Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25437 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8721/2019 proposto da:

D.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso sia dall’avvocato Clementina Di Rosa in forza di procura

speciale in calce al ricorso, sia dall’avvocato Luigi Natale in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ex lege;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, depositato il 28/3/2018, D.M., cittadino del Ghana, ha adito il Tribunale di Napoli – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in Ghana; di essere nato e vissuto nella regione di (OMISSIS), a Techimong; di essere di religione musulmana ed etnia mamprusi; di essere sposato con un figlio; che la propria famiglia di origine, composta da madre, nonchè fratello e sorella, ancora studenti, vivevano a Techimong insieme alla moglie e al figlio e di essere con loro in contatto telefonico; di aver lasciato il proprio Paese in seguito a una contesa insorta per il titolo di “re” del villaggio; che alla morte di suo padre, che era il “re”, due persone si contendevano il posto, ossia N.B. e N.A.; il primo era divenuto “re” ma il secondo con l’appoggio di “(OMISSIS)” voleva spodestarlo; di aver partecipato a una manifestazione a Toubodon nell’agosto del 2015 a sostegno di B., recandosi in quel luogo in motorino con cinque amici e delle armi da fuoco in un carrello; di aver sparato in aria per intimorire gli avversari che però avevano reagito; che erano morte sei persone; di esser scappato a Kintapo, di aver venduto pistola e motorino e di aver lasciato il Ghana, passando attraverso Burkina Faso, Niger e Libia, e pervenendo infine in Italia; di temere in caso di rientro in patria l’incarcerazione per la manifestazione del 2015 e la vendetta delle famiglie delle vittime.

Con decreto del 6/2/2019 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. Avverso il predetto decreto sono stati proposti due ricorsi del tutto indipendenti nell’interesse di D.M.: uno con il patrocinio dell’avv. Luigi Natale del Foro di Avellino, munito di procura speciale rilasciata il 14/2/2019, con atto notificato a mezzo p.e.c. il 12/3/2019, alle ore 17.02, e lo svolgimento di due motivi; l’altro con il patrocinio dell’avv. Clementina Di Rosa del Foro di Napoli, munito di procura speciale rilasciata il 27/2/2019, con atto notificato a mezzo p.e.c. il 12/3/2019 alle ore 16.18, e lo svolgimento di quattro motivi. L’intimata Amministrazione ha depositato memoria ai soli fini della partecipazione ad eventuale discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La prima questione da affrontare riguarda la proposizione di due distinti ricorsi nell’interesse della stessa parte avverso lo stesso decreto.

1.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte nell’ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, la parte che abbia esercitato tale potere esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza poter proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge.

Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione, proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragione dell’inammissibilità del primo (Sez. 6 – 1, n. 24332 del 29/11/2016, Rv. 641900 – 01).

Tuttavia nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d’impugnazione. Peraltro, all’ammissibilità del secondo ricorso non osta nemmeno la contestuale declaratoria d’improcedibilità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente, il quale abbia sopperito al mancato deposito dell’originale del ricorso, provvedendo ad allegare la copia a lui notificata (Sez. 2, n. 12898 del 26/05/2010, Rv. 613465 – 01).

Anche le Sezioni Unite hanno provveduto a puntualizzare che il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicchè è inammissibile un nuovo atto (nella specie, di costituzione di ulteriore difensore) con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell’osservanza del principio di consumazione dell’impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile (Sez. U, n. 6691 del 09/03/2020, Rv. 657220 – 01; Sez. U, n. 9409 del 11/11/1994, Rv. 488518 – 01; Sez. 3, n. 15721 del 18/07/2011, Rv. 619439 – 01); quindi il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè esso sia tempestivo, requisito per la cui valutazione occorre tenere conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere già spirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Sez. 1, n. 18604 del 03/09/2014, Rv. 632270 – 01).

