Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25431 del 20/09/2021

Cassazione civile sez. I, 20/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 20/09/2021), n.25431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

E.S., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Perone,

perone.francesco.cert.ordineavvocatipotenza.it, come da procura

allegata in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappr. e difeso

ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– costituito –

per la cassazione della sentenza App. Potenza 26.5.2020, n. 322, in

R.G. 602/2019;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 15.9.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. E.S. impugna la sentenza App. Potenza 26.5.2020, n. 322, in R.G. 602/2019 di inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza Trib. Potenza 30.10.2019 a sua volta reiettiva del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. la corte ha dato atto che l’appello era infondato nel merito, poiché: a) le dedotte ragioni di espatrio non integravano alcun requisito alla base delle forme di protezione richiesta, invocata per essersi la richiedente sottratta, come dichiarato alla Commissione, a situazioni di sofferenza e disagio nella cura familiare (specie delle figlie) a fronte di vessazioni (economiche) e carenze di accesso all’istruzione senza però riflettersi in motivi rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; b) quanto alla protezione umanitaria, era insussistente ogni forma di vulnerabilità già in astratto, avendo la richiedente riferito la fuga alla volontà di emanciparsi da una condizione di generica povertà e senza provare un significativo percorso di stabile integrazione sociale in Italia, per come comparabile con il godimento di diritti fondamentali al rimpatrio coattivo, negandosi inoltre attendibilità della riferita narrazione circa la “presunta violenza sessuale subita dalla richiedente in Libia”, stante la contraddittorietà del dato medico sullo stato della gravidanza (poi volontariamente interrotta) all’ingresso in Italia rispetto al dedotto episodio; il ricorrente propone due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. si deducono: a) la erroneità della sentenza, con apparenza della motivazione, avendo omesso di valutare la situazione socio-politica e di conflitto armato della Nigeria; b) identiche censure quanto al diniego della protezione umanitaria, anche per difetto di motivazione sulla vulnerabilità e sulla relazione di una sociologa a sostegno della documentazione sul bisogno di tutela così richiesto e sulla violenza subita;

2. il primo motivo è inammissibile, per genericità dell’enunciato argomentativo e difetto assoluto di coerenza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che ha, decisivamente, articolato sufficiente motivazione sull’irrilevanza delle ragioni migratorie addotte rispetto ai fondamenti di persecuzione e danno grave; si tratta di ratio decidendi non censurata; parimenti, il richiamo al conflitto armato appare poi del tutto generico, omettendo esso di riferire come anche la mera allegazione del medesimo sia appartenuta al contraddittorio avanti al giudice di merito, così da poterne imputare più specificamente la allegata omissione di valutazione altresì secondo l’onere cooperativo gravante sul giudice;

3. il secondo motivo è inammissibile, poiché per un verso il diniego di vulnerabilità costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, avendo superato il cd. minimo costituzionale (Cass. s.u. 8053/2014); per altro verso, la critica non si dirige in modo specifico sulla argomentata insufficienza, al fine del conseguimento della protezione umanitaria, delle condizioni di esposizione a rischio del richiedente, escluse in sentenza per la mancata intrapresa di un percorso di stabile integrazione in Italia (Cass. s.u. 24413/2021), aspetto parimenti non affrontato dal ricorrente (Cass. 10815/2019), il quale invoca la considerazione di un elemento (la prestazione di attività di volontariato, “una settimana al mese”, senz’altra specificazione) assorbito dalla più radicale esclusione di un inserimento anche “lavorativo” (negato recisamente in sentenza, pag. 8 e non censurato); appartiene inoltre ad un apprezzamento di fatto, come anticipato, anche la circostanza del riferimento alla presunta violenza sessuale subita in Libia, secondo un vaglio di credibilità escluso dal giudice di merito e non sindacabile da questa Corte (Cass. 14674/2020), chiedendo il ricorrente il mero sovvertimento delle conclusioni valutative di circostanze esaminate della corte e soltanto non condivise;

4. il ricorso è dunque infondato; sussistono i presupposti per la condanna al cd. doppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

PQM

la Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA