Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25435 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 27/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14521-2015 proposto da:

ROSIMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, ((OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1957/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Roberto Masiani difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La società Rosimar srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Veneto che ha rigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento notificatogli per la ripresa a tassazione di IVA, IRES e IRAP per l’anno 2007.

Esaminate le difese espresse dall’Agenzia delle entrate in controricorso, il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il secondo motivo di ricorso, che va esaminato in via prioritaria, è inammissibile per difetto di autosufficienza e per la novità della questione prospettata, non risultando che il tema relativo all’insussistenza delle ragioni di urgenza alla stregua della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 sia stato proposto nel corso del primo grado del giudizio o in quello di appello, tanto non risultando nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso per cassazione.

Il primo motivo è palesemente infondato quanto ai tributi diretti, mentre per quel che riguarda l’IVA sono necessarie le seguenti precisazioni.

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.”

Orbene, la decisione impugnata non si pone in contrasto con gli enunciati principi di diritto relativi ai tributi diretti.

Ha, infatti, correttamente escluso l’annullamento dell’atto impositivo dedotto in controversia per difetto di contraddittorio endoprocedimentale quanto all’IRPEF e IRAP, vertendosi pacificamente in tema d’indagine “a tavolino”, non sussistendo alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

Quanto invece all’accertamento a fini IVA, seguendo i principi espressi dalle S.U., in effetti la CTR avrebbe dovuto verificare, in assenza di contraddittorio endoprocedimentale, l’assolvimento, da parte della società contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.

La CTR avrebbe infatti dovuto verificare che il contribuente aveva assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, ed ancora che “…l’opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” – cfr. Cass. S.U. n. 24823/2015 -. E solo in tale ipotesi il giudice di appello poteva ritenere illegittimo l’accertamento quanto all’IVA.

Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo per quanto di ragione, inammissibile il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, e dichiara inammissibile il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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