Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25436 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 10/10/2019), n.25436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 22200 del ruolo generale dell’anno

2017, proposto da:

S.A., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso

dall’avvocato Filippo Di Risio (C.F.: DRS FPP 50L01 E266C);

– ricorrente –

nei confronti di:

COMUNE DI VASTO, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato

Nicolino Zaccaria (C.F.: ZCC NLN 70C25 E372Q);

S.A.S.I. S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente, legale

rappresentante pro tempore, B.G. rappresentato e

difeso dagli avvocati Giovanni Ciccone (C.F.: CCC GNN 73T07 E435B) e

Daniele Antonelli (C.F.: NTN DNL 67P30 F196V);

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Coop. a r.l., (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del rappresentante per procura Be.Al.

rappresentato e difeso dagli avvocati Pierfilippo Coletti (C.F.: CLT

PFL 44C05 G478L) e Stefania Coletti (C.F.: CLT SFN 72C69 H501P);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila

n. 696/2017, pubblicata in data 26 aprile 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

S.A. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Vasto per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ad un infortunio accadutogli mentre attraversava una strada comunale, a suo dire causato da un’insidia presente sulla strada stessa. Il Comune di Vasto ha chiamato in causa la S.A.S.I S.p.A., che a sua volta ha chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile, Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l..

La domanda dello S. è stata rigettata dal Tribunale di Vasto.

La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre lo S., sulla base di un unico motivo.

Resistono con distinti controricorsi il Comune di Vasto, la S.A.S.I. S.p.A. e la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in disposto con gli artt. 2056 e 1227 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il ricorrente sostiene che l’incidente era stato causato dall’anomalia della strada pubblica, a suo dire avente potenzialità lesiva idonea, da sola, a cagionare l’evento; aggiunge che il comune convenuto non aveva fornito prova del caso fortuito e che, in ogni caso, sussisteva quanto meno un suo concorso di responsabilità.

Anche a prescindere dalla incongrua modalità di esposizione del fatto, operata dal ricorrente con la trascrizione di buona parte degli atti processuali, senza alcun momento di sintesi, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso è comunque inammissibile.

Secondo un consolidato principio di diritto, già affermato da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 – 01, seguito da numerose successive decisioni conformi (tra le più recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018, Rv. 650919 – 1; Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18209 del 28/08/2007, Rv. 600479 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18210 del 28/08/2007, Rv. 600480 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2540 del 06/02/2007, Rv. 596346 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590663 – 01) e di recente ribadito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017, Rv. 643334 – 01, in motivazione, “il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4″.

Nella specie, il ricorso dello S. per un verso non individua specificamente la motivazione della decisione impugnata che intenderebbe sottoporre a critica e, in ogni caso, non si correla ad essa, onde non la critica adeguatamente.

La ratio decidendi della sentenza della corte di appello risulta enunciata nelle ultime righe della pagina 3 e nelle prime due della pagina 4. I giudici di merito hanno accertato in fatto (sulla base degli elementi di prova acquisiti e valutando tutti i fatti storici rilevanti), che l’incidente si era verificato per esclusiva responsabilità dell’attore, sottolineando in proposito: che la strada era illuminata; che il tombino in cui lo stesso attore era inciampato aveva solo un leggero avvallamento, non idoneo ad arrecare alcun nocumento e, comunque, era visibile; che l’incidente si era in sostanza verificato esclusivamente perchè l’attore era distratto a guardare alcune vetrine ed a parlare con alcuni amici, per cui non aveva posto attenzione al marciapiede ed alla strada, mentre la attraversava al di fuori delle vicine strisce pedonali.

Di detta articolata motivazione l’unico motivo del ricorso si disinteressa completamente, e ciò sebbene in essa si dia conto anche di una serie di circostanze istruttorie, valutate dalla corte territoriale, che risultano ignorate non solo nel motivo, ma anche nella prolissa esposizione del fatto.

D’altro canto, e sotto altro profilo, tutte le censure avanzate avverso la decisione di merito, benchè rubricate con il richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (“violazione e falsa applicazione di norme di diritto”), in realtà contengono esclusivamente contestazioni relative agli accertamenti di fatto operati dalla corte di appello, risolvendosi in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove.

Quanto appena esposto è sufficiente, secondo il Collegio, a determinare l’inammissibilità del ricorso.

A solo scopo di completezza espositiva, si osserva quindi che, sulla base dei suddetti incensurabili accertamenti di fatto, la decisione impugnata risulta, in diritto, del tutto conforme ai principi in tema di responsabilità da cose in custodia costantemente affermati da questa Corte e recentemente ribaditi e precisati, secondo i quali:

a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c., opera in termini rigorosamente oggettivi;

b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;

c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;

d) le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d’olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;

e) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso (si vedano, in proposito: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 2478 del 01/02/2018; Sez. 3, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018, Sez. 3, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010, Rv. 612442 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017, Rv. 644285 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25856 del 2017).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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