Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25432 del 12/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18195/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GALLERIA NAPOLI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona dei suoi liquidatori,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANNELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE PISTONI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 358/45/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI dell’11/12/2011, depositata il 16/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Iva dell’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che, avendo l’Ufficio “disconosciuto il credito IVA di Euro 374.378,00 a seguito dell’omessa dichiarazione per l’annualità 2006”, l’imposizione non derivava “dal mero controllo cartolare, ma da nuove verifiche e valutazioni giuridiche, con la conseguenza che la maggiore imposta doveva essere richiesta con un motivato avviso di rettifica”.

2. La censura è fondata, in quanto il giudice d’appello ha sostenuto nella sentenza impugnata l’orientamento opposto a quello di recente avallato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che con sentenza n. 17758 dell’8/9/2016, hanno fissato il seguente principio di diritto: “In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, ben potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 bis e 60 (fatta salva, nel successivo giudizio d’impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione a cura del contribuente che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presenta pione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati e finalizzati a operazioni imponibili”).

3. Superato questo aspetto procedimentale, la fattispecie concreta deve essere valutata tenendo conto che, con parallela sentenza n. 17757 dell’8/9/201 6, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ulteriormente formulato il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

4. Invero, come evidenziato nel menzionato arresto nomofilattico, “in presenza di una violazione formale – intesa come inadempimento di un obbligo distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive IVA per l’esercizio della detrazione – la questione da risolvere è esclusivamente di natura probatoria”, essendo onere del contribuente “dimostrare che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015)”; circostanze, queste, “che restano riservate all’accertamento in fatto da parte del giudice di merito (Cass. Sez. 5, n. 5072 del 2013)”.

5. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d’appello che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame, alla luce dei criteri sopra indicati, oltre che alla statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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