Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25436 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 25/06/2021, dep. 21/09/2021), n.25436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6519/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

C.V., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 645/34/16 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in

data 3 febbraio 2016, depositata in data 17 febbraio 2016 e non

notificata.

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale

Roberto Mucci, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’odierna controversia trae origine dal diniego opposto dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate di Modica, col quale è stata respinta l’istanza, presentata dal sig. C.G., per ottenere, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, il rimborso delle imposte Irpef ed Ilor versate negli anni 1990/1991/1992, riguardante i redditi di partecipazione della società “F.lli C.G. e S. s.n.c.”.

2. Con ricorso presentato il 30/3/2009, il contribuente impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa il diniego, chiedendo il rimborso della somma di Euro 41.632,98, versata all’Erario, con gli accessori di legge. In particolare, il contribuente riteneva applicabile alla fattispecie la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, richiamando la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 20641 del 27 giugno 2007.

La C.t.p., con sentenza n. 76/04/12 depositata il 24/1/2012, dopo aver respinto la pregiudiziale eccezione di tardività, ha accolto il ricorso, riconoscendo la debenza del rimborso del 90% delle somme dovute e versate a titolo d’imposta nel triennio 1990-1992. In particolare, il Giudice di prime cure, anche sulla base della giurisprudenza di legittimità nel frattempo consolidatasi sull’argomento, riteneva che, nel caso in esame, ricorressero i presupposti previsti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

3. La Direzione Provinciale di Ragusa dell’Agenzia delle entrate ha impugnato la predetta sentenza, con appello del 3/05/2012 dinanzi alla C.t.r., sostenendo la falsa ed errata applicazione delle norme di legge dettate in tema degli eventi sismici del 1990 e concludendo, in via preliminare, per l’inammissibilità del ricorso per essere stato presentato oltre i termini di decadenza e, nel merito, per la conferma della legittimità del diniego del rimborso. Si sono costituiti gli eredi del contribuente per chiedere, con proprie controdeduzioni, il rigetto dell’appello.

La C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 645/34/16, depositata il 17 febbraio 2016, ha respinto l’appello dell’ufficio, compensando le spese di lite, ritenendo che i giudici di primo grado avessero fatto corretta applicazione dei principi più volte enunciati in materia dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

I giudici di appello ritenevano, inoltre, che la domanda di restituzione, presentata il 28.03.2008, era stata tempestivamente proposta, poiché, a seguito della L. n. 289 del 2002 e successive proroghe il termine ultimo era stato fissato al 31 marzo 2008.

4. L’Agenzia delle entrate ora ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza d’appello ed i contribuenti sono rimasti intimati.

Il sostituto procuratore generale, Roberto Mucci, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione e/o falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 nonché della Decisione della Commissione Europea del 14/8/2015 C(2015) 5549 final, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

Invero, nell’originaria formulazione, la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 prevedeva che “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 9, comma 17, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, art. 21, comma 2. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248”.

Le successive modifiche legislative hanno precisato che la disposizione normativa si applica anche ai titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché ai titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, confermando, invece, l’esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea (articolo modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 6, lett. a), dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 631, lett. a), dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 9, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 5, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e da ultimo dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 2, lett. a)).

Con riferimento al beneficio di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, prima parte, la Commissione UE, con la decisione del 14/08/2015, C(2015) 5549 fina/ (impugnata da una società siciliana dinanzi al Tribunale di primo grado UE, che l’ha confermata con sentenza del 26 gennaio 2018 e che, pertanto, è vincolante per il giudice nazionale, che deve darvi attuazione anche attraverso la disapplicazione delle norme interne con essa contrastante – Cass. n. 15354 del 2014 e n. 22377 del 2017), all’art. 1 ha stabilito, in via generale, che “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; (…) e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno”, salvo che si tratti di “aiuto individuale” che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014”, ovvero dei regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis (art. 2 della decisione) o che, “al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell’art. 1 del regolamento (CE) n. 994/98” (del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli artt. 92 e 93 (ora 87 e 88) del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali) “o da ogni altro regime di aiuti approvato”, ma “fino a concorrenza dell’intensità massima prevista per questo tipo di aiuti” (art. 3).

La Commissione UE ha inoltre precisato che “una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che, pertanto, non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile, oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)” (p. 134 della “decisione”).

La Commissione Europea ha, quindi, deciso che le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono incompatibili con il mercato interno.

Di conseguenza, una volta accertato lo svolgimento di un’attività economica (commerciale o professionale) da parte del contribuente, i giudici di appello dovranno altresì accertare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 della citata decisione), “tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUIE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza” (cfr. Cass. n. 22377 del 2017 che richiama Cass. n. 11228 del 2011) e, in difetto, valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C(2015) 5549 final, fanno ritenere comunque compatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, ovvero che si tratti di “aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale” (p. 150, lett. b)), sempre che sussista “un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame” (p. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione) (in tal senso vedi anche, Cass. sez. 6-5, ord. 8 febbraio 2018, n. 3070 e, più di recente, Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2208).

Nel caso di specie risulta acquisito che il dante causa degli odierni intimati, Sig. C.G., era socio di urla società in nome collettivo, tanto che aveva il nome ed il cognome inseriti nella ragione sociale, e che il rimborso richiesto riguardava esclusivamente le somme versate, a titolo di Irpef ed Ilor, in relazione ai redditi derivanti dalla partecipazione alla summenzionata società.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

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