Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25435 del 21/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/09/2021, (ud. 25/06/2021, dep. 21/09/2021), n.25435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27217/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e

difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Imprepar Impregilo S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e

difesa dagli avv.ti Giancarlo Zoppini, Cristiano Caumont Caimi e

Giuseppe Pizzonia, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giancarlo

Zoppini in Roma in via della Scrofa n. 57;

e

Salini Impregilo S.p.A., in persona del l.r.p.t. rappresentata e

difesa dagli avv.ti Giancarlo Zoppini, Cristiano Caumont Caimi e

Giuseppe Pizzonia, elettivamente domiciliata presso l’avv. Giancarlo

Zoppini in Roma in via della Scrofa n. 57;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 1457/15 della Commissione tributaria regionale

della Lombardia, pronunciata il 23 marzo 2015, depositata il 14

aprile 2015 e non notificata.

Letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale

Roberto Mucci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione

del giudizio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tredici motivi, avverso Imprepar Impregilo S.p.A. e Salini Impregilo S.p.A., rispettivamente consolidata e consolidante, per la cassazione della sentenza n. 1457/15 della Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito C.t.r.), pronunciata il 23 marzo 2015, depositata il 14 aprile 2015 e non notificata, che ha accolto l’appello delle società contribuenti contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso con cui avevano impugnato l’avviso di accertamento per Ires ed Irap 2006 ed Ires 200.

Le società contribuenti resistono con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 18 novembre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Successivamente, la società Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6 in relazione agli avvisi di accertamento per Ires 2007 ed Irap 2006, con documentazione allegata attestante il pagamento della prima rata ai fini Ires e dell’intero importo ai fini Irap.

Le società hanno chiesto, quindi, sospendersi il processo fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 comma 10, e l’Agenzia delle entrate ha attestato che le domande risultano ammissibili e che il pagamento è stato correttamente effettuato, chiedendo l’estinzione parziale del giudizio;

Inoltre le ricorrenti hanno depositato memoria, con documentazione allegata, con cui chiedono dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per l’intervenuta definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018, ex art. 6 in relazione agli avvisi di accertamento per Ires 2007 ed Irap 2006, e, con riferimento all’impugnativa dell’avviso di accertamento per Ires 2006, per il definitivo annullamento dell’avviso di accertamento Ires anno 2008, essendosi esauriti i rapporti afferenti alla liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni, in conseguenza della rettifica delle perdite per l’anno 2006.

Con ordinanza interlocutoria del 18/11/2020 la causa veniva rinviata per la fissazione in pubblica udienza.

Il P.G. Roberto Mucci ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Con atto depositato telematicamente il 23 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha aderito alla richiesta di controparte di estinzione per cessata materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve rilevarsi che la società Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. ha presentato domanda di definizione della controversia D.L. n. 199 del 2018 in relazione agli avvisi di accertamento per Ires 2007 ed Irap 2006, con documentazione allegata attestante il pagamento della prima rata ai fini Ires e dell’intero importo ai fini Irap.

Le società hanno chiesto, quindi, sospendersi il processo fino al 31 dicembre 2020, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, richiamando del D.L. n. 119 del 2018, l’art. 6, comma 14, secondo cui “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri”.

L’Agenzia delle entrate ha attestato che le domande risultano ammissibili e che il pagamento è stato correttamente effettuato in relazione agli avvisi di accertamento per Ires 2007 ed Irap 2006, chiedendo la definizione parziale del giudizio, in quanto le relative domande non riguardano l’impugnativa dell’avviso di accertamento per l’Ires dell’anno di imposta 2006, pure oggetto del presente procedimento.

Ritenuta possibile la definizione agevolata delle liti pendenti anche da parte della consolidata (in tal senso si è espressa anche la circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019 n. 10), il D.L. n. 199 del 2018, art. 6 dispone che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo dei giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La società consolidata può avvalersi della definizione agevolata della lite in relazione alla maggiore Ires contestata, che, ai sensi del D.L. n. 119, art. 6, comma 14, citato, è efficace, anche nei confronti della società consolidante Salini Impregilo S.p,A., solidalmente responsabile del debito tributario accertato a mezzo del predetto atto fiscale.

