Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25435 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 10/10/2019), n.25435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25459-2017 proposto da:

C.D., elettivamente PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

X.Y. ;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato W.Z.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1578/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1578/2017, pubblicata in data 21.08.2017, ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale di Rovigo che aveva pronunciato la separazione giudiziale tra i coniugi L.M. e C.D., con addebito a quest’ultimo, rigettando la richiesta della moglie di corresponsione a suo favore di un assegno di mantenimento. La Corte territoriale ha riconosciuto in capo all’appellante L. il diritto all’assegno di mantenimento, determinato nella somma di Euro 100,00, considerate le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi.

Avverso tale sentenza, C.D. propone ricorso per cassazione, con un unico motivo; resiste con controricorso la L.M..

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. All’esito della notifica del decreto di fissazione dell’adunanza, corredato da proposta (nel senso dell’inammissibilità del ricorso), non sono state presentate osservazioni critiche.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c., nonchè del principio di autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi, con riferimento alla loro indipendenza o autosufficienza economica, deducendo che la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare, in un giudizio di separazione personale, criteri propri del giudizio di divorzio.

2. Preliminarmente, la controricorrente ha eccepito (ma il vizio è rilevabile anche d’ufficio, attenendo alla rituale instaurazione del rapporto processuale) l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida procura alle liti, non rinvenendosi, nè a margine, nè in calce, nè allegata al ricorso stesso, la procura che conferisca i poteri al difensore.

Nell’intestazione del ricorso, si evince come il difensore affermi l’esistenza della procura tramite la dicitura “come da mandato in atti”.

3. Il ricorso è, in effetti, inammissibile.

L’affermazione, presente nell’intestazione del ricorso, risulta infatti del tutto generica, non specificando quale sia l’atto in cui la procura sarebbe contenuta; se si tratti di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o di altro atto; se sia stato prodotto in questa sede; come sia contrassegnato e come sia reperibile fra gli altri atti e documenti di causa, come prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 369 c.p.c., n. 3 ed art. 366 c.p.c., n. 6; in tal modo, essa non consente alla controparte ed a questa Corte di verificare, in difetto di menzione sia dell’atto in cui la procura speciale si trova sia della data del rilascio, se effettivamente la procura speciale per il giudizio in cassazione sia stata rilasciata anteriormente o contemporaneamente alla notificazione del ricorso.

La procura non è apposta a margine del ricorso, nè in calce (in difetto di richiamo in tal senso), nè allegata al ricorso; non è ritrascritta nel corpo del ricorso, non è stata notificata unitamente al ricorso (come rilevato dalla controricorrente e come si evince dall’attestazione relativa alla relata di notifica effettuata, ex L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, a mezzo Posta Elettronica Certificata, dell’Avv.to X.Y. , nella quale non si fa cenno ad una procura allegata); se rilasciata con atto separato, essa avrebbe dovuto essere allegata unitamente al ricorso notificato, entro il termine di legge.

Ove la dicitura “mandato in atti” vada intesa con riferimento alla procura alle liti rilasciata al difensore nelle pregresse fasi del giudizio di merito, tale procura sarebbe inidonea allo scopo. La procura per il ricorso per cassazione ha infatti carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, cosicchè il ricorso è inammissibile “qualora la procura sia conferita a margine dell’atto introduttivo di primo grado, ancorchè per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all’esito della pronuncia di inammissibilità dell’appello ex art. 348 ter c.p.c., nè, in ogni caso, che, ai sensi dell’art. 365 c.p.c., persista la validità della procura per il giudizio di appello” (Cass. 5554/2011; Cass. 19226/2014; Cass. 58/2016).

La procura speciale deve poi essere stata rilasciata prima della notificazione del ricorso per cassazione. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 16540/2006) ha chiarito che “la mancata trascrizione, sulla copia del ricorso per cassazione notificato, degli estremi della procura speciale conferita dal ricorrente al difensore, non determina l’inammissibilità del ricorso ove la procura sia stata rilasciata con dichiarazione a margine, o in calce al ricorso, in quanto in tal caso l’intimato, con il deposito del ricorso in cancelleria, è posto in grado di verificare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione dell’atto di impugnazione” (nella specie, in cui la procura era stata apposta a margine del ricorso e sulla copia dell’atto notificato alla resistente era stata riportata l’annotazione “vi è il mandato a margine dell’originale” e questa Corte ha ritenuto che detta annotazione, unitamente alla conformità dell’atto all’originale, attestata dall’ufficiale giudiziario, valesse ad integrare un elemento idoneo a far ritenere alla parte l’esistenza della procura).

La procura speciale inoltre può essere apposta, oltre che in calce o a margine del ricorso, ovvero su foglio separato (non più necessariamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata), materialmente congiunto all’atto cui si riferisce o depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 3, che detta tale onere di deposito a pena di improcedibilità.

Secondo una pronuncia di questa Corte (Cass. 20812/2010), il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale prescrive che il ricorso contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione della procura al difensore se conferita con atto separato, è soddisfatto anche nel caso in cui la procura sia indicata nel ricorso senza menzione di data, nè di altri estremi, ove questa (come nella specie) sia stata conferita con atto notarile anteriore all’atto di impugnazione e sia stata ritualmente depositata. Sempre questa Corte, con riguardo ad una procura rilasciata a margine del ricorso (cass. 7014/2017) ha chiarito che “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale che la procura sia conferita in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporre quest’ultimo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; ove sia apposta a margine del ricorso, tali requisiti possono desumersi, rispettivamente, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso, e, quanto agli altri due, dalla menzione della sentenza gravata risultante dall’atto a margine del quale essa è apposta, restando, invece, irrilevante che la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della redazione del ricorso e che non sia stata indicata la data del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità”.

Invero, secondo l’orientamento di questo giudice di legittimità, maturato successivamente alla modifica intervenuta con L. n. 69 del 2009 (operante esclusivamente per i giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 45, 4 luglio 2009), la procura speciale alle liti può essere depositata in allegato ad “atti diversi” dal ricorso per cassazione, ma ciò deve essere fatto sempre nel rispetto della ordinaria tempistica prescritta dall’art. 366 c.p.c., cioè entro 20 giorni dalla notificazione del ricorso all’ultimo destinatario. Questa Corte e di recente, ha affermato che “la norma di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine”. (Ordinanza n. 1271 del 2019).

Ora, nella specie, essendo del tutto generica la dicitura “mandato in atti” apposta nell’intestazione del ricorso nè risultando la procura a margine o in calce al ricorso medesimo, nè rinvenendosi atto di conferimento del mandato difensivo, inserito nel fascicolo di cassazione nella forma di separato atto depositato nei termini, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 8754/2015; Cass. 14478/2004; Cass. 7185/2007; Cass. 15180/2001).

4. Per tutto quanto sopra esposto, decidendo sul ricorso, va dichiarato inammissibile lo stesso.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, si pongono a carico del difensore, alla luce del principio di diritto secondo cui “l’inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione”, cosicchè, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, “la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità” (Sez. 1, Sentenza n. 14281 del 2006).

Essendo stata la parte controricorrente, vittoriosa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposto che il pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il difensore del ricorrente, avv. X.Y. , alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano, in favore della controricorrente, nella misura di Euro 2.100,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%. Dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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