Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25435 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26211-2014 proposto da:

BARACLIT SPA in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante Dott. B.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA, 259, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

VALERIA GIUDICI, GIULIO PONZANELLI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del curatore dott.

D.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GAZZOLA giusta procura in

calce al controricorso;

FIMMOB SPA, in persona dell’amministratore unico, dott.ssa

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO ALBANESE giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONE SPA ALLEANZA TORO SPA;

– intimate –

Nonchè da:

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONE SPA elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 27, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO TEDESCHI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO MANZELLA giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

BARACLIT SPA, FIMMOB SPA, ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI SPA, FALL.

(OMISSIS) SPA;

– intimati –

Nonchè da:

FIMMOB SPA, in persona dell’amministratore unico, dott.ssa

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 732/D,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO BRACCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO ALBANESE giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONE SPA elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’ 27, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO TEDESCHI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO MANZELLA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, ALLEANZA TORO SPA;

– intimati –

nonchè da:

BARACLIT SPA in persona dell’Amministratore Delegato e legale

rappresentante Dott. B.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA, 259, presso lo studio dell’avvocato MARCO

PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

VALERIA GIUDICI, GIULIO PONZANELLI giusta procura in calce al

controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1289/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso principale di BARACLIT SPA;

l’accoglimento del motivo n. 3) del ricorso incidentale di FIMMOB

SPA, rigettando gli altri motivi;

rigetto del ricorso incidentale di HELVETIA, Compagnia svizzera di

Assicurazioni S.A.; inammissibilità del ricorso incidentale

BARACLIT SPA.

Fatto

RILEVATO

che:

Fimmob s.p.a. intimò innanzi al Tribunale di Pinerolo la convalida dello sfratto per morosità per mancato pagamento di canoni relativamente al complesso industriale sito nel comune di None nei confronti di (OMISSIS) s.p.a.. La società intimata si oppose alla convalida e propose domanda riconvenzionale di accertamento dell’obbligo della locatrice di provvedere all’esecuzione degli interventi di ripristino dei capannoni industriali in relazione al crollo nel gennaio 2009 di alcune travi di copertura a “Y” di due capannoni e di condanna al risarcimento del danno. Disattesa l’istanza di rilascio e disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all’art. 420 cod. proc. civ., Fimmob propose domanda di risoluzione per inadempimento della locazione e di condanna per i danni subiti in conseguenza del cedimento, da liquidarsi in separata sede, e chiamò in causa Baraclit s.p.a., che aveva costruito i capannoni, per il risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, e Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. per la garanzia. Il Tribunale adito, acquisito il fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo nel frattempo disposto, condannò Baraclit a risarcire sia Fimmob dei danni subiti che il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. dei danni nella misura di Euro 1.455.020,00, avendo i consulenti tecnici ricondotto il cedimento della copertura dei due capannoni non a deficienze manutentive addebitabili al proprietario, ma a ragioni di carattere strutturale già sussistenti al momento della realizzazione dei manufatti.

Avverso detta sentenza proposero appello Baraclit s.p.a. ed appello incidentale la curatela fallimentare e Fimmob s.p.a.. Con sentenza di data 11 agosto 2014 la Corte d’appello di Torino rigettò l’appello proposto da Baraclit e accolse quello incidentale proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a., condannando Fimmob e Baraclit in solido al pagamento della somma di Euro 1.455.020,00; condannò inoltre Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. a tenere indenne Fimmob degli effetti del capo precedente fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 e accolse l’appello incidentale proposto da Fimmob nei confronti di Baraclit di condanna generica anche per il lucro cessante.

