Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25431 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25431 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 694-2008 proposto da:
RONDINA

ALBERTO

C.F.RNDLRT43L13C745W,

CASI

RITA

C.F.CSARTI24B46G653U, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE GORIZIA 22,

presso lo studio dell’avvocato

GASPERINI ZACCO UBERTO, rappresentati e difesi
dall’avvocato FERRANTI GIUSEPPE ROBERTO;
– ricorrenti contro

DRAGONI MIRELLA C.F.DRGMLL28C48A291R, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL COLOSSEO 10 A, presso lo
studio dell’avvocato GIANNI FIORA, rappresentata e

Data pubblicazione: 12/11/2013

difesa dall’ avvocato PAOLIERI BERNARDO per procura
alle liti del 5/9/2013;
BANCA

TOSCANA

SPA

P.I.05272250480,

elettivamente

domiciliata in ROMA, V. BOEZIO 6, presso lo studio
dell’avvocato LUCONI MASSIMO, che la rappresenta e

– controricorrenti nonchè contro

PULETTI ALESSIA, BANCI SANDRA, PULETTI FRANCESCO,
CERBONI DINA, BANCA P ETRURIA LAZIO PULETTI
PIERPAOLO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 267/2007 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 12/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Uberto Gasperini Zacco con delega
depositata in udienza dell’Avv. Ferranti Giuseppe
Roberto difensore dei ricorrenti che si riporta agli
atti depositati;
Udito gli Avv.ti Luconi Massimo e Paolieri Bernardo
difensori dei controricorrenti che si riportano agli
atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il

difende;

rigetto del ricorso.

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 5.4.1988 Mirella Dragoni,seconda moglie e vedova di Francesco
Cerboni,deceduto il 6.8.1986,citò al giudizio del Tribunale di Perugia Rita Casi,prima moglie
del predetto e Giampiero Puletti,a1 fine di sentir dichiarare la nullità,per simulazione
assoluta,della procura speciale a quest’ultimo rilasciata in data 4.9.1985 dal suo defunto ex

venduta la proprietà di un fabbricato in Città di Castello, al riguardo deducendo la propria
qualità di erede legittimaria,lesa nei relativi diritti dalla finta alienazione,la cui unica finalità
sarebbe stata quella di sottrarre il bene alle garanzie dei creditori,segnatamente banche,nei
confronti dei quali il Cerboni era gravemente esposto.
Con atto notificato il 9.7.1988 la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio s.p.a., quale
creditrice del Cerboni,eitò la suddetta Casi,Dina Cerboni (figlia della predetta e del de cuius),
Alberto Rondina,marito della seconda, Rita Casi e Mirella Dragoni,a1 fine di sentir inefficaci
ex art. 2901 c.c.,in quanto lesivi delle proprie ragioni creditizie,o in subordine simulati,i1
suddetto atto di compravendita ed altro analogo redatto dal medesimo notaio ( la cui
data,verosimilmente prossima a quello dell’altro,non risulta precisata in atti),con il quale
figurava venduto al Rondina un immobile sito in Anghiari.
Analoghe domande propose,successivamente con atto notificato il 6.8.1990, la Banca Toscana
s.p.a con riferimento alle alienazioni di cui sopra.
I giudizi,nei quali il Rondina e la Casi si erano costituiti contestando le domande,vennero
riuniti per connessione ed,all’esito dell’istruttoria documentale ed orale,decisi con sentenza
pubblicata il 23.1.2003,con la quale l’adito tribunale,in accoglimento delle domande,
proposte in via principale dalla Dragoni e subordinata dalle due banche,dichiarò la
simulazione assoluta sia della procura a vendere,sia dei due atti di compravendita.
All’esito dell’appello,congiuntamente proposto dal Rondina e dalla Casi,cui avevano
distintamente resistito la Dragoni e le due banche,nella contumacia degli eredi del Puletti

1

coniuge e dell’atto pubblico del 17.9.85,con il quale,in forza della stessa, figurava alla Casi

