Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25431 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17239-2015 proposto da:

D.D.R.G., Attivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO GRILLO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO CONTROLLI DI CASERTA, EQUITALIA SUD

SPA (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 11206/47/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 5/12/2014, depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa a cartella di pagamento per recupero del credito Iva dell’anno 2007, il contribuente deduce la “violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, avendo la C.T.R. “omesso completamente ogni decisione sulla primitiva (e reiterata) questione inerente la mancata considerazione del credito iva fatto valere in ritardo (ma legittimamente), per colpa del dichiarante (mancata dichiarazione) ma che in ogni caso non legittimava l’Agenzia delle Entrate a trattenere un ingente importo iva”, poichè il credito era maturato nell’anno 2006 e l’omessa dichiarazione nell’anno 2007 era stata regolarizzata con la dichiarazione del 2008, a nulla rilevando il riferimento della C.T.R. all’assenza, nella “dichiarazione presentata per l’anno 2005”, di “un credito Iva pari a quello riportato nell’anno 2007”.

2. L’Agenzia delle entrate eccepisce l’inammissibilità del motivo, poichè la censura non atterrebbe ad errata percezione di un fatto di causa, bensì ad un errore di diritto, peraltro ritenuto insussistente.

3. Il Collegio ritiene invece che la censura sia meritevole di accoglimento, alla luce del principio di diritto affermato da Cass. n. 17737 dell’8/9/2016, per cui: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”. La mancata presentazione della dichiarazione annuale non preclude quindi la detrazione, purchè l’eccedenza d’imposta risulti dalle dichiarazioni periodiche e da regolari versamenti dell’imposta, e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

4. Il giudice d’appello si e invece limitato a rilevare che “per l’anno d’imposta 2006 il Contribuente non ha presentato la prescritta dichiarazione dei redditi”, aggiungendo che “neppure dalla dichiarazione presentata per l’anno 2005 emerge un credito IVA pari a quello riportato nell’anno 2007, bensì solo un credito di Euro 3.343,00”, e concludendo ellitticamente che vanno “considerate indimostrate le affermazioni del Contribuente”.

5. Al contrario, le Sez. Un. hanno evidenziato che, “in presenza di una violazione formale – intesa come inadempimento di un obbligo distinto dalle condizioni essenziali previste dalle direttive IVA per l’esercizio della detrazione – la questione da risolvere è esclusivamente di natura probatoria”, essendo onere del contribuente, “a fronte della contestazione di omissioni o irregolarità, fruire adeguata prova dell’esistenza delle condizioni sostanziali cui la normativa comunitaria ricollega l’insorgenza del diritto alla detrazione (Cass. Sez. 5, n. 11168 del 2014 e n. 18924 del 2015; conf. Cass. Sez. 6-3, n. 17815 del 2015)”, dovendo egli segnatamente dimostrare “che, in quanto destinatario di transazioni commerciali, è debitore dell’IVA e titolare del diritto di detrarre l’imposta (Cass. Sez. 5, n. 7576 del 2015)”.

6. A tal fine, le Sez. Un. hanno richiamato i seguenti punti della sentenza Idexx della Corte giust. UE del 2014: 1) “il principio fondamentale di neutralità dell’IVA esige che la detrazione osta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi dai soggetti passivi” (p. 38); 2) per prevenire le frodi, i Paesi dell’UE, possono introdurre particolari obblighi che però, “non possono andare aldilà di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi e non devono rimettere in discussione la neutralità dell’IVA” (p. 37); 3) “l’amministrazione finanziaria, una volta che disponga delle informazioni necessarie per dimostrare che i requisiti sostanziali siano stati soddisfatti, non può imporre, riguardo al diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta, condizioni supplementari che possano produrre l’effetto di vanificare l’esercizio del diritto medesimo” (p. 40); 4) “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’art. 17 della sesta direttiva” (p. 41), mentre “i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonchè il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione” (p. 42); 5) i requisiti sostanziali esigono che gli acquisti “siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili” (p. 43).

7. La sentenza va quindi cassata ed il giudice di rinvio dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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