Muovendo dall’appello principale, osservò la corte territoriale, premesso che trovando applicazione – alla luce di Cass. Sez. U. n. 2284 del 2014 – l’art. 2043 cod. civ.(e non l’art. 1669) la prescrizione quinquennale decorreva dall’evento dannoso avvenuto nella prima decade del 2009, che sulla base della consulenza tecnica collegiale causa del cedimento delle travi erano micro difetti originari del calcestruzzo impiegato per la fabbricazione delle travi medesime, non idoneo a conservare solidità in quanto non impermeabile, e la scelta del costruttore di avvalersi dell’estradosso di dette travi per il convogliamento delle acque meteoriche e che, indipendentemente dall’esistenza all’epoca di norme o di regole dell’arte sul punto, il collasso di una struttura in conglomerato cementizio dopo pochi decenni dalla costruzione costituiva un’evidente anomalia (come osservato dai consulenti, la durabilità è un concetto da sempre presente nella progettazione e nel buon costruire, da tenere in considerazione senza bisogno di normative e prescrizioni particolari). Aggiunse il giudice di appello, in ordine all’invocata applicazione dell’art. 1227 cod. civ., che, se era vero che l’appellante aveva indirizzato fra il 2006 ed il 2007 tre distinte missive a Straglio s.p.a., rimaste prive di riscontro e forse neanche trasmesse alla proprietaria, con le quali si rimarcava la necessità di verificare le condizioni di stabilità e staticità dei manufatti in questione, e che Fimmob dette corso nel 2006 ad un sopralluogo motivato da fenomeni di infiltrazione per l’esecuzione di interventi manutentivi che Streglio non consentì di effettuare, era anche vero che i difetti genetici erano occulti e non percepibili ad un’ispezione esterna di natura visiva, tant’è che per il loro accertamento erano state necessarie laboriose indagini anche di laboratorio attuate all’esito del crollo dai consulenti tecnici e che la manutenzione relativa al manto di copertura dei capannoni non avrebbe consentito di appurare nulla circa l’anomalia strutturale esistente ab origine e si sarebbe tradotta in interventi che non avrebbero comunque impedito il successivo crollo, evitabile solamente con la sostituzione delle travi o l’impermeabilizzazione delle stesse o con la puntellatura del tetto.

Passando all’appello incidentale proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a., premessa la tempestività dell’appello ricorrendo il termine annuale per essere l’intimazione di sfratto per morosità antecedente il 4 luglio 2009, osservò il giudice di appello che Fimmob era responsabile in solido, quale proprietaria ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., per i danni consistiti nel deterioramento e perdita dei prodotti immagazzinati per il complessivo importo di Euro 1.455.020,00, nè il vizio da cui erano affette le travi poteva essere incluso negli obblighi manutentivi assunti dalla (OMISSIS) in bonis con il contratto preliminare di compravendita del 6 novembre 2006 stipulato con Fimmob trattandosi di vizio occulto che all’epoca non poteva essere noto alle parti, mentre gli obblighi manutentivi erano limitati agli interventi menzionati nell’allegato al contratto (ossia la copertura e la sostituzione di lastre per infiltrazioni di acqua e non l’impermeabilizzazione o la sostituzione di travi). Aggiunse che, accolto l’appello incidentale, doveva condannarsi Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. a tenere indenne Fimmob dell’importo dovuto fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 in quanto l’assicurazione sulla responsabilità civile era estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni dell’utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, ecc. entro il massimale di Euro 100.000,00.

Infine la corte territoriale accolse l’appello incidentale proposto da Fimmob nei confronti di Baraclit estendendo la condanna generica, circoscritta in primo grado al danno emergente, al lucro cessante, la cui esistenza era dimostrata dalla diminuzione di valore del complesso immobiliare.

Ha proposto ricorso per cassazione Baraclit s.p.a. sulla base di cinque motivi e resistono con controricorso Fallimento (OMISSIS) s.p.a., Fimmob s.p.a. e Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A., che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. Nei confronti della medesima sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fimmob s.p.a. sulla base di quattro motivi e resistono con controricorso Fallimento (OMISSIS) s.p.a., Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. e Baraclit s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di cinque motivi. Avverso quest’ultimo ricorso incidentale ha proposto controricorso Fimmob s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. Il pubblico ministero ha depositato le conclusioni scritte. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i ricorsi proposti separatamente contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Muovendo dal ricorso proposto da Baraclit s.p.a., con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che deve essere rimeditato l’intervento delle Sezioni Unite in ordine al rapporto fra gli artt. 1669 e 2043 cod. civ., essendo la prima norma speciale rispetto alla seconda, sicchè una volta estintasi la responsabilità ai sensi dell’art. 1669 non è configurabile per i medesimi eventi quella ai sensi dell’art. 2043.

Il motivo è infondato. Va data continuità all’arresto delle Sezioni Unite secondo cui la previsione dell’art. 1669 cod. civ. concreta un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell’art. 2043 cod. civ., fermo restando che – trattandosi di una norma non di favore, diretta a limitare la responsabilità del costruttore, bensì finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale – ove non ricorrano in concreto le condizioni per la sua applicazione (come nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera) può farsi luogo all’applicazione dell’art. 2043 cod. civ., senza che, tuttavia, operi il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall’art. 1669 cod. civ., atteso che spetta a chi agisce in giudizio l’onere di provare tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cod. civ., compresa la colpa del costruttore (Cass. Sez. U. 3 febbraio 2014, n. 2284; conformi Cass. 27 marzo 2017, n. 7756 e 4 marzo 2016, n. 4319).