Nel caso invece in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche quando contenga nuovi e diversi motivi di censura, purchè la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, non comportando la mera notificazione del primo ricorso la consumazione del potere d’impugnazione (Sez. 5, n. 21145 del 19/10/2016, Rv. 641454 – 01).

1.2. Nella fattispecie entrambi i ricorsi sono stati depositati presso la cancelleria della Corte e al momento della presente decisione non è intervenuta alcuna dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità di uno di essi; inoltre i due ricorsi sono stati predisposti e notificati in modo autonomo e reciprocamente indipendente, senza alcun riferimento in ciascuno di essi all’all’altro atto processuale notificato dall’altro difensore.

1.3. Occorre quindi determinare quale dei due ricorsi abbia prevenuto l’altro, consumando il potere processuale di impugnazione del sig. D. e così determinando l’inammissibilità del ricorso successivo.

1.5. La procura rilasciata all’avv. Di Rosa, successiva a quella conferita all’avv. Natale, non contiene una revoca del precedente mandato, con la conseguente coesistenza dello jus postulandi di entrambi i difensori.

In difetto di una inequivoca manifestazione di volontà, il rilascio di una seconda procura a un diverso difensore non implica la revoca di quella rilasciata in precedenza, neppure sotto il profilo dei poteri certificativi della data di rilascio.

Questa Corte infatti ha affermato condivisibilmente che la nomina (in quei casi, nel corso del giudizio) di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716 c.c., comma 2, (Sez. 2, n. 8525 del 31/03/2017, Rv. 643539 – 01; Sez. L, n. 9260 del 04/05/2005, Rv. 581612 – 01; Sez. 5, n. 16709 del 27/07/2007, Rv. 599868 01; Sez. 3, n. 2071 del 13/02/2002, Rv. 552235 – 01).

Non vi è ragione di opinare diversamente se le due distinte procure sono state rilasciate entrambe prima dell’inizio del giudizio e separatamente utilizzate per la proposizione di due distinti ricorsi.

Appare quindi decisivo il rilievo che in ordine di tempo è stato notificato preventivamente il ricorso predisposto dall’avv. Clementina Di Rosa del Foro di Napoli, munita di procura speciale rilasciata il 27/2/2019, con atto notificato a mezzo p.e.c. il 12/3/2019 alle ore 16.18 rispetto a quello predisposto dall’avv. Luigi Natale del Foro di Avellino, munito di procura speciale rilasciata il 14/2/2019, con atto notificato a mezzo p.e.c. sempre lo stesso giorno 12/3/2019, ma alle ore 17.02 (44 minuti dopo).

1.6. Quindi il ricorso dell’avv. Natale va dichiarato inammissibile per precedente consumazione del diritto di impugnazione e deve essere esaminato il ricorso dell’avv. Di Rosa.

2. Con il primo motivo di ricorso dell’avv. De Rosa, proposto ex art. 360 c.p.p., n. 3, il ricorrente denuncia errores in iudicando e violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 6, 7, 8, e 14, quanto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, in considerazione delle vicenda persecutoria personale dettagliatamente narrata dal richiedente asilo in sede di audizione e dell’attuale peggioramento del quadro politico del Paese di origine.

2.1. Secondo il ricorrente sussisteva un pericolo concreto e attuale per il ricorrente di subire ulteriori violenze o trattamenti inumani e degradanti, non potendosi far conto su di un sistema di giustizia capace di tutelare i suoi diritti e la sua incolumità.

A tal fine il ricorrente produce una serie di documenti relativi all’attuale situazione in Ghana (scheda “Viaggiare sicuri”, report di Amnesty International 2017-2018; report HRV 2018).