Pertanto, alla luce della documentazione depositata dalle società contribuenti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine all’impugnativa degli avvisi di accertamento per Ires 2007 ed Irap 2006.

Con un’ulteriore memoria, notificata a controparte con la documentazione allegata, le ricorrenti chiedono dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere anche con riferimento all’impugnativa dell’avviso di accertamento per Ires 2006, a seguito del definitivo annullamento dell’avviso di accertamento Ires anno 2008, essendosi esauriti i rapporti afferenti alla liquidazione delle imposte, interessi e sanzioni, in conseguenza della rettifica delle perdite per l’anno 2006.

Anche l’Agenzia delle entrate, con atto depositato telematicamente il 23 giugno 2021, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Bisogna precisare che la presente controversia ha ad oggetto la pretesa fiscale esercitata ai fini Ires per gli anni 2006 e 2007, mediante gli avvisi di accertamenti nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi notificati alle società controricorrenti in qualità di società consolidante e consolidata, e ai fini Irap per l’anno 2006, mediante l’avviso di accertamento n. (OMISSIS).

Quanto alla pretesa Ires, l’Agenzia ha accertato, a mezzo dell’avviso di accertamento emesso per l’anno 2006, qui in giudizio, nei confronti della società consolidata Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. un maggiore reddito pari ad Euro12.023.867 e, per l’effetto, ha rettificato le perdite dalla stessa sofferte nel periodo d’imposta 1 gennaio 2003-24 febbraio 2003 (per Euro 3.439.735,00) e nel periodo d’imposta 25 febbraio 2003-31 dicembre 2003 (per Euro 17.882,689) in Euro 9.298.557 (i.e. 3.439.735+17.882.689=9,298.557), irrogando altresì una sanzione pari ad Euro 387,00.

Su queste basi, ed in conseguenza della rettifica delle perdite fiscali così operata, l’amministrazione finanziaria ha notificato ad entrambe le società controricorrenti l’avviso di accertamento Ires 2007, a mezzo del quale ha accertato una maggiore imposta pari ad Euro 2.311.414,00, oltre interessi, ed irrogato sanzioni pari ad Euro 3.559.577,56, nonché l’avviso di accertamento Ires 2008 n. (OMISSIS), a mezzo del quale ha accertato una maggiore imposta pari ad Euro 1.380.385,00, oltre interessi, ed irrogato una sanzione pari a Euro1.822.108,20.

Successivamente all’instaurazione del presente giudizio per cassazione, la lite relativa all’accertamento Ires 2007 (così come quella relativa all’accertamento Irap 2006) è stata definita ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, mediante il versamento da parte di Imprepar Impregilo Partecipazioni S.p.A. delle somme a tal fine dovute a titolo di prima rata, mentre quella relativa all’accertamento Ires 2008 si è conclusa con il definitivo annullamento della pretesa erariale, disposto dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenza n. 2693/13/2017, che ha acquisito autorità di giudicato a seguito della mancata impugnazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Risulta, quindi, cessata la materia del contendere anche in ordine all’accertamento per l’Ires 2006, per il quale non vi è stata la definizione della lite, in quanto, in ogni caso, sono esauriti i rapporti afferenti alla liquidazione delle imposte, degli interessi e delle sanzioni effettuata in conseguenza della rettifica delle perdite disposta per l’anno 2006.

Invero, come chiarito dalle parti, un’eventuale pronuncia sulla legittimità del recupero a tassazione del maggiore imponibile accertato per l’anno 2006 sarebbe ormai inidonea a produrre un qualsiasi effetto sostanziale in termini di recupero di imposte, interessi e sanzioni, tali profili essendo stati definiti in maniera non più modificabile dal passaggio in giudicato della sentenza n. 2693/13/2017 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

In considerazione dell’intera vicenda processuale, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2021

 

 

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