Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25433 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 21/09/2017, dep.26/10/2017),  n. 25433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. ROSSI Agnello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16107-2016 proposto da:

L.F., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZXIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO DE GUIDO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

in carica, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI GRECO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO DIFESA E VALORIZZAZZIONE PRODUZIONI AGRICOLE AMBIENTE E

TERRITORIO RURALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 607/2016 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata

il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità in

riferimento al 615 dei motivi 13, accoglimento del motivo 2.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L.F. propone tempestivo ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da memoria nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. e del Consorzio di difesa e di valorizzazione delle produzioni agricole dell’ambiente e del territorio rurale di Brindisi, per la cassazione della sentenza n. 607/2016 emessa dal Tribunale di Brindisi in data 31.3.2016, notificata il 19.4.2016, regolarmente prodotta in copia notificata.

Resiste Equitalia con controricorso.

Rappresenta il ricorrente di aver proposto nel 2012 opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, dinanzi al Tribunale di Brindisi, in relazione a due intimazioni di pagamento emesse nei suoi confronti dal Consorzio, per l’omesso pagamento di oneri consortili, e di aver dedotto sia l’improcedibilità per mancanza di titolo, sia l’omessa notifica degli atti presupposti, sia l’intervenuta prescrizione del credito azionato.

La sentenza impugnata (il cui contenuto non è adeguatamente richiamato dal ricorrente al termine della parte espositiva del ricorso, neppure limitatamente al richiamo del solo dispositivo), quanto ai profili di opposizione all’esecuzione, premesso che l’opponente ha effettuato una mutatio libelli non consentita, rileva che è legittima per i consorzi la riscossione dei contributi associativi tramite ruolo e rigetta altresì l’eccezione di prescrizione; ritiene invece inammissibili, in quanto tardivamente sollevati, i profili di opposizione che attengono alla regolarità formale del procedimento, ovvero alla mancata regolarità degli atti procedimentali presupposti.

Il ricorrente con il primo motivo deduce la erronea individuazione, da parte del magistrato, del thema decidendum, e che in conseguenza di ciò il giudice non avrebbe correttamente individuato, e di conseguenza esaminato, le questioni devolute al suo esame.

Sostiene di aver fin dall’inizio eccepito che il consorzio non fosse munito di un titolo esecutivo che gli consentisse di procedere nei suoi confronti per il tramite di Equitalia sud e di aver comunque eccepito che esso non potesse procedere esecutivamente avvalendosi di Equitalia.

Sostiene altresì che la legge del ‘70 citata nella sentenza, che consentirebbe al Consorzio di avvalersi di Equitalia per la riscossione, sarebbe stata abrogata. Va detto preliminarmente che il ricorso è alquanto oscuro, ai limiti dell’inammissibilità.

Si evince, comunque, che esso è articolato in un primo motivo riconducibile ad una opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c., laddove il ricorrente contesta l’esistenza del titolo e contesta la possibilità di agire esecutivamente nei suoi confronti a mezzo di Equitalia sulla base dei ruoli autoemessi dal consorzio.

Ne consegue che, in riferimento a questi profili, il ricorso proposto è inammissibile, in quanto il mezzo di impugnazione da proporsi sarebbe stato l’appello – e in effetti, Equitalia nel controricorso afferma che il consorziato su questi profili ha effettivamente proposto appello.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione delle prove documentali, nonchè la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e la violazione dell’art. 2697 c.c..

Anche questo motivo è inammissibile.

Va premesso che i profili di opposizione afferenti ad una opposizione agli atti esecutivi contenuti nell’originario ricorso non sono stati presi in considerazione nè esaminati nel merito dal giudice di primo grado perchè questi ha ritenuto tardiva la proposizione dell’opposizione. Il ricorrente afferma che l’indicazione di tardività sarebbe errata. Si limita però a formulare questa affermazione, per riproporre il merito delle sue contestazioni, senza argomentarla nè supportarla con idonee precisazioni: neppure precisa chiaramente per quale motivo essa sarebbe erronea.

In effetti, è possibile che l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’opposizione agli atti esecutivi doveva ritenersi tardiva fosse errata.

Tuttavia, il ricorso sul punto manca totalmente di autosufficienza, e tale carenza non può essere superata sulla base delle considerazioni contenute nel controricorso avversario e neppure da una attività di verifica d’ufficio da parte di questa Corte, che, seppur consentita ed anzi dovuta a fronte della denuncia di vizi procedimentali, si dipana però non come attività investigativa, ma come verifica della veridicità delle affermazioni del ricorrente, sulla base delle indicazioni da questo fornite. Se queste affermazioni dettagliate mancano del tutto, ad esse non può supplire alcuna indagine verificativa da parte della Suprema corte.

Va precisato, ai fini della regolamentazione delle spese, che il controricorso è stato tempestivamente notificato il 26.7.2016, nei termini, atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato il 17.6.2017.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Pone a carico del ricorrente le spese di lite sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1600,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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