Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25435 del 11/11/2020
Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25435
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15652-2019 proposto da:
K.O. (GAMBIA), elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Angelo Averni del foro di Roma che lo rappresenta e
difende (comunicazioni pec: federico.donegatti.rovigoavvocati.it);
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 908 dell’11/3/2019 della Corte di appello di
Venezia;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. ARIOLLI
Giovanni.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. K.O., cittadino del Gambia, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 908 dell’11/3/2019 della Corte di appello di Venezia che ha rigettato l’appello – con revoca del gratuito patrocinio e con condanna alle spese – avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia che aveva confermato il diniego della Commissione territoriale di Verona – Sez. di Padova, in ordine alle sue domande di protezione internazionale ed umanitaria; svolgendo cinque motivi ne chiede l’annullamento.
2. Si è costituito con controricorso il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, ovvero rigettarlo perchè infondato nel merito, con revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio. Con vittoria di spese di giudizio.
3. Con atto ritualmente notificato alle parti costituite, il ricorrente, unitamente al difensore costituito, in data 20/8/2020 ha rinunciato al ricorso, chiedendo dichiararsi l’estinzione del processo, con compensazione delle spese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Va dichiarata, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., l’estinzione del processo avendo la parte ricorrente tempestivamente e ritualmente rinunciato al ricorso prima del passaggio in decisione dello stesso e provveduto alla comunicazione dell’atto di rinuncia alla parte costituita (S.U., ord. n. 34432 del 24/12/2019, Rv. 656337 – 01). La rinuncia al ricorso per cassazione produce, infatti, l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (ex multis vedi: Sez. 5, ord. n. 10140 del 28/5/2020, Rv. 657723 – 01). Con riguardo a tale ultimo profilo, ritiene il Collegio che, trattandosi di circostanza sopravvenuta all’instaurazione del giudizio, le spese processuali possono essere compensate tra le parti.
5. Non sussistono, inoltre, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. n. 21147/2020; n. 23175/2015 e n. 19071/218).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020