Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25434 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25434 Anno 2013
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 7586-2007 proposto da:
FRONTONI ROSA,gélettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell’avvocato
REGGIO D’ACI MICHELA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FRONTONI ENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 710/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/11/2013

?(91-7-Z0Q44).T
udienza del 09/10/2013

dal

G~1—14ar..e_ Dott. LUIGI

PICCIALLI;
udito l’Avvocato MICHELA REGGIO D’ACI difensore della
ricorrente che si riporta al ricorso ed alla memoria
depositata;

Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso

per l’inammibilità .c11 ricoruo, in sunornine pgr il
rígett

deZ ric-or,scg.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.6.1995 Rosa Frontoni,premesso di essere proprietaria in Vetralla di
un appartamento sito in un edificio condominiale e di alcune parti di suolo circostante il
fabbricato,nonchè comproprietaria di altre,citò Enzo Frontoni, proprietario di aree
confinanti,oltre che comproprietario del suolo comune,a1 giudizio del Tribunale di Viterbo

proprietà,quelle comuni e quelle appartenenti al convenuto.
Costituitosi quest’ultimo,non si oppose alla domanda attrice e propose,in via
riconvenzionale, domanda di accertamento,in virtù di usucapione, della servitù di passo
pedonale,di elettrodotto e di acquedotto,sul terreno dell’attrice censito in catasto al F.49 p.11a
463,deducendo l’esercizio del relativo continuo possesso a partire dal 1964„da parte prima
del sui, dante causa Giulio Frontoni e successivamente proprio,domanda che veniva
contestata dalla parte attrice.
Espletate consulenza tecnica di ufficio e prove testimoniali,con sentenza del 7/3/2000,
integrata da ordinanza per correzione di errore materiale del 29.6.2001,l’adito tribunale
regolò il confine,attenendosi agli accertamenti del c.t.u. ,dispose l’apposizione dei termini
lapidei tra i fondi e dichiarò,in accoglimento della domanda riconvenzionale,acquisito per
usucapione dal convenuto la servitù “di transito” richiesta,compensando infine le spese.
Appellata da Rosa Frontoni in ordine a tale ultimo capo,nella resistenza dell’appellato,la
suddetta decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Roma con sentenza dei
15.11.2005 -9.et2006,condannando l’appellante alle spese del grado.

I

a Corte territoriale,ribadito che le testimonianze avevano confermato il risalente,costante e
‘xivi, o
parte del Frontoni e del suo dante causa,escludeva in particolare la tesi
pacifico esercizio
dedotta dall’appellante,secondo cui il passaggio in questione sarebbe stato consentito per
mera tolleranza, ritenendo quest’ultima non provata ed incompatibile con la natura non
occasionale)’1 egli atti e della relativa continuità -CE:Z22111:iffi:d21 e durata; considerava
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al fine di sentir regolare i confini ed apporre i termini tra le particelle di sua esclusiva

irrilevanti,tenuto conto che trattavasi di mero passaggio pedonale e che non si verteva in
tema di costituzione coattiva della servitù,sia la circostanza,riferita da testi addotti dalla
Frontoni,che talvolta il suolo oggetto della pretesa servitù venisse occupato da cataste di
legna,sia l’esistenza di altri passaggi anche carrabili adducenti al fondo del Frontoni.
Contro tale sentenza Rosa Frontoni ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro

