Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25437 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28990-2014 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVINA

MARASCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA

CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI giusta

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.F. elettivamente domiciliato in ROMA, PUZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVINA

MARASCO, giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 891/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 5/06/2014, depositata il 07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;

udito l’Avvocato Sergio Preden difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto dall’Inps ed ha riformato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che in accoglimento della domanda proposta da D.F. aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio dell’incremento contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8 ai fini del trattamento pensionistico, avendo accertato la positiva esposizione qualificata a fibre di amianto per oltre un decennio.

La Corte territoriale esclusa la decadenza dal beneficio ha, contrariamente al primo giudice, ritenuto che non fosse stata offerta una prova adeguata dell’esposizione qualificata per oltre un decennio alle fibre di amianto. Discostandosi dalla consulenza tecnica disposta nel corso del primo grado di giudizio, l’ha ritenuta insufficiente e comunque non confermata dai testi escussi quanto alle attività svolte ed alla durata dell’assegnazione alle mansioni di operaio generico addetto al reparto macinazione cotto come installatore e manutentore di impianti di tal che secondo, il giudice di appello, risultava inattendibile il calcolo finale.

Per la cassazione della sentenza ricorre D.F. sulla base di un unico motivo cui resiste l’Inps con controricorso proponendo contestuale ricorso incidentale condizionato con il quale, per il caso di accoglimento del ricorso principale reitera la censura avente ad oggetto l’eccepita improponibilità del ricorso stante la mancata proposizione della necessaria domanda amministrativa.

Con il ricorso principale è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene il ricorrente che la sentenza della Corte di appello sarebbe nulla in quanto non avrebbe motivato affatto sull’eccepita inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi sebbene tale eccezione fosse stata ritualmente sollevata nella memoria di costituzione in appello dell’assicurato.

In sostanza, secondo l’odierno ricorrente, l’Inps con il suo gravame si era limitato a riprodurre le difese predisposte in primo grado nella memoria di costituzione senza opporre alla sentenza impugnata alcuna mirata critica.

La censura e infondata.

Si ha nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 esclusivamente nelle ipotesi di radicale mancanza della motivazione, formale (nel caso in cui la motivazione manca anche dal punto di vista materiale) e sostanziale – altrimenti detta motivazione apparente -, nel caso in cui non manca materialmente un testo della motivazione, ma tale testo non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione. (cfr. Cass. Cass. S.U. n. 26825 del 2009 e recentemente n. 5960 del 2015).

Per altro aspetto, poi, qualora ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva, ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie, non è configurabile il vizio di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) che si riscontra soltanto allorchè manchi una decisione in ordine a una domanda a o a un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto” (Cass. Sez. 2, n. 10001 del 24/6/2003; in senso conforme v. anche Cass. Sez. 3 n. 19131 del 23/9/2004).

Nel caso in esame a fronte di una eccezione di inammissibilità del gravame in relazione alla mancata specificazione delle censure formulate nell’atto di appello, la Corte territoriale ha implicitamente rigettato) l’eccezione (di tanto dà atto la stessa parte ricorrente) procedendo all’esame delle stesse che ha evidentemente ritenuto ammissibili.

L’art. 132 c.p.c. al n. 4 (nel testo vigente a decorrere dal 4 luglio 2009 ed applicabile al procedimento) in esame) richiede una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Tanto premesso, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, ci si duole del fatto che la Corte territoriale abbia “omesso di motivare sull’eccezione, contenuta nella comparsa di costituzione, di inammissibilità del gravame per difetto della specificità del motivi” ed in particolare sulla “censura di genericità dell’atto di impugnazione contenuta al punto 1) della memoria di costituzione in appello” che integralmente è riprodotta nel ricorso per cassazione e si afferma che l’eccezione formulata nella memoria di costituzione in appello sarebbe stata implicitamente rigettata dalla Corte mentre invece avrebbe meritato una più attenta considerazione da parte del giudice del gravame che, conclusivamente, sarebbe dovuto pervenire ad una diversa decisione rispetto) a quella assunta.

Orbene, secondo l’insegnamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, “la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l’iter seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata.” (cfr. Cass. n. 8294 del 2011 già 17145 del 2006 oltre che la già citata n. 5960 del 2015).

Alla luce degli esposti principi non è configurabile nel caso in esame la violazione denunciata essendo ben evidente il ragionamento logico giuridico e fattuale che ha condotto all’accoglimento del gravame ed all’implicita reiezione dell’eccezione di inammissibilità dei motivi di appello per genericità degli stessi.

Peraltro ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita di una pretesa o di una deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie non è neppure configurabile il vizio di omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., che si riscontra soltanto allorchè manchi una decisione in ordine a una domanda o ad un assunto che renda necessaria una statuizione di accoglimento o di rigetto” (Cass. Sez. 2, n. 10001 del 24/6/2003; in senso conforme v. anche Cass. Sez. 3 n. 19131 del 23/9/2004).

Profili di inammissibilità della censura si ricavano, invece, dalla lettura della sua parte conclusiva, in cui la parte ricorrente chiede che sia questa Corte a verificare la nullità dell’atto d’appello avverso la sentenza di prime cure a lei favorevole e a dichiararla, riproponendo, in tal modo, un’istanza riservata alla decisione del giudice del gravame. Invero, si è già avuto occasione di statuire (Cass. Sez. 1, n. 2217 dell’1/2/2007) che “il principio della specificità dei motivi di impugnazione – richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., per la individuazione dell’oggetto della domanda d’appello e per stabilire l’ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata – impone all’appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che confutino e contrastino le ragioni addotte dal primo giudice, così da incrinarne il fondamento logico-giuridico. Peraltro, la verifica dell’osservanza dell’onere di specificazione non è direttamente effettuabile dal giudice di legittimità, dacchè interpretare la domanda – e, dunque, anche la domanda di appello – è compito del giudice di merito e implica valutazioni di fatto che la Corte di Cassazione – così come avviene per ogni operazione ermeneutica – ha il potere di controllare soltanto sotto il profilo della giuridica correttezza del relativo procedimento e della logicità del suo esito.” (cfr. Cass.6040 2014).

In conclusione, e per le esposte ragioni, disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale condizionato va rigettato il primo con assorbimento del secondo con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5 stante la manifesta infondatezza del ricorso principale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità DEL D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Condanna D.F. al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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