Con il secondo motivo, proposto in subordine, si denuncia violazione dell’art. 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che nella decisione impugnata non viene indicata la regola dell’arte dalla quale il costruttore ha deviato e quale fosse il parametro di condotta esigibile e che all’epoca non era prevista alcuna prescrizione sulla resistenza al gelo del calcestruzzo e sulle sue caratteristiche. Lamenta che il giudice di appello ha omesso di esaminare l’argomento secondo cui il test utilizzato dal CTU era errato in quanto previsto da una norma non vigente all’epoca in cui erano state fornite le travi e che ha ignorato che la tecnica adoperata concerneva travi a “Y” concepite per non essere impermeabilizzate e per costare meno, e dunque per durare meno nel tempo.

Il motivo è inammissibile, sotto più profili. In primo luogo, nella parte in cui denuncia un vizio motivazionale, la censura è inammissibile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ.. Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter cod. proc. civ., comma 5 il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 10 marzo 2014, n. 5528; 22 dicembre 2016, n. 26744; 27 settembre 2016, n. 19001). Tale onere non è stato assolto dal ricorrente.

In secondo luogo è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione. L’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. 23 settembre 2011, n. 19443; anche 20 settembre 2013, n. 21611). La formulazione del motivo non permetta di cogliere con chiarezza la distinzione fra la denuncia di violazione di legge e quella di vizio motivazionale doglianze prospettate onde consentirne l’esame separato esattamente (cfr. Cass. 6 maggio 2015, n. 9100), perchè la denuncia in iure quanto alla mancata indicazione dei parametri della colpa specifica non è scindibile dalle circostanze di fatto, peraltro irritualmente dedotte in base al vigente art. 360, comma 1, n. 5.

Infine la censura non coglie la ratio decidendi. Il giudizio di responsabilità non è stato fondato sulla colpa specifica derivante dalla violazione di previsioni normative o disposizioni tecniche vigenti, ma sulla colpa generica. Ha infatti affermato il giudice di merito che, indipendentemente dall’esistenza all’epoca di norme o di regole dell’arte sul punto, il collasso di una struttura in conglomerato cementizio dopo pochi decenni dalla costruzione costituiva un’evidente anomalia. Ha quindi fatto proprio quanto osservato dai consulenti, e cioè che la durabilità è un concetto da sempre presente nella progettazione e nel buon costruire, da tenere in considerazione senza bisogno di normative e prescrizioni particolari. In tal modo il giudice di merito ha riconosciuto la responsabilità di Baraclit facendo riferimento ad una nozione di colpa non basata su specifiche norme prescrittive (colpa specifica), ma informata alla violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica). Tale diversa ratto decidendi non è stata impugnata dalla ricorrente.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. e art. 1227 cod. civ., L.R. Piemonte n. 3 del 2013, art. 23, lett. B, artt. 2051e 2053 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che le stesse parti, Fimmob e (OMISSIS), avevano ammesso nei loro scritti difensivi di non avere posto in essere alcuna attività manutentiva, nonostante i capannoni fossero interessati da fenomeni di infiltrazioni dalle coperture e che il giudice di appello ha espressamente affermato che il crollo era evitabile mediante la sostituzione delle travi, salvo poi concludere per la non applicabilità dell’art. 1227 cod. proc. civ.. Aggiunge che in base alla legge regionale erano interventi di manutenzione straordinaria anche la sostituzione di parti strutturali degli edifici e che il proprietario era responsabile ai sensi dell’art. 2053 non avendo adottato alcuna misura idonea a rendere il bene innocuo. Conclude la ricorrente che la mancata esecuzione di opere manutentive e di messa in sicurezza delle coperture, nonostante anche le missive inviate da Baraclit, rappresentava un fattore causale autonomo idoneo ad interrompere il nesso di causalità fra un presunto difetto di costruzione ed il danno.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo sussistono le due ragioni d’inammissibilità evidenziate a proposito del precedente motivo (doppia conforme, nella misura in cui la censura attinge ad un vizio motivazionale; mescolanza di violazione di legge e vizio motivazionale). In secondo luogo va rammentato che l’accertamento del concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, così come la determinazione del grado di efficienza causale di ciascuna colpa, rientrano nel potere di indagine del giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità, se non nei termini del vizio motivazionale (fra le tante da ultimo Cass. 10 gennaio 2017, n. 272). Il giudice di merito ha accertato che la condotta esigibile dal creditore era limitata al manto di copertura dei capannoni e che l’omissione rispetto a tale condotta non ha avuto alcuna efficienza causale in relazione all’avvenuto crollo. Stante il mancato assolvimento dell’onere processuale in tema di doppia conforme il vizio motivazionale rispetto a tale giudizio di fatto non è deducibile. Infine la ricorrente non ha interesse al riconoscimento della responsabilità di Fimmob ai sensi dell’art. 2053 avendo già il giudice riconosciuto il proprietario responsabile per rovina di edificio, se non nei termini di un’azione di regresso, nell’ambito della solidarietà passiva, che non risulta proposta.

