Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25432 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25432 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 31123-2007 proposto da:
CARRER GRAZIANO C.F.CRRGZN52B10M163K, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio
dell’avvocato MERLINI MARCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BOSCO FERDINANDO;
– ricorrente –

2013
2042

contro

IASP SAS DI GIOVANNI GIUSEPPIN E C. IN QUALITA’ DI
LEGALE RAPP.TE P.T. DELLA MEDESIMA, P.I.00080490279,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

Data pubblicazione: 12/11/2013

GABRIELE, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati ACERBONI FRANCESCO, VASSALLO EUGENIO;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1609/2006 della CORTE
D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/10/2006;

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Bosco Ferdinando difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Cipriotti Alessia con delega depositata
in udienza dell’Avv. Pafundi Gabriele difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo di ricorso, e
l’assorbimento degli altri.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato 1’8.3.1991 Graziano Carrer,conduttore in Treviso di un immobile,di proprietà
di Antonio Berto,premesso che unitamente a quest’ultimo aveva stipulato oralmente in data
23.9.1990,con la ditta IASP,un contratto per la fornitura di serramenti da installare nel locale
suddetto da adibire ad oreficeria e che lo stesso non era stato eseguito puntualmente,nel previsto

al giudizio del tribunale di quella città la ditta suddetta,in persona del suo titolare Giovanni
Giuseppin,nonché,in integrazione del contraddittorio,i1 Berto,a1 fine di sentir pronunziare la
risoluzione del contratto e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni.
Costituitosi la ditta convenuta,contestò il fondamento della domanda,segnatamente con
riferimento alla previsione,che negava,di un termine essenziale,eccependo che la fornitura era
stata tempestivamente e correttamente eseguita.
Il Berto non si costituiva.
All’esito della disposta consulenza tecnica di ufficio,dei successivi chiarimenti e delle prove
orali,con sentenza monocratica del 3.4.2003 l’adito tribunale pronunziò la risoluzione del
contratto per il duplice contestato inadempimento,condannando la ditta IASP alla restituzione
dell’acconto di £ 10.000.000 ed al risarcimento dei danni in misura di £ 30.000.000,oltre agli
interessi legali.
Proposto appello dalla società “IASP S.a.s” (così indicata nella sentenza di secondo grado),cui
resisteva, proponendo gravame incidentale (sull’omesso regolamento delle spese) il Carrer,con
sentenza dei 22.5-10.10.2006,1’adita Corte di Venezia,in accoglimento dell’impugnazione
principale ed in totale riforma della decisione appellata,rigettava ogni domanda attrice,
condannando l’appellato alle spese del doppio grado.
Riteneva la corte veneta che nessuna prova fosse stata addotta circa la previsione di un termine
essenziale per la consegna degli infissi e che questa fosse comunque avvenuta,nonostante il
ritardo dei committenti nel completamento dei lavori di ristrutturazione del locale, all’inizio di

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termine essenziale,nè correttamente,in relazione alle esigenze specifiche della committenza, citò

dicembre del 2006,in tempo utile prima dell’avviamento dell’attività commerciale prevista per il
periodo natalizio,e che i serramenti,la cui inidoneità peraltro non era stata dedotta nell’atto
introduttivo di questo giudizio (bensì in altro parallelo,pendente a Venezia,di opposizione a
decreto ingiuntivo),fossero risultati,diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (sulla base
di non corretta interpretazione della consulenza tecnica e di confusione con l’analoga

Avverso tale sentenza il Carrer ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove
motivi,corredati da rispettivi quesiti ex art. 366 bis c.p.c.
Ha resistito con controricorso la società “IASP di Giovanni Giuseppin & C. S.a.S.”
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MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto esaminato,per priorità logico — giuridica rispetto ai rimanenti,i1 secondo motivo di
ricorso,con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 81 ,100,111,339,350
c.p.c.,2697 c.c.,in rel. all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c,denunciando nullità della sentenza e del
procedimento di appello,per difetto di legittimazione ad impugnare,essendo stato il gravame
proposto da soggetto,la società “IASP S.a.S.”, diverso da quello,Giovanni Giuseppin quale
titolare della ditta individuale “IASP”,che aveva instaurato e nei confronti del quale si era svolto
il giudizio di primo grado.
Connesso a tale motivo è il terzo,denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e
331 c.p.c.,con il quale si deduce che,quand’anche la suddetta società appellante fosse succeduta,
come non dedotto né provato,a titolo particolare nel diritto controverso alla ditta individuale,che
aveva agito in primo grado, nondimeno nullo sarebbe il giudizio di secondo grado,per mancata
partecipazione allo stesso dell’originaria parte convenuta,litisconsorte necessaria,non estromessa,
ai sensi del primo dei citati articoli.
Dall’esame degli atti si rileva chg.effettivamente il giudizio di primo grado fu proposto contro la
dittkindividuale sopra indicata e si svolse nei confronti del suo titolare Giovanni Giuseppin,che
in tale qualità si era costituito,mentre l’appello risulta proposto dalla società “IASP S.a.S”;114-

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committenza del Berto),conformi alle presumibili esigenze del Carrer.

senza alcuna deduzione,né prova,della eventuale successione nella proprietà dell’azienda,che
peraltro,ove sussistente e comprovata,avrebbe comportato ex art. 111 co. 3 c.p.c., la facoltà di
intervento della società nel giudizio a fianco del convenuto,ma non l’automatica estromissione
dello stesso,possibile soltanto nel caso di accordo tra le parti originarie.
Né la prova di tale successione può essere fornita,come pretenderebbe la parte controricorrente,

legittimità la produzione soltanto di documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata o
l’ammissibilità del ricorso e del controricorso,e non anche di quella dell’atto di appello.
In siffatto contesto processuale,non potendo questa Corte tener conto della documentazione
allegata al controricorso, deve ritenersi che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto,anche di
ufficio – essendo tenuto alla verifica della sussistenza del relativo presupposto processuale dichiarare l’inammissibilità dell’appello,in quanto il gravame era stato proposto da un soggetto
diverso dalle parti del giudizio di primo grado,la cui legittimazione ad impugnare la sentenza
non era stata provata e neppure dedotta.
Il secondo motivo va,pertanto,accolto,restando assorbito il terzo.
Tutti gli altri motivi restano del pari assorbiti,attenendo il primo (violazione dell’art. 331 c.p.c.,
per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro convenuto Berti) ad una
questione processuale subordinata,mentre i rimanenti riguardano tutti questioni di merito.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, senza necessità di rinvio,con diretta pronunzia in
questa sede dell’inammissibilità dell’appello proposto dalla IASP S.a.s e condanna di
quest’ultima, per la soccombenza,a1 pagamento delle spese del presente giudizio e di quello di
secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso,dichiara assorbiti i rimanenti,cassa la sentenza
impugnata e dichiara l’appello inammissibile,condannando la società I.A.S.P.di Giovanni
Giuseppin & C. S.a.s. al rimborso delle spese processuali in favore di Carrer Graziano,che

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nella presente sede,ostandovi il preclusivo disposto dell’art. 372 c.p.c, che consente in sede di

liquida, quanto al giudizio di appello,in complessivi C 3.100,00,di cui 1.000 per diritti e 100 per
esborsi, quanto al presente,in complessivi

e 2.700,00,di cui 200 per esborsi.

Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2013.

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