata ai disabili, sino a quando le commissioni mediche competenti per l’accertamento delle condizioni sanitarie per l’iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provata dimostrando di avere richiesto detto accertamento e, una volta intervenuto l’accertamento positivo, con la dimostrazione di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di avere richiesto l’iscrizione. Rileva che la Corte territoriale non si è attenuta ai principi enunciati, non prendendo per nulla in considerazione le affermazioni, non contestate, contenute sia nel giudizio di primo grado che nell’atto di appello, relative alla totale assenza di redditi da cui presumere in modo assoluto l’assenza di qualsiasi attività lavorativa.

Per costante giurisprudenza di legittimità, in tema di assegno d’invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accettabili in sede extragiudiziale (cfr, ex plurimis, Cass., un. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/03; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).

Alla data della presentazione della domanda amministrativa (8.4.2005), la disciplina normativa vigente per la verifica del requisito dell’incollocamento al lavoro, non era la L. n. 247 del 2007, normativa quanto alla sua efficacia decorrente dal 1 gennaio 2008, ma la L. n. 68 del 1999.

L’originaria disciplina di cui alla L. n. 482 del 1968, art. 19, comma 2, recitava: “La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all’art. 15, u.c., munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all’occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l’invalido, Per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti”.

Dunque, nella vigenza, in materia di collocamento degli invalidi, della L. n. 482 del 1968 non erano dettate regole sulla documentazione della relativa domanda che formalmente subordinassero l’ammissibilità della domanda stessa al previo riconoscimento del previsto grado di invalidità da parte delle apposite commissioni.

La normativa dettata dalla L. n. 482 del 1968 è stata modificata dalla L. n. 68 del 1999 e successivamente dalla L. n. 247 del 2007.

La disciplina vigente al momento dell’insorgenza dello stato invalidante e della presentazione della domanda amministrativa è, nella specie, quella dettata dalla L. n. 68 del 1999, vigente fino al 1 gennaio 2008.

Questa, all’art. 1, comma 1, prevedeva che la legge si applicasse alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportassero una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, “accertata” dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 2, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità. Il quarto comma dello stesso articolo precisava che “L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4 secondo i criteri indicali nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri (…)”. Infine l’art. 8, comma 1, con specifico riferimento all’avviamento al lavoro, e all’iscrizione nei relativi elenchi, faceva riferimento alle “persone di cui all’art. 1, comma 1”.

In questo quadro, l’esperimento del procedimento per l’accertamento dell’invalidità da parte delle apposite commissioni è propedeutico all’iscrizione negli elenchi degli invalidi aspiranti al collocamento agevolato e in tal senso si sono espresse le sentenze di questa Corte n. 9502 del 2012 e n. 19833 del 2013 e, più di recente, Cass. sez. sesta L. Cass. 17508/2014.

Secondo Cass. n. 9502 del 2012 – richiamata dalla ricorrente – in tema di assegno mensile di invalidità civile, il requisito della “incollocazione al lavoro” – previsto dalla L. n. 118 del 1971, art. 13, nello specifico contesto normativo che caratterizza il periodo di tempo tra l’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, e l’entrata in vigore della L. n. 247 del 2007, può dirsi sussistente qualora l’interessato, che ne ha l’onere, provi: 1) di non aver svolto attività lavorativa e 2) di aver richiesto l’accertamento di una riduzione dell’attività lavorativa, in misura tale da consentirgli l’iscrizione negli elenchi della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 8, da parte delle commissioni mediche competenti a tal fine.

Con sentenza n.19833 del 2013, questa Corte ha ulteriormente precisato, in conformità a Cass. 9502/2012, che, ai fini della sussistenza del requisito dell’incollocazione al lavoro, è sufficiente la prova della richiesta (non di iscrizione negli elenchi, ma anche solo) di essere sottoposto agli accertamenti medici da parte delle commissioni previste dalla L. n. 104 del 1992, art. 4 (che, nel sistema della L. n. 68 del 1999, sono condizione necessaria per poter chiedere l’iscrizione negli elenchi).