Con il quarto motivo si denuncia si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1221 cod. civ. e art. 40 cod. pen., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello non ha considerato che la condotta di Baraclit, in tesi colposa, è stata neutralizzata da un fatto di per sè idoneo a determinare l’evento, e cioè il contegno di (OMISSIS) che non solo aveva omesso di comunicare a Fimmob delle missive inviate da Baraclit, ma si era opposto alla effettuazione di interventi sulle coperture ammalorate.

Il motivo è inammissibile. L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta al giudice di merito, mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla mancanza di vizio motivazionale, il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno. La ricorrente non si duole del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico ma giustappone all’eziologia identificata dal giudice di merito un’altra rappresentazione del nesso di causalità. In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di merito, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 278 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha applicato l’art. 278 cod. proc. civ., affermando che a Fimmob spetta anche il risarcimento del lucro cessante, in quanto la condanna generica presuppone che un danno sia stato cagionato e la perdita di valore dell’immobile si confonde con il costo di ripristino della copertura, sicchè approntata la seconda il primo viene meno.

Il motivo è inammissibile. La censura in iure ha in realtà ad oggetto l’accertamento di fatto in ordine alla sussistenza del diritto al risarcimento del danno che è tema di indagine precluso nella presente sede di legittimità se non nei termini del vizio motivazionale.

Passando al ricorso incidentale proposto da Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A., con l’unico motivo proposto si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il fatto del terzo rappresentato dal vizio di costruzione, attribuito a Baraclit s.p.a., integra il caso fortuito idoneo a superare la presunzione di responsabilità del proprietario (Fimmob s.p.a.) ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ..

Il motivo è infondato. La responsabilità oggettiva, posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento per rovina di edificio (o di altra costruzione) ai sensi dell’art. 2053 cod. civ., può essere esclusa soltanto dalla dimostrazione che i danni causati dalla rovina dell’edificio non siano riconducibili a vizi di costruzione o difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma rilevante come caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, anche se tale fatto esterno non presenti i caratteri della imprevedibilità ed inevitabilità (fra le tante da ultimo Cass. 21 gennaio 2010, n. 1002). Il giudice di merito ha accertato che il danno causato dalla rovina dell’edificio è riconducibile a vizio di costruzione, riconoscendo così l’esistenza del presupposto di fatto della responsabilità del proprietario per rovina dell’edificio. Non è stato quindi accertato il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il proprietario.

Con il primo motivo del ricorso principale proposto da Fimmob s.p.a. si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente, con riferimento all’appello incidentale proposto dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a., che erroneamente il giudice di merito ha ritenuto applicabile il termine annuale per l’impugnazione perchè, benchè il procedimento sommario di sfratto per morosità sia stato instaurato anteriormente il 4 luglio 2009, il giudizio ordinario di cognizione, che si è svolto dopo il mutamento di rito, è stato introdotto con la domanda depositata da Fimmob in data 24 luglio 2009, sicchè il termine per l’impugnazione era quello semestrale. Aggiunge che la regola posta dall’art. 334 per le impugnazioni incidentali tardive non è applicabile alle cause scindibili, come quelle di specie in presenza di responsabilità solidale tra coobbligati, con la conseguenza che l’appello proposto avverso il capo di sentenza da uno degli asseriti coobbligati non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del presunto coobbligato.

Il motivo è infondato. Carattere assorbente ha la questione dell’impugnazione incidentale tardiva. La giurisprudenza di questa Corte è ormai da tempo orientata, in senso uniforme, nel ritenere che, in base al combinato disposto degli artt. 334,343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni; l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva è che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. 27 giugno 2014, n. 14609; 13 febbraio 2012 n. 2026; 11 giugno 2008 n. 15483).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2053 e 1227 cod. civ.. Osserva la ricorrente che il caso fortuito ha escluso la responsabilità ai sensi dell’art. 2053 e che le tre raccomandate inviate a (OMISSIS) da parte di Baraclit dimostrano la piena consapevolezza da parte di quest’ultima del rischio di crollo. Aggiunge che Fimmob non si sarebbe potuta rendere conto degli errori commessi dalla società di costruzione e che ha contribuito alla verificazione del danno la condotta negligente di (OMISSIS), la quale in base al contratto preliminare di compravendita aveva assunto gli obblighi manutentivi e ha peraltro omesso di comunicare alla proprietaria delle raccomandate ricevute da Baraclit.

