Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25437 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25437 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

mediante velina

SENTENZA
sentenwconm otiva zione
semplificata

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO DI REGGIO
CALABRIA

(80009220809),

rappresentante

in

pro tempore,

persona

del

legale

rappresentata e difesa

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata per legge;

ricorrente

contro
LAROSA Francesco;
– intimato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n.
700/11, depositata il 2 maggio 2011.

—1—

2,(40P

Data pubblicazione: 12/11/2013

Udita

la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 22 ottobre 2013 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

concluso per ai

en-y-

s4.

JAALA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25 agosto 2008 e
depositato in copia per l’iscrizione a ruolo in data 26
agosto 2008, la Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Reggio Calabria proponeva appello avverso la
sentenza n. 41 del 2008, con la quale il Giudice di Pace di
Siderno aveva annullato un’ordinanza ingiunzione emessa
dalla Prefettura di Reggio Calabria, accogliendo
l’opposizione proposta da Larosa Francesco.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza
depositata il 2 maggio 2011, dichiarava l’improcedibilità
del gravame ex art. 348 cod. proc. civ., compensando per
intero tra le parti le spese del giudizio.
Secondo il giudice adìto, l’appello era da considerare
improcedibile poiché l’amministrazione appellante si era
costituita in giudizio depositando una copia dell’atto di
citazione in appello priva della notifica alla controparte,
provvedendo solo successivamente, alla prima udienza

Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, il quale ha

svoltasi in data 6 maggio 2010, al deposito dell’originale
con la prova della notifica.
Per la cassazione della predetta sentenza, la
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio

motivo.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione

ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli
artt. 348, 347, 165 e 156 cod. proc. civ., dolendosi che il
Tribunale di Reggio Calabria abbia dichiarato improcedibile
l’appello introdotto mediante il deposito della sola copia,
anziché dell’originale, dell’atto di citazione. Invero, il
deposito della sola copia dell’atto (c.d. “velina”)
integrerebbe non già una fattispecie di improcedibilità,
bensì un’ipotesi di mera irregolarità sanabile attraverso
il successivo deposito dell’originale notificato entro la
prima udienza di trattazione, momento in cui il giudice è
chiamato a controllare la regolare costituzione in giudizio
delle parti.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’amministrazione ricorrente non ha infatti depositato
l’avviso di ricevimento della notificazione del ricorso
effettuata a mezzo del servizio postale.

Calabria ha proposto ricorso, affidandolo ad un solo

Trova quindi applicazione il principio per cui «la
produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale

raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà
notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle
formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta
dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento
notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del
contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al
ricorso e non depositato successivamente può essere
prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art.
379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero
fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato
mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372,
secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata
produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di
attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per
cassazione è inammissibile, non essendo consentita la
concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo
i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai

ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della

sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore
del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della
corte in camera di consiglio può domandare di essere
rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc.

ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi
tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione
postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto
previsto dall’art. 6, primo comma, della legge n. 890 del
1982 (Cass., S.U., n. 627 del 2008).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente
giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione,
il 22 ottobre 2013.

civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver

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