Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25438 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 20331 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

G.V., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Piero Piersimoni (C.F.: PRSPRI66L10 I436V);

– ricorrente –

nei confronti di:

PROVINCIA DI MACERATA, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente,

legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso

dall’avvocato Franco Gentili (C.F.: GNT FNC 60M10 E783K);

– controricorrente –

nonchè

REGIONE MARCHE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta Regionale, legale rappresentante pro tempore rappresentato e

difeso dall’avvocato Gabriella De Berardinis (C.F.: DBR GRL 60S43

E783L);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n.

179/2017, pubblicata in data 14 febbraio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

G.V. ha agito in giudizio nei confronti della Provincia di Macerata e della Regione Marche per ottenere il risarcimento dei danni causati alla propria autovettura da un cinghiale in occasione di un sinistro stradale avvenuto il 14 agosto 2013.

La domanda è stata accolta, nei confronti della Provincia di Macerata, dal Giudice di Pace di Tolentino.

Il Tribunale di Macerata, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta la legittimazione passiva della sola Regione Marche, l’ha invece rigettata, condannando l’attore a restituire le somme frattanto riscosse dalla Provincia di Macerata.

Ricorre il G., sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Provincia di Macerata e la Regione Marche, quest’ultima con controricorso denominato “ad adiuvandum”, con il quale aderisce sostanzialmente al ricorso del G., con riguardo alla questione della legittimazione sostanziale passiva.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La Regione Marche ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo del ricorso principale (proposto dal G.) risulta rubricato come “Esclusiva legittimazione della Provincia di Macerata”.

Con il secondo motivo del medesimo ricorso si denunzia “Violazione della L.R. Marche n. 7 del 1995, art. 34”.

I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Con entrambi il ricorrente sostiene che la legittimazione sostanziale passiva in relazione alla propria domanda spetterebbe alla Provincia di Macerata e non alla Regione Marche, come invece ritenuto dal tribunale.

Il ricorso è inammissibile.

Il tribunale – dopo avere individuato nella Regione Marche l’ente legittimato passivo in relazione alle domande di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica – ha infatti comunque rigettato la domanda del G. in quanto, in base all’esame degli elementi acquisiti agli atti, ha ritenuto che, sul piano probatorio non fosse “adeguatamente supportata la versione dell’attore dell’improvviso ed imprevedibile attraversamento della strada da parte del cinghiale con il conseguente incolpevole ed inevitabile impatto”.

La indicata ratio decidendi, concretamente posta a fondamento della sentenza impugnata, non risulta in alcun modo censurata dal ricorrente.

La stessa, d’altronde, risulta evidentemente idonea a sostenere, da sola, la decisione di rigetto della sua domanda, anche a prescindere dall’individuazione dell’ente legittimato passivo sul piano sostanziale in relazione alla domanda stessa.

La questione della legittimazione sostanziale passiva non assume in sostanza un concreto rilievo, in considerazione dell’effettiva assorbente ragione che ha portato il giudice del merito a rigettare la domanda, relativa alla prova dell’effettiva dinamica del sinistro e della reale causa dell’evento dannoso, ragione con riguardo alla quale manca una concreta e specifica censura nel ricorso.

Il ricorso è pertanto inammissibile, in quanto non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e/o comunque non contiene la censura di tutte le plurime, autonome, rationes decidendi poste a base della stessa (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 – 01; conf. ex multis: Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 08/02/2006, Rv. 586593 – 01; Sez. U, Sentenza n. 10374 del 08/05/2007, Rv. 596410 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882 – 01; Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017, Rv. 643802 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018, Rv. 648023 – 01).

2. La Regione Marche ha proposto un “controricorso ad adiuvandum”, sostanzialmente aderendo alle ragioni poste a base del ricorso principale (nel quale, come già esposto, si sostiene che la legittimazione sostanziale passiva in relazione alla domanda proposta spetterebbe alla Provincia di Macerata e non alla Regione Marche).

Si tratta nella sostanza di un ricorso incidentale adesivo.

In relazione ad esso, peraltro, la Regione non ha allegato il suo concreto interesse a porre in discussione la statuizione del giudice d’appello che aveva, in linea di principio, riconosciuto la sua legittimazione passiva sul piano sostanziale (e non quella della provincia), eventualmente evidenziando che nel corso del giudizio fosse stata proposta una specifica domanda tesa ad ottenere l’accertamento, con efficacia di cosa giudicata, dell’effettivo assetto delle competenze sulla gestione ed il controllo sulla fauna selvatica, a prescindere dalla fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal G.. Ne segue che, correlandosi, o almeno dovendosi intendere correlato – in carenza dell’attività di allegazione nel predetto senso l’interesse della Regione al solo accertamento della responsabilità per il sinistro di cui trattasi, il giudicato conseguente alla presente decisione resta limitato nei suoi effetti alla mera negazione della responsabilità per il sinistro stesso e, in relazione ad esso, non sussiste evidentemente alcun interesse della regione, totalmente vittoriosa nel merito, alla presente impugnazione.

Il ricorso incidentale adesivo della regione va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

3. Sia il ricorso principale del G. che quello incidentale della Regione Marche sono dichiarati inammissibili.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sia con riguardo al ricorso principale che a quello incidentale della Regione.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile sia il ricorso principale del G. che quello incidentale della Regione Marche;

– condanna il ricorrente G. e la Regione Marche, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della Provincia di Macerata, liquidandole in complessivi Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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