Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25431 del 26/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 26/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.26/10/2017),  n. 25431

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13853-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

Dott. A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA

VERGINE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 644/2014 del GIUDICE DI PACE di FRANCAVILLA

FONTANA, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi nei confronti di G.S. nonchè del Comune di Francavilla Fontana, per la cassazione della sentenza n. 644/2014 depositata il 10.12.2014 dal Giudice di Pace di Francavilla Fontana.

Rappresenta che la G. proponeva opposizione agli atti esecutivi in data 6.2.2014, avverso una cartella esattoriale emessa nei suoi confronti per omesso pagamento di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, assumendo l’illegittimità o l’inesistenza della cartella di pagamento per illeggibilità della relata di notifica.

Il giudice di pace, con sentenza depositata in data 10.12.2014, accoglieva l’opposizione, motivando sulla base di due affermazioni che poneva in rapporto di consecutività tra loro: da un lato, accertava come in effetti la relata di notifica consegnata alla destinataria fosse illeggibile, in particolare come da essa non si potesse evincere il giorno in cui la notifica stessa fosse stata eseguita (nè il nome del destinatario e del messo notificatore). Ne faceva discendere che, a fronte di una cartella di pagamento notificata in data illeggibile, una eventuale opposizione fosse proponibile in qualunque momento, anche oltre i venti giorni previsti dalla legge; a ciò aggiungeva poi che l’illeggibilità della cartella comportava la giuridica inesistenza dell’atto.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La ricorrente, premesso quanto all’ammissibilità del ricorso avverso sentenza di primo grado che la stessa discende dalla qualificazione espressa data dal giudice a quo in termini di opposizione agli atti esecutivi, deduce in primo luogo l’inammissibilità dell’opposizione per non averne il giudice di pace rilevato la tardività, avendo la ricorrente dimostrato con la documentazione in suo possesso, ovvero con gli originali del procedimento notificatorio, sia la data di effettiva notifica della cartella che la data – oltre i venti giorni dalla notifica stessa – di proposizione dell’opposizione.

Il motivo non coglie nel segno: la sentenza non nega che sia stata effettuata la notifica, e neppure che l’opposizione sia stata proposta oltre il termine, al contrario afferma che la notifica dell’atto impugnato, pur effettuata, fosse dotata di relata illeggibile e quindi inidonea a far decorrere il termine per proporre opposizione: il punto decisivo della motivazione non è idoneamente attaccato con il primo motivo.

Con il secondo motivo, Equitalia denuncia la violazione dell’art. 2718 c.c. nonchè di alcune norme del D.P.R. n. 602 del 1973, laddove la sentenza impugnata avrebbe indicato come privi di valore probatorio l’estratto di ruolo e gli originali della notifica in possesso e prodotti dalla parte notificante.

In realtà, anche questo motivo non coglie nel segno, non rivolgendosi al cuore della decisione: la sentenza impugnata non mette in discussione in sè il valore probatorio dell’estratto di ruolo, o degli originali della notifica: il giudice di pace ha affermato che ciò che rileva, ai fini della verifica della effettiva possibilità per l’opponente di proporre l’opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge, è che gli sia stato notificato un atto leggibile, non avendo in caso contrario la possibilità di rendersi conto nè dei contenuti dell’atto nè della stessa decorrenza del termine per impugnare, e che a questo fine, della mera leggibilità, ciò che rileva non è l’originale in possesso del notificante, ma la copia in possesso della parte, sulla base del quale la parte avrebbe potuto prendere conoscenza della pretesa fatta valere nei suoi confronti.

Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 2700 c.c. laddove ha affermato la illeggibilità della notifica e ne ha fatto discendere la inesistenza della notifica stessa.

Il motivo di ricorso è fondato, laddove rivolge la sua critica nei confronti della pronuncia impugnata nel momento in cui fa discendere dalla illeggibilità della relata di notifica addirittura l’inesistenza della notifica stessa. Una volta esaminata la leggibilità della relata, e ritenuto, a torto o a ragione, che la stessa fosse non agevolmente decifrabile per la destinataria che ne era in possesso, al punto tale da non poter ricostruire in che data l’atto le fosse stato consegnato, il giudice di pace ne avrebbe potuto far discendere, legittimamente, l’unica conseguenza della rimessione in termini, ovvero della proponibilità della opposizione agli atti esecutivi a prescindere dal rispetto dei venti giorni dalla data della notifica laddove tale dies a quo non fosse identificabile con certezza. Il giudice di pace è andato ben oltre, ritenendo l’opposizione non solo ammissibile in quanto proponibile a prescindere dalla decorrenza del termine, ma fondata, senza che alcuna plausibile argomentazione sia spesa in sentenza, dichiarando l’inesistenza della notifica solo perchè illeggibile, laddove in ogni caso, l’attività di notifica non avrebbe comunque potuto essere dichiarata inesistente, atteso che la stessa aveva raggiunto il suo scopo con la consegna della relata al suo effettivo destinatario, laddove la pronuncia di inesistenza consegue al compimento di una attività che in nessun modo sia stata portata a compimento non consentendo neppure di stabilire alcun contatto con il destinatario e non permettendo in ogni caso al destinatario neppure di venirne a conoscenza. In più, la sentenza impugnata fa discendere, in difetto di ogni giustificazione, dalla asserita inesistenza della notifica, l’inesistenza dello stesso titolo esecutivo oggetto di notifica, ovvero della cartella esattoriale.

In accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice di pace di Francavilla Fontana, in persona di diverso magistrato, perchè rinnovi l’esame dei motivi di opposizione, e decida anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Francavilla Fontana, in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2017

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