.444.1X’s RAA& ()JAlt”sM– &14141

Non ha resistito Enzo Frontoni,nei

fronti del quale,in ottemperanza ad ordinanza

interlocutoria del 12.2/17.3.2013 1è stata ritualmente rinnovata la notificazione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso vengono dedotte violazione e/o falsa applicazione dell’art.
1144 c.c. con connesse carenze e contraddittorietà di motivazione su fatti decisivi relativi
all’ eccepita tolleranza,che i giudici di merito avrebbero erroneamente escluso nel caso di
specie,con riferimento all’esercizio del passaggio in questione,senza tener conto dei rapporti
di “stretta parentela” tra le parti (cugini),in considerazione dei quali soltanto per ragioni di
cortesia e reciproca solidarietà familiare sarebbe stato consentito al convenuto di attraversare
il fondo dell’attrice;tale esercizio, se pure protratto nel tempo,sarebbe stato ben compatibile,
secondo la giurisprudenza di legittimità,con un atteggiamento di tolleranza.
Analoghe censure vengono svolte nel secondo motivo,con richiamo anche ai principi in tema
di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.,sotto il profilo della mancata considerazione di una
vera e propria presunzione,sia pure iuris tantum,basata sull’id quod plerumque accidit,che
nei rapporti di stretta parentela escluderebbero la qualificazione in termini di possesso
dell’esercizio di “attività materiali astrattamente possessorie”.
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. con
connesse carenze e contraddittorietà di motivazione,per non avere i giudici di merito,nel
ritenere esercitato il possesso della servitù ed esclusa la tolleranza,tenuto conto dei
convergenti elementi in tal senso,costituiti dallo “strettissimo rapporto di parentela”,dalla
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MotiVi10

circostanza che le parti fossero condomine dello stesso stabile,dall’assenza di oggettiva utilità
per il Frontoni,attesa la disponibilità “di una pluralità di passaggi” per accedere all’area di
sua proprietà,della transitorietà e saltuarietà del passaggio,della frequente,costante e
periodica interclusione,a mezzo legna ed autovetture,dello stesso da parte dell’appellante,
dell’ “assenza di qualsiasi reclamo e/o opposizione da parte del sig. Enzo Frontoni all’uso

dell’eventuale chiusura del passaggio”,del “contenuto esiguo e modestissimo” del passaggio
(consistente in pratica “in dieci passi per non di più di cinque secondi”) .
Con il quarto motivo si deduce,infine, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo e violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2729 c.c., per mancata valutazione del contenuto di tre testimonianze,riferenti del
periodico ingombro dell’area in questione,sia con macchine,sia con legname,della mancanza
di contestazioni di sorta da parte di Enzo Frontoni,mai visto transitare sul posto,nonché della
disponibilità da parte del medesimo di varie altre vie di accesso al proprio fondo.
Si lamenta anche l’indebito ricorso ad una praesumptio de praesumpto da parte della Corte
d’Appello,nel ritenere che il deposito di legname non ostruisse il passaggio pedonale e che
detto materiale fosse destinato ad essere trasportato all’interno del fabbricato,in assenza di
alcun elemento probatorio o indiziario al riguardo.
Il ricorso non merita accoglimento.
Con i primi due motivi,la cui stretta connessione ne comporta l’esame congiunto,la ricorrente
formula censure non evidenzianti alcun malgoverno delle citate norme di diritto,considerato
che sia la tesi della tolleranza per ragioni di solidarietà familiare,sia quella dell’adempimento
dell’obbligazione naturale,intesa quale dovere morale e sociale di venire incontro alle
esigenze di un congiunto,in virtù delle quali sarebbe stato consentito al convenuto (attore in
riconvenzionale),l’esercizio del passaggio pedonale,avrebbero richiesto adeguate e precise
deduzione e prova in sede di merito,che non è dato tuttavia riscontrare dall’esame degli atti /
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esclusivo fatto dalla sig. di Rosa Frontoni e per l’effetto riconoscimento della legittimità

segnatamente con riferimento al dedotto “stretto”,o addirittura “strettissimo”, legame di
parentela. Di questo,infatti, non vi è menzione nelle sentenze impugnate e soltanto in questa
sede, nella narrativa del ricorso di legittimità (pag.

4,sub 6) si assume di averlo,

genericamente, dedotto nell’atto di appello, senza tuttavia chiarire se ne fosse stato precisato
e documentato il grado,o se lo stesso fosse stato in qualche modo,anche testimonialmente,