Il motivo è infondato, per le medesime ragioni per le quali è stato ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto da Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. Circa la questione del concorso colposo del creditore la censura mira alla rivisitazione del merito, preclusa nella presente sede di legittimità, a fronte dell’accertamento del giudice di merito nel senso dell’estraneità del vizio da cui erano affette le travi agli obblighi manutentivi assunti dalla (OMISSIS) in bonis con il contratto preliminare di compravendita del 6 novembre 2006 stipulato con Fimmob.

Con il terzo motivo si denuncia omesso esame della polizza assicurativa. Lamenta la ricorrente che il giudice di appello, circoscrivendo incomprensibilmente la copertura assicurativa al massimale di Euro 100.000,00, ha omesso di esaminare il fatto decisivo rappresentato dal corretto massimale da applicare ed in particolare, a fronte della previsione del massimale pari a Euro 2.500.000,00, ha applicato la clausola relativa ai danni derivati da interruzioni o sospensioni di attività industriale, laddove invece i danni accertati erano relativi ai materiali di confezionamento e ai prodotti finiti presenti nei capannoni crollati.

Il motivo è inammissibile. Il fatto omesso sarebbe secondo la ricorrente il massimale di Euro 2.500.000,00 di cui fare applicazione nel caso di specie. Benchè non risulta indicato in rubrica il riferimento normativo, la censura si riferisce chiaramente al vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053). La ricorrente ha omesso di indicare in modo specifico il dato testuale sulla cui base reputare esistente il fatto di cui sarebbe stato omesso l’esame. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dal pubblico ministero, il motivo è formulato come vizio motivazionale, e non quale nullità della sentenza per carenza del requisito legale della motivazione.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che la condanna in via solidale di Fimmob al pagamento delle spese del doppio grado è in contrasto con il principio della soccombenza, dovendo le spese essere poste a carico di Baraclit, parte soccombente per essere l’esclusiva responsabile dei crolli.

Il motivo è inammissibile. La censura non è intellegibile per difetto di univocità: se infatti la censura viene riferita al contenuto della decisione di merito, essa è in contrasto con la ritenuta soccombenza di Fimmob, la quale proprio in forza della soccombenza ha proposto l’odierno ricorso; se invece è riferita all’esito auspicato della controversia trattasi di un non motivo in quanto le statuizioni sulle spese vengono meno con l’annullamento della decisione per il sol fatto dell’applicazione dell’art. 336 cod. proc. civ..

Il ricorso incidentale proposto da Baraclit s.p.a. è di identico contenuto al ricorso principale e va disatteso per le medesime ragioni.

La formale distinzione dei procedimenti riuniti implica separate statuizioni sulle spese, liquidate come in dispositivo, per ciascun rapporto processuale. In relazione al ricorso proposto da Baraclit s.p.a., quest’ultima va condannata alla rifusione delle spese in favore di Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e Fimmob s.p.a., mentre Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A., che ha contestato il rapporto principale, va condannata in solido a Baraclit s.p.a. al rimborso delle spese in favore di Fallimento (OMISSIS) s.p.a.. Quanto al ricorso proposto da Fimmob s.p.a., quest’ultima va condannata al rimborso delle spese in favore di Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ed Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A., mentre va disposta la compensazione quanto al rapporto processuale con Baraclit s.p.a., ricorrente in via incdentale, stante la reciproca soccombenza.

Poichè i ricorsi, principali ed incidentali, sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 – quater della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale proposto da Baraclit s.p.a., nonchè il ricorso incidentale proposto da Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A.; condanna pertanto Baraclit s.p.a. al pagamento in favore di Fallimento (OMISSIS) s.p.a. e Fimmob s.p.a., nonchè Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A., in solido con Baraclit s.p.a., al pagamento in favore di Fallimento (OMISSIS) s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate per compensi in Euro 15.200,00 per Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ed Euro 17.000,00 Fimmob s.p.a., oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Rigetta il ricorso principale proposto da Fimmob s.p.a., nonchè il ricorso incidentale proposto da Baraclit s.p.a.; condanna pertanto Fimmob s.p.a. al pagamento in favore di Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ed Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; dispone la compensazione quanto al rapporto processuale con Baraclit s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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