Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25433 del 11/11/2020

Cassazione civile sez. I, 11/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 11/11/2020), n.25433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12481-2019 proposto da:

B.S. (GAMBIA), elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Luciano Faraon in Roma e rappresentato e difeso dall’avv.

Andrea Faraon del foro di Venezia (pec:

andrea.faraon.venezia.pecavvocati.it)

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 971/2019 (pubbl. il 12/3/2019) della Corte di

appello di Venezia;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/10/2020 dal consigliere relatore Dott. ARIOLLI

Giovanni.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.S., cittadino del Gambia, ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 971/2019 della Corte di appello di Venezia che ha rigettato – con revoca del gratuito patrocinio e con condanna alle spese – l’appello avverso l’ordinanza del tribunale di Venezia che aveva confermato il diniego della Commissione territoriale di Verona in ordine alle sue domande per il riconoscimento dello status di rifugiato o in subordine della protezione sussidiaria ovvero di quella umanitaria; svolgendo un unico motivo ne chiede l’annullamento.

2. Con controricorso si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Con vittoria di spese di giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente deduce, sotto diversi profili, “la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.

3.1. Con riguardo al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, la doglianza attiene alla valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda e all’omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria.

Il motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, questa Corte (Cass. n. 11103/2019) ha puntualizzato che la cooperazione istruttoria non incide sul piano dell’allegazione, bensì su quello della prova, con la conseguenza che rimane integro, ed anzi deve essere adempiuto in maniera specifica, l’onere di allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi del diritto, siccome desumibile dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2. Pertanto, i fatti costitutivi del diritto alla protezione devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, consistente nell’allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi ed i documenti necessari a motivare la domanda, circa l’individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante “supplire attraverso l’esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisione probatorie del ricorrente” (così, in parte motiva, Cass. n. 3016/2019; Cass., ord. n. 27336/2018). Ai sensi dell’art. 4 (2) della direttiva 2011/95/UE, il ricorrente l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale – deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentata (v. Corte di giustizia UE, 5 giugno 2014, C-146/14). Più in generale, Cass. n. 14157/2016, in continuità con le precedenti pronunce (Cass. n. 10177/2011, Cass. n. 18353/2006; Cass. n. 26278/2005), pone il relativo onere probatorio sull’istante, il quale può dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei fatti allegati, ma questi devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.

Tanto premesso, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il giudice del merito si sia attenuto ai principi sopra indicati avendo ritenuto non attendibili le dichiarazioni sulla scorta non solo di evidenti contraddizioni relative ad aspetti essenziali del racconto (con particolare riguardo alle modalità in cui avvenne la scoperta da parte delle autorità della sua omosessualità, posto che tale orientamento sessuale era rimasto attentamente celato, nonchè delle circostanze che lo indussero a fuggire, risultando del tutto generiche le affermazioni di essere stato sottoposto a procedimento penale e ricercato dalla polizia), ma anche in ragione dell’introduzione di una prova che è risultata falsa (un affidavit circa il suo stato di omosessualità, in cui il dichiarante attestava ipotetiche circostanze future, privo della sottoscrizione della persona che l’avrebbe rilasciato, con timbro illeggibile e sigillo contraffatto in modo grossolano mancando riferimenti ad una qualsiasi autorità amministrativa).

Il documento falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, diversamente da quello non provato, può essere legittimamente apprezzato dal giudice del merito ai fini dell’esclusione della veridicità del racconto, in quanto è sintomatico del tentativo del richiedente la protezione internazionale di sottrarsi all’accertamento della verità ad opera del giudice, in violazione dei canoni di lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c.. E ciò tanto più quando la falsità riguarda un aspetto che attiene ai presupposti di fatto si cui il ricorrente fonda la domanda di protezione.

Di conseguenza, parimenti manifestamente infondata si rivela la censura di mancata attivazione ad opera del giudice di merito dei poteri officiosi di cooperazione istruttoria, in quanto tale indagine avrebbe dovuto riguardare l’accertamento – rectius l’integrazione probatoria – di fatti già smentiti sulla base delle non credibili affermazioni dell’interessato. La valutazione di credibilità soggettiva precede, infatti, il dovere informativo officioso, potendo concorrere a definirne il contenuto, in correlazione con i fatti allegati ed anche ad escluderne la necessità (Cass. n. 33096/2018; n. 4892/2019; 15794/2019). Inoltre, la doglianza, avendo riguardo alle argomentazioni poste dal giudice del merito a fondamento del giudizio di inattendibilità, finisce per sollecitare una rilettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dalla sentenza impugnata, traducendosi, semmai, in un vizio di motivazione, non consentito in questa sede (S.U., n. 19881 del 22/9/2014).

3.2. Anche sotto il versante della protezione sussidiaria la censura è manifestamente infondata.

Conforme a diritto risulta la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice che ha ritenuto che in Gambia, sulla base delle fonti aggiornate consultate, non si rilevano conflittualità tali da giustificare la concessione della protezione sussidiaria non essendo presente una violenza indiscriminata e diffusa sul territorio d’interesse. Peraltro, il rilievo secondo cui la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che in Gambia l’omosessualità è considerata un reato si rivela non affatto decisivo, in quanto non affatto attinente alla persona del ricorrente, posto che le decisioni di merito hanno escluso con motivazione congrua e scevra da vizi logici che tale orientamento sessuale fosse proprio del richiedente.

3.3. Con riguardo, poi, alla protezione umanitaria, la censura sconta l’assenza del presupposto da cui origina: ossia che il richiedente sia omosessuale e, dunque, sia soggetto vulnerabile in caso di rientro in Patria a cagione del suo orientamento sessuale. Ma sul punto, come osservato, entrambe le decisioni di merito hanno escluso che il ricorrente sia omosessuale e, dunque, possa venire a trovarsi in una situazione di vulnerabilità, con la conseguenza che l’apprezzamento dell’integrazione sociale, a prescindere dal suo grado, non può isolatamente ed astrattamente essere considerato dal giudice del merito (Cass. S.U., n. 29459/2019), altrimenti finendo la speciale forma di protezione richiesta – a carattere provvisorio – per assumere finalità non proprie.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, stante la soccombenza, a rifondere le spese all’Amministrazione controricorrente, liquidate come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2020

 

 

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