Sicché il dato di fatto che Rosa Frontoni fosse “cugina” (come si assume nei motivi di
ricorso) o “zia” (come poi si rettifica nella memoria illustrativa),non può ritenersi acclarato
nel giudizio a quo, a tanto non potendo considerarsi sufficiente,quale presunzione assoluta,
l’identità di cognome tra le parti;né il dato è,ovviamente,acquisibile nella presente sede,
implicando un accertamento di merito inibito al giudice di legittimità.
Ne consegue la non invocabilità di quella giurisprudenza citata dalla ricorrente (in particolare
Cass. n. 4327/08), peraltro formatasi con riferimento a controversie nella quali i rapporti di
parentela o affinità erano ben più stretti di quelli,qui dedotti, tra cugini ( parenti di quarto
grado,a termini dell’art. 76 co. 2 c.c. ) o zii e nipoti ( di terzo grado),che siffatti legami
valorizza quale elemento presuntivo della tolleranza ex art. 1144 c.c.,ai fini dell’esclusione
del possesso, anche nei casi di prolungato esercizio di atti esteriormente corrispondenti a
facoltà tipiche della proprietà o di diritti reali su costa altrui.
Per il resto,i rimanenti profili dei primi due motivi e quelli successivi si risolvono nella
palese formulazione di censure di puro fatto già sottoposte al giudice di appello,che vengono
riproposte nell’inammissibile tentativo di dar luogo ad un terzo giudizio di merito, basato su
diversa valutazione delle risultanze istruttorie,rispetto a quella fornita dalla corte territoriale,
che ha dato esaustive e convincenti risposte a tutte le doglianze dell’appellante, senza
incorrere in lacune o illogicità argomentative di sorta
In particolare l’assunta saltuarietà o transitorietà degli atti di passaggio si pone in contrasto
con l’accertamento della sistematicità e risalenza ultraventennale degli stessi, riferita dai
4

provato, o comunque ammesso dalla controparte.

vari testi indicati nelle sentenze di merito. Tale continuità,con ragionamento del tutto logico,
è stata ritenuta non esclusa dai temporanei ostacoli (cataste di legna4durax,veicoli in sosta)
riferiti da altri testi,che non sono risultati totalmente impeditivi del passaggio in questione, in
quanto normalmente superabili o aggirabili,secondo nozioni di comune esperienza di cui il
giudice di merito ha fatto ragionevole uso ex art. 115 co. 2 c.p.c., da persone transitanti

quarto motivo,che di tali assunti (ma non totalmente preclusivi) impedimenti,o meglio di
“intralci” (v. testimonianza riportata nel ricorso a pag. 17,con riferimento alle auto) Enzo
Frontoni mai si fosse lamentato
Quanto all’esistenza di alternative e più ampie vie di accesso al fondo di fatto dominante,
altrettanto corretta deve ritenersi l’argomentazione reiettiva evidenziante l’irrilevanza della
circostanza, nell’ambito di una controversia in cui non veniva in considerazione lo stato di
interclusione,assoluta o relativa (rilevante soltanto ai fini della costituzione coattiva ex art.
1051 c.c) ,non venendo in rilievo l’ indispensabilità del passaggio,bensì la semplice utilità,
configurabile ai sensi dell’art. 1028 c.c. anche nella maggiore comodità del fondo dominante,
non incompatibile,ma anzi evidenziata dalla particolare brevità (su cui pur si insiste nel terzo
motivo di ricorso) connotante,nel cotesto particolare dei luoghi, quella via pedonale di
accesso allo stesso.
Né infine coglie nel segno l’ultimo profilo di censura,deducente malgoverno dell’art. 2729
i “5J-9L1r__ la transitorietà degli
c.c.,in tema regole di utilizzazione delle presunzioni,laddove èrnuta

ostacoli costituiti dalla legna depositata sull’area oggetto di passaggio,indebitamente
presumendo che detto materiale fosse destinato ad essere trasportato all’interno del
fabbricato. Richiamate le precedenti considerazioni circa la non totale occupazione della/
sede del passaggio pedonale,di cui non risulta che i testi abbiano riferito,è appena il caso di
osservare che lo stoccaggio di legname all’aperto,in assenza di comprovato esercizio di
attività di commercio o altre che ne giustificassero la permanenza a tempo i determinato,
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soltanto a piedi; sicchè del tutto priva di rilievo è la circostanza,anche dedotta,nel terzo e

implicava di per sé la temporaneità in re ipsa del deposito, in funzione del }~u—mo del
materiale stoccato,del resto chiaramente desumibile dallo stesso tenore della testimonianza
riportata nel quarto motivo (pag. 18),riferente di “legna da ardere”.
Il ricorso va,conclusivamente,respinto.
Non vi è luogo,infíne, a regolamento delle spese,in assenza di costituzione dell’intimata.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2013.

P.Q.M.

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