2.2. Il motivo è inammissibile.

Per quanto concerne il pericolo individualizzato prospettato dal ricorrente con riferimento alla sua persona, le censure del ricorrente non colgono e non confutano la ratio decidendi esposta dal Tribunale che ha ritenuto alle pagine 5 e 6 del provvedimento impugnato che le dichiarazioni del richiedente asilo non fossero credibili, in quanto generiche, confuse e contraddittorie, indicandone specificamente le ragioni, e che inoltre egli non avesse debitamente cooperato comparendo di persona all’udienza di comparizione delle parti, sottraendosi alla possibilità di essere interrogato sulle circostanze ritenute implausibili dalla Commissione Territoriale.

Per quanto invece attiene al rischio generalizzato di esposizione alla violenza il ricorrente contrappone, con censura di puro merito, la propria valutazione alla ricostruzione della situazione generale del Ghana contenuta nelle pagine 6 e 7 del decreto impugnato.

2. Con il secondo motivo di ricorso dell’avv.Di Rosa, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia errores in iudicando e violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, quanto alla protezione umanitaria, in considerazione della situazione di vulnerabilità soggettiva derivante dalla giovane età, delle condizioni del Paese di origine, critiche sotto molteplici profili, e delle violenze subite nei Paese di transito.

2.1. Secondo la sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, adesiva al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, al fine di valutare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

Il livello di integrazione dello straniero in Italia e il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo non integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

2.2. Il Tribunale, sostanzialmente allineato a tale orientamento giurisprudenziale avallato dalle Sezioni Unite, ha escluso sia la sussistenza di una condizione di specifica e personale vulnerabilità soggettiva del richiedente, non adeguatamente dedotta dal ricorrente e comunque non desumibile dalle circostanze riferite circa la vicenda personale ritenuta non credibile.

Le censure del ricorrente si mantengono a un livello del tutto generico, senza spingersi, come sarebbe stato necessario, a riferimenti puntuali e specifici alle condizioni personali e individuali del richiedente, senza allegare in modo specifico e individualizzato una condizione in patria di intollerabile deprivazione dei bisogni essenziali.

Del pari il ricorrente con affronta e non confuta le affermazioni del Tribunale circa l’insussistenza di un reale percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia, non ravvisabile in un rapporto di lavoro a tempo determinato di poche ore settimanali con un reddito di 102 Euro mensili.

3. Con il terzo motivo di ricorso dell’avv. Di Rosa, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia errores in iudicando e violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e all’art. 27, comma 1 e lamenta omessa istruttoria officiosa circa la situazione socio politica del Paese di origine.

Il motivo è del tutto generico e riversato nel merito nel lamentare l’intollerabile limitazione dell’istruttoria a una valutazione superficiale e inadeguata delle condizioni del Paese di provenienza la cui effettiva e attuale situazione socio-politica non sarebbe stata ponderatamente considerata.

Al contrario il Tribunale ha effettuato una indagine officiosa e ha riferito le informazioni ritratte dalle fonti consultate e citate.

4. Con il quarto motivo di ricorso dell’avv. Di Rosa, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia errores in procedendo e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti e lamenta in particolare l’omessa valutazione della documentazione richiamata ai fini della determinazione della effettiva situazione politica e sociale del Paese di origine e la situazione di vulnerabilità oggettiva e soggettiva del richiedente asilo e il suo processo di integrazione.

4.1. Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5 (risultante dalle modifiche apportate dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134) in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018 Rv. 649421 -01; Sez. 6 – 5, n. 19150 del 28/09/2016 (Rv. 641115 – 01).

4.4. Nella specie l’omesso esame lamentato non sussiste affatto, nè con riferimento alla situazione generale del Ghana, considerata e valutata dal Tribunale, nè con riferimento alla vulnerabilità soggettiva del richiedente asilo, nè tantomeno con riferimento al processo di integrazione socio-lavorativa, esaminato e giudicato insufficiente.

5. Per queste ragioni anche il ricorso dell’avv. Di Rosa deve quindi essere dichiarato inammissibile, come il ricorso dell’avv. Natale, proposto dopo la consumazione del potere di impugnazione.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’avv. Natale e il ricorso dell’avv. Di Rosa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA