Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25434 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19686/2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

MACRI’, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1603/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 12/06/2014

depositata il 10/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, depositata da parte ricorrente, osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa alla questione se, in ipotesi di omessa dichiarazione annuale, il credito Iva (nella specie relativo all’anno di imposta 2003) sia detraibile, ovvero solo assoggettabile a rimborso, il contribuente, con il primo motivo di ricorso, deduce “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, sia perchè cumula inestricabilmente mezzi di impugnazione eterogenei, in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. nn. 9470/08, 19443/11, 21611/13, 26018/14, 5964/15), sia – e soprattutto – perchè solleva, in realtà, una censura di tipo revocatorio, laddove contesta la parte della sentenza in cui “il giudice di appello, contro ogni evidenza, addirittura afferma che mancherebbe la ricevuta attestante la presentazione dell’Unico 2003 relativo al 2002”.

2. E’ invece fondato il secondo motivo, proposto come “violazione di legge. Errata interpretazione ed applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, art. 30, comma 2 e art. 55 (Ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

2.1. Invero, con la sentenza impugnata la C.T.R. ha aderito all’orientamento opposto a quello di recente avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che con sentenza n. 17757 dell’8 settembre 2016 hanno formulato il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a VA e finalizzati a operazioni imponibili”.

3. Del menzionato arresto nomofilattico va in particolare sottolineata l’affermazione per cui, “in presenta di una violazione formale intesa come inadempimento di un obbligo distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive IVA per l’esercizio della detrazione – la questione da risolvere è esclusivamente di natura probatoria”, essendo onere del contribuente “dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015)”; circostanze, queste, “che restano riservate all’accertamento in fatto da parte del giudice di merito (Cass. Sez. 5, n. 5072 del 2015)”.

4. Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei criteri sopra indicati, oltre che alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

5. Da ultimo va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poichè il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1, ha trasferito alle agenzie fiscali tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” già facenti capo al predetto Ministero, con la conseguenza che, a far data dal 1/1/2001 (giorno di inizio di operatività delle 11genzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), la legittimazione – sia attiva che passiva – spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate (ex plurimis, Cass. nn. 27182/14, 6929/13, 26321/10, 1123/09, 6591/08, 3118/06, 15021/05, 24245/04, 9538/01).

6. Non avendo il Ministero intimato svolto difese, non si rende necessaria alcuna statuizione sulle spese nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Accoglie il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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