Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25437 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.26/10/2017),  n. 25437

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28959-2015 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12,

presso lo studio STUDIO VISENTINI MARCHETTI, rappresentato e difeso

dagli avvocati VITTORIO CARSANA, DANIELE CARSANA;

– ricorrente –

contro

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE – ANAS, (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 206/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. PIETRO CAMPANILE.

Fatto

RILEVATO

che:

l’ing. P.E. propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata la nullità del lodo reso nei suoi confronti e di Anas S.p.a. in data 10 aprile 2006 dal Collegio arbitrale composto dalla Dott.ssa T.R., dalla Prof.ssa M.C. e dal Prof. C.B. limitatamente ai capi 2.5. e 6 del dispositivo, con condanna della società Anas al pagamento della somma di Euro 7.268,83, oltre agli accessori e con il rigetto delle ulteriori richieste del P.;

resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo del ricorso, con il quale si ribadisce l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione del lodo, rigettata dalla Corte di appello, è fondato, con conseguente assorbimento delle altre censure;

al procedimento arbitrale, iniziato in data anteriore all’entrata in vigore della novella introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, si applica la disciplina previgente;

secondo l’orientamento consolidato formatosi a tale riguardo, la notificazione del lodo alla parte personalmente era idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, anche qualora la parte medesima fosse stata assistita da un avvocato, perchè nel giudizio arbitrale il rapporto fra il cliente ed il suo difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato, rendendo in tal modo inapplicabile la disciplina di cui agli artt. 170 e 285 c.p.c. (Cass., n. 5958 del 1983; Cass., n. 2809 del 1997; Cass. n. 345 del 1999 e Cass. n. 6300 del 2000);

è stato poi precisato che il principio suindicato non può trovare applicazione per lo Stato e gli altri enti pubblici ammessi alla difesa erariale, perchè per essi occorre la notifica del lodo presso l’Avvocatura per far decorrere il termine breve di cui all’art. 828 c.p.c. (Cass., 30 agosto 2004, n. 17420; Cass., 5 giugno 2006, n. 13197; Cass., 20 luglio 2012, n. 12718);

tale eccezione non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, essendo per altro divenuta l’Anas una società per azioni, pur non perdendo i caratteri pubblicistici, nel caso di specie viene in considerazione – in riferimento alla difesa apud arbitros da parte dell’Avvocatura dello Stato – un’ipotesi di patrocinio facoltativo in favore di ente pubblico economico (Cass., 22 settembre 2008, n. 25268, in tema di Anas), in relazione alla quale non trova applicazione il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 con particolare riferimento alla domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (Cons. St., 8 aprile 2015, n. 1778; Cass., 3 settembre 2009, n. 19128; Cass., 29 luglio 2008, n. 20582; Cass. Sez. U, 29 ottobre 2007, n. 22641; Cass., Sez. U, 10 maggio 2006, n. 10700nonchè, con specifico riguardo ad Anas, Cass., 3 agosto 2001, n. 10690);

nella specie la notifica del lodo era stata eseguita presso la sede dell’Anas in data 27 settembre 2006, mentre il lodo è stato impugnato con atto di citazione notificato in data 9 maggio 2007, ben oltre il termine breve stabilito dall’art. 828 c.p.c..

l’accoglimento del ricorso comporta la cassazione senza rinvio della decisione impugnata;

Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.

Dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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