Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25436 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 12/12/2016), n.25436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8948-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.O., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO

163, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ASTA, che la rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 403/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 31/01/2013, depositata il 02/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GARRI FABRIZIA;

udito l’Avvocato Clementina PULLI difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che in accoglimento del ricorso proposto da D.O. ha condannato l’Istituto ad erogarle la pensione di invalidità a decorrere dal 1.7.2009.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps ed articola un unico motivo con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 in relazione alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26 e ss. mm. Nonchè del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Resiste con controricorso D.O. che ha depositato memoria illustrativa.

Tanto premesso si osserva quanto segue:

1. costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui “Il requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità, a norma della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 va accertato con riferimento all’anno di decorrenza della prestazione (nella specie, l’anno 2000), tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall’invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 10, comma 5 e 6 conv. dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare.” (cfr. tra le tante Cass. n. 22150 del 2014 e n. 17687 del 2015).

2. la motivazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro oggi impugnata si pone, all’evidenza, in contrasto con l’orientamento consolidato espresso dalla Cassazione dal quale non vi sono ragioni per discostarsi.

3. Tuttavia nel caso in esame va tenuta ferma la decisione adottata atteso che come documentato nel corso del giudizio di merito e ribadito nel controricorso la D. quanto meno alla data in cui si erano realizzate le condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione (il 1.7.2009) era vedova e percepiva solo la pensione di reversibilità del coniuge (deceduto il (OMISSIS)) il cui importo (Euro 6.079,64 annui) era compatibile con il riconoscimento della prestazione assistenziale azionata.

In conclusione, e con le suesposte precisazioni, il ricorso deve essere rigettato perchè manifestamente infondato con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5.

Le spese seguono la soccombenza e, distratte in favore dell’Avv. Pietro Asta che se ne dichiara antistatario, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie ed accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’Avv. Pietro Asta antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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