Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25438 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9538/2019 proposto da:

J.N. (alias N.J.), elettivamente domiciliato in Roma

Via Barnaba Tortolini 30, presso lo studio dell’avvocato Alessandro

Ferrara che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 23/3/2018, N.J., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in Gambia nel villaggio di (OMISSIS); di essere di religione musulmana ed etnia mandingo; di essere orfano di padre e madre e di avere un fratellastro maggiore, nato dalla moglie sposata in precedenza dal padre, e uno zio materno; di essere andato via dal Gambia il 27/6/2015 in seguito ai contrasti con il fratellastro che, dopo la morte del padre in data (OMISSIS), pretendeva di svolgere il ruolo di capofamiglia e comandare in casa; che il fratellastro aveva fatto pressioni sulla madre perchè si unisse sessualmente con lui e aveva anche accusato la donna di frequentare altri uomini, che invece erano persone recatesi a farle visita dopo la morte del padre; che il fratellastro aveva accusato la madre di atti di stregoneria per uccidere la famiglia; che in conseguenza della decisione del capovillaggio, lui e la madre se ne erano dovuti andare via, trasferendosi in un centro vicino; che dopo la morte della madre gli erano stati negati sia la sepoltura della donna nel villaggio natio, sia il rientro a casa da parte del fratellastro che si era opposto e lo aveva cacciato, ferendolo con un coltello e minacciandolo di morte; di aver quindi lasciato il Paese, fermandosi sei mesi in Libia; di non poter tornare in patria perchè solo e non riconosciuto come fratello dal fratellastro.

Con decreto del 11/2/2019, comunicato in pari data, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto, comunicato il 12/2/2019 ha proposto ricorso N.J., con atto notificato il 12/3/2019, svolgendo due motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 23/4/2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria del 29/9/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, con riferimento alla ritenuta non credibilità del richiedente asilo.

1.1. Tale valutazione era stata formulata alla stregua di un illegittimo “soggettivismo giudiziario” sulla base di affermazioni di inverosimiglianza della vicenda narrata, relative peraltro solo ad elementi meramente di contorno e del tutto neutri, oltre che di trascurabili contraddizioni, nondimeno relative ad aspetti secondari del drammatico racconto riferito dal richiedente.

Anzichè presumere la buona fede del narrante, il Tribunale si era proteso nella ricerca di presunti elementi di inverosimiglianza, perdendo clamorosamente di vista la conformità del narrato alle informazioni ufficiali circa il contesto politico, sociale familiare e religioso del Paese di origine, caratterizzato dalle tradizioni tribali e dalla non ingerenza delle autorità statuali nelle questioni private e familiari.

1.2. Certamente la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez.6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez.6, 27/06/2018, n. 16925; Sez.6, 10/4/2015 n. 7333; Sez.6, 1/3/2013 n. 5224).

D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro assertivo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez.1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha ritenuto che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.3. Il motivo in esame, per un verso, ignora la prioritaria e concorrente ratio decidendi espressa dal Tribunale, che a pagina 10 ha ritenuto che i fatti narrati non configurassero i presupposti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria su base individuale.

1.4. Inoltre la censura è del tutto generica e riversata nel merito a fronte dell’ampia argomentazione esposta dai Giudici napoletani alle pagine 9 e 10 del provvedimento impugnato, per giustificare il giudizio negativo sulla credibilità intrinseca del racconto del ricorrente inficiato da plurime contraddizioni in particolare ad un fatto di particolare rilievo e cioè con riferimento al momento, prima o dopo l’abbandono del villaggio, in cui egli avrebbe appreso delle pressioni sessuali del fratellastro sulla madre.

Inoltre il Tribunale ha valutato negativamente anche la credibilità estrinseca del racconto proprio sulla base delle informazioni fornite dallo stesso richiedente circa il contrasto con le tradizioni religiose e tribali dell’intenzione del fratellastro di unirsi con la matrigna dopo la morte del padre.

Vi è anche da aggiungere che il motivo tace completamente sulle contraddizioni stigmatizzate dal Tribunale (pag.10, capoverso), emergenti dai documenti prodotti dallo stesso ricorrente da cui risultava l’esistenza in vita del padre al momento della morte della madre.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente deduce violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, e 11, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e agli artt. 2,10 e 117 Cost..

2.1. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva omesso di valutare le esigenze di carattere umanitario ancorate alla violazione di diritti umani fondamentali, inerenti la dignità della persona e dotati di copertura costituzionale in ragione della situazione di inemendabile povertà e assoluta precarietà, in cui versava il richiedente asilo, socialmente vulnerabile per la morte di entrambi i genitori e l’impossibilità di condurre una vita normale nel contesto di provenienza per la condotta aggressiva del fratello, che lo privavano della possibilità di condurre una vita dignitosa.

2.2. La censura è inammissibile perchè non conferente rispetto alla ratio del provvedimento impugnato, che si è basato sulla non credibilità della storia riferita dal ricorrente per le ragioni sopra esposte.

E’ pur vero che questa Corte ha ripetutamente affermato che nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il difetto d’intrinseca credibilità sulla vicenda individuale e sulle deduzioni ed allegazioni relative al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria, non estende i suoi effetti anche sulla domanda riguardante il permesso umanitario, poichè essa è assoggettata ad oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, dovendo il giudice attivare anche su tale domanda, ove non genericamente proposta, il proprio dovere di cooperazione istruttoria (Sez. 1, n. 7985 del 21/04/2020, Rv. 657565 – 01; Sez. 1, n. 16122 del 28/07/2020, Rv. 658561 01).

Tuttavia nella fattispecie il ricorrente invoca la protezione umanitaria per quel che concerne la sua vulnerabilità soggettiva e la deprivazione dei diritti fondamentali in patria sulla base delle stesse circostanze, ritenute non credibili, poste a fondamento della richiesta di protezione internazionale.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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