Il disabile, in tal caso, dovrà comunque fornire anche la prova di non aver lavorato in quel periodo. Tale dimostrazione, in giudizio, potrà essere data con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni. L’unico limite è costituito dal fatto che non potrà essere fornita con una mera dichiarazione dell’interessato, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, invece, priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 25800 del 20/12/2010). Deve poi aggiungersi che, se l’interessato propone la domanda amministrativa per ottenere l’assegno d’invalidità civile dopo che le commissioni mediche si sono già espresse dichiarandolo idoneo alla iscrizione degli elenchi, allora rimane ferma la necessità della prova di aver richiesto l’iscrizione negli elenchi.

Parimenti rimane ferma la necessità di tale prova nel caso in cui il requisito sanitario della invalidità del 74% o superiore venga accertato in giudizio con decorrenza (differita) successiva all’accertamento delle commissioni ex L. n. 104 del 1992. Anche in questo caso l’interessato dovrà dimostrare che, ricevuto tale accertamento positivo, si è attivato per ottenere l’iscrizione negli elenchi (in tal senso, sent. cit.).

In conclusione, dalla entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, sino a quando la L. n. 247 del 2007, ha trasformato il requisito occupazionale (da incollocazione al lavoro in mera mancanza di occupazione), il disabile che richiede l’assegno d’invalidità civile deve provare non solo di non aver lavorato, ma anche di essersi attivato per essere avviato al lavoro nelle forme riservate ai disabili.

Questa attivazione, sino a quando le commissioni mediche competenti all’accertamento delle condizioni sanitarie per l’iscrizione negli elenchi non si sono pronunciate, può essere provata dimostrando di aver richiesto detto accertamento; una volta intervenuto l’accertamento positivo, dimostrando di essere stato iscritto negli elenchi o quanto meno di aver richiesto l’iscrizione (cfr. Cass. n. 19833/2013 cit., nonchè, da ultimo, Cass. 21.3.2015 n. 17935).

Priva di fondamento risulta la censura proposta, posto che la Corte si è attenuta a tali principi, laddove l’opzione interpretativa sostenuta dalla ricorrente (a suffragio della decorrenza della provvidenza da data anteriore a quella riconosciuta), secondo la quale lo stato di incollocazione poteva trarsi dalla richiesta di accertamento da parte delle Commissioni mediche e dalla mancata contestazione dell’affermazione della totale assenza di redditi da cui presumere l’assenza di qualsiasi attività lavorativa, non attiene propriamente ad una denuncia di vizio di violazione di legge, quanto piuttosto alla contestazione della avvenuta valutazione della prova del requisito anzidetto.

Tuttavia, pure esaminata in tale prospettiva, come detto non del tutto aderente al contenuto della rubrica, ove viene enunciata una violazione delle norme in tema di incollocamento, come osservato dal controricorrente istituto, la doglianza presenta profili di inammissibilità per avere omesso la ricorrente di indicare la sede di produzione della richiamata documentazione, anche ai fini della tempestività e ritualità della relativa allegazione agli atti di causa, e si presenta inidonea, nei termini generici in cui è formulata, a superare il rilevo della Corte d’appello secondo cui era, nella specie, mancata la prova dello stato di disoccupazione o di non occupazione, non essendo la stessa evincibile dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate in atti. Nè risulta indicata come già prodotta nei gradi di merito alcuna dichiarazione di responsabilità, a prescindere da ogni valutazione circa l’ efficacia probatoria della stessa in sede giudiziale ai fini considerati.

Non viene, infine, indicato nè il contenuto del ricorso introduttivo, nè dell’atto introduttivo nella parte in cui asseritamente si affermava la totale assenza di redditi, affermazione della quale si assume la generica contestazione da parte dell’INPS nella memoria di costituzione, senza che riprodursene, tuttavia, i termini.

Si propone, per quanto detto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere il contenuto e le conclusioni della riportata relazione, osservando che le considerazioni nella stessa svolte sono condivisibili sia sotto il profilo logico giuridico che con riguardo alla corretta applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati richiamati.

Dichiara irripetibili le spese sostenute dall’istituto nel presente giudizio di legittimità, stante la dichiarazione, ritualmente resa, relativa alla sussistenza dei presupposti previsti per il relativo esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c..

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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