Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25436 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 15683-2019 proposto da:

B.S. (Bangladesh), elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Stefania Paravani in Roma e difeso dall’avv. Valentina

Nanula del foro di Milano che lo rappresenta e difende (pec:

valentina.nanula.milano.pecavvocati.it);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1043/2019 (pubbl. il 14/3/2019) della Corte di

appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. Ariolli

Giovanni.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.S., cittadino del Bangladesh, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 1043/2019 della Corte di appello di Venezia che ha respinto – con condanna alle spese e revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia, la quale aveva confermato il diniego della Commissione territoriale della stessa città in ordine alle sue domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria ovvero di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.

2. Con controricorso si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso ovvero rigettarlo nel merito. Con vittoria di spese di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, per non avere la Corte di appello di Venezia assolto all’onere di cooperazione istruttoria, con particolare riguardo alla situazione del Bangladesh, riguardo alle ragioni della fuga del ricorrente per come narrate dinanzi alla Commissione territoriale al Tribunale.

Il motivo è manifestamente infondato. Invero, la necessità di ricorrere ad una integrazione istruttoria è stata esclusa dalla sentenza impugnata sulla scorta del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso richiedente, le quali non giustificano la protezione internazionale richiesta. Quanto alla qualifica di rifugiato politico, la situazione socio – politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente, il quale verosimilmente potrà essere destinatario di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica. Nè tali misure possono genericamente individuarsi nell’esecuzione di un provvedimento di cattura emesso da un Magistrato del Paese di provenienza, non potendosi chiedere alla Corte di legittimità di sostituirsi nella valutazione degli elementi di accusa propria di altra Autorità giudiziaria e ordinamento e in difetto di specifici ed evidenti elementi – di cui non è stato neppure allegato un principio di prova – che riconducano tale intervento a forme di persecuzione di tipo politico, religioso ovvero a causa delle proprie tendenze o stili di vita (anzi nel caso in esame, per quanto riferito dallo stesso ricorrente la vicenda in relazione alla quale vi è stato l’intervento dell’autorità esula del tutto da qualunque ipotesi di “persecuzione”, in quanto ascrivibile a controversia di carattere privatistico relativa alle spettanze pretese dalla propria madre nei confronti del datore di lavoro).

Con riguardo, poi, alla protezione sussidiaria, si è evidenziato come non risulti che in relazione al reato di omicidio per cui si procede nei confronti del ricorrente – e in relazione al quale è stato dichiarato dalla Magistratura latitante sia prevista la pena di morte (anzi dovendosi escludere tale ipotesi non annoverando precedenti condanne che determinano l’applicazione di tale sanzione), con la conseguenza che la concessione della protezione sussidiaria si risolverebbe in un espediente per evitare il processo penale pendente in Patria nei suoi confronti. La circostanza, poi, che in custodia il ricorrente sarebbe sottoposto a tortura o ad altre forme di restrizioni inumane o degradanti, per come sarebbe comprovato da fonti internazionali o da precedenti giudiziari richiamati nel ricorso (ma non allegati), è questione che risulta essere stata solo genericamente dedotta con l’atto di appello (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) e, dunque, inidonea a determinare l’esercizio del potere officioso di integrazione istruttoria. Peraltro, anche laddove tali allegazioni – ma non è dimostrato – fossero state messe a disposizione del giudice di seconde cure, il quale le avrebbe disattese omettendo di confrontarsi con il loro contenuto, il ricorrente doveva introdurre una specifica censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Parimenti, manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la “violazione e falsa applicazione degli art. 5, comma 6 e art. 19 TUI” per non avere la Corte d’appello di Venezia riconosciuto al richiedente la protezione internazionale per motivi umanitari, in ragione del livello di integrazione e di radicamento raggiunto nel nostro Paese e stante l’attuale situazione interna del Paese di origine.

Motivatamente esclusa la sussistenza di ragioni di vulnerabilità in relazione alla situazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente (essendo stato ascritto il suo allontanamento all’esclusivo intento di sottrarsi al procedimento penale instaurato dallo Stato nei suoi confronti), il riferimento all’avvenuta integrazione in Italia non si rivela affatto decisivo ai fini della concessione della speciale forma di protezione richiesta, in quanto tale requisito non può essere isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. S.U. n. 29459 del 2019).

Peraltro, la censura è inammissibile anche perchè non aggredisce la ratio posta alla base della decisione di rigetto della reclamata protezione umanitaria, ratio che si fonda sulla dichiarata mancata allegazione da parte del ricorrente di situazioni di evidente vulnerabilità soggettiva, profilo quest’ultimo la cui mancata impugnazione rende non rilevanti le ulteriori questioni dedotte in merito all’assenza di valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4455/2018; n. 7804/2020), in relazione alla protezione umanitaria.

5. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, condannandosi il ricorrente, stante la soccombenza, a rifondere le spese all’Amministrazione controricorrente, liquidate come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

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