Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25434 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.26/10/2017), n. 25434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9948-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona della Dott.ssa
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo
studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
T.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso
lo studio dell’avvocato FLAVIO MUSTO, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2250/2013 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositata il 14/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/09/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PASQUALE VARI’.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, notificato in data 3.4.2015, nei confronti di T.J., per la cassazione della sentenza n. 2250/2013 depositata il 14.11.2013 dal Tribunale di Velletri, e della ordinanza di inammissibilità dell’appello, ex art. 348 bis c.p.c., pronunciata all’udienza del 14.10.2014 dalla Corte d’Appello di Roma.
Rappresenta che il T. proponeva opposizione avverso una iscrizione ipotecaria lamentando che la stessa fosse stata eseguita per un valore della pretesa creditoria inferiore al limite minimo consentito dalla legge. Avendo Equitalia provveduto alla cancellazione della formalità, il tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere condannando però Equitalia alla refusione delle spese di lite ed anche ex art. 96 c.p.c., commi 2 e 3.
Proposto appello dalla società di riscossione, lo stesso veniva dichiarato inammissibile dalla corte d’appello con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. pronunciata all’udienza del 14.10.2014, reputando il giudice dell’impugnazione che la stessa non avesse probabilità di accoglimento.
Resiste il T. con controricorso.
Il ricorso proposto si appalesa inammissibile in quanto tardivo, e ciò esime dal doverlo esaminare nel merito, e finanche dal dover riportare i motivi di ricorso. E’ noto che per la speciale impugnazione, disciplinata dagli artt. 348 bis e ter c.p.c. proponibile direttamente avverso la sentenza di primo grado qualora venga dichiarata l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. (o, come ha chiarito Cass. S.U. n. 1914 del 2016, anche avverso l’ordinanza contenente declaratoria di inammissibilità dell’appello, ma per vizi suoi propri di natura processuale), la legge fissa espressamente la decorrenza del termine di impugnazione di sessanta giorni, all’interno dello stesso art. 348 ter c.p.c., u.c., e ne aggancia la decorrenza alla data della comunicazione (o notificazione, se anteriore), dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità della impugnazione. Questa disposizione va però coordinata con la regola generale secondo la quale solo l’ordinanza pronunciata fuori dall’udienza deve essere comunicata alle parti (artt. 134 e 136 c.p.c.), atteso che dell’ordinanza pronunciata in udienza la parte ha immediata conoscenza.
Il ricorrente assume che nel caso di specie non risulti la data della comunicazione nè della notificazione. Dal verbale di causa, prodotto in atti, risulta pacificamente che l’ordinanza di inammissibilità è stata emessa in udienza, alla presenza delle parti, ed infatti il suo testo costituisce parte integrante del verbale di udienza. Ne consegue che il termine per impugnare decorre nel caso di specie immediatamente dall’udienza, non essendo necessaria una successiva attività di comunicazione o notificazione per le ordinanze pronunciate in udienza, e che la notificazione del ricorso è stata intrapresa a circa sei mesi di distanza.
Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Liquida le spese legali in favore del controricorrente in complessivi Euro 2.800,00, oltre 200,00 per esborsi, accessori e contributo spese generali al 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017