(nelle more deceduto) e di Dina Cerboni,la Corte di Perugia con sentenza dei 3/5-12/7/2007,
in parziale riforma,rigettava la domanda di simulazione relativamente alla sola procura a
vendere, confermando nel resto la sentenza impugnata e regolando le spese (lasciandone
indenni i contumaci) secondo soccombenza.
La corte umbra,per quanto ancora rileva in questa sede,pur ritenendo che non vi fossero

sulla scorta di una serie di elementi,costituiti delle risultanze della prova testimoniale,che
riteneva ammissibilmente richiesta dall’attrice a tutela delle proprie ragioni di erede
legittimaria e,comunque,da una delle due banche attrici,riferenti degli esternati intenti del
Cerboni di sottrarre i propri beni alle eventuali azioni delle banche creditrici e di un
successivo violento litigio tra il medesimo ed il genero Rondina,motivato dalle pretese dello
stesso sugli immobili apparentemente ceduti a lui ed alla madre,nonché dal contenuto una
dichiarazione manoscritta del de cuius di pochi mesi anteriore al decesso confermante la
mera apparenza delle alienazioni, dalla comprovata grave esposizione debitoria dello stesso,
dagli stretti rapporti familiari tra le parti ed,infine,dall’assenza di alcun riscontro,
segnatamente bancario, circa l’ effettività dei passaggi di danaro corrispondenti ai pagamenti
dei rilevanti dichiarati corrispettivi.
Contro tale sentenza il Rondina e la Casi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi,corredati da rispettivi quesiti ex art. 366 bis c.p.c.
Hanno resistito,con rispettivi controricorsi la Dragoni e la Banca Toscana s.p.a.
Non hanno svolto attività difensive,benché intimati,la Banca Popolare dell’Etruria e del
Lazio,gli eredi Puletti e Dina Cerboni.

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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1417 e
2697 c.c.,con connesse omissione e contraddittorietà di motivazione,censurando l’ammissione
e l’utilizzazione della prova testimoniale,diretta a provare

l’assunta simulazione,benché

ragioni per ritenere simulata la procura,confermava tali invece i due atti di compravendita,

proposta da erede di una delle parti stipulanti gli atti impugnati,la cui dedotta qualità di
legittimaria lesa nei propri diritti ereditari,e dunque di terza non soggetta alla preclusione
probatoria di cui al primo dei citati articoli, non sarebbe stata corredata dalla prova della
subita lesione.
Con il secondo motivo si censura,per violazione e falsa applicazione delle norme sopra citate

testimoniale,in quanto chiesta anche dall’altra attrice,la Banca Popolare dell’Etruria e del
Lazio,non soggetta ai limiti probatori in questione, sarebbe stata comunque validamente
assunta ed, in quanto entrata nel processo,avrebbe spiegato effetti anche a favore della
Dragoni . Si obiettNffe- richieste di quest’ultima la banca si sarebbe soltanto associata e che
la

suddetta aveva impugnato soltanto la vendita alla Casi e non anche quella nei confronti

del Rondina,sicchè le prove non avrebbero potuto essere utilizzate contro quest’ultimo.
Con il terzo motivo si lamenta omessainsufficiente o contraddittoria motivazione su fatti
decisivi e controversi,censurandosi la valutazione degli assunti elementi comprovanti la
simulazione,con riferimento particolare alle dichiarazioni dei testi,che sarebbero state male
intepretate e che ,peraltro,erano de relato,alla sussistenza dello stato di disagio economico,in
considerazione proprio del quale il Cerboni avrebbe conferito mandato al Puletti di reperire
idonei acquirenti dei propri immobili,con procura la cui simulazione la corte ha ammesso non
provata, nonché alla valutazione della condotta degli acquirenti di fronte alla negazione del
pagamento dei prezzi,pur comprovate dalle quietanze contenute nei rogiti.
Con il quarto motivo, infine,con riferimento a tale ultima questione, si censura per violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e per omessa e contraddittoria motivazione,
l’argomentazione della corte,secondo cui sarebbe mancata la prova dell’effettivo incasso dei
prezzi, affermazione che si sarebbe risolta in una illegittima inversione dell’onere probatorio,
a seguito di una mera eccezione della controparte, pur a fronte della prova documentale degli
avvenuti pagamenti,dei quali avrebbero fatto fede gli atti pubblici.

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e per connessi vizi motivazionali,l’affermazione della corte territoriale,secondo cui la prova

Nessuno dei motivi esposti merita accoglimento.
Con il primo i ricorrenti,pur consapevoli della consolidata giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale l’ erede legittimario che agisca per la reintegrazione del patrimonio del de
cuius ai fini della tutela delle proprie ragioni ereditarie sulla quota a lui riservata dalla legge
(ex plurimis,v.Cass.nn.

166357/3,24134/09,13706/07,19468/05,2215/03),ove deduca la

propri interessi in contrasto con quelli delle parti stipulanti,non incontra gli ordinari limiti
probatori valevoli per queste ultime,ma può,ai sensi dell’art. 1417 c.c. provare la natura
fittizia di tali atti anche per testimoni o presunzioni,sostengono tuttavia che ai fini
dell’ammissibilità di sìffatti mezzi istruttori sarebbe stata necessaria la prova che gli atti
bripumatj aveàcro ettetti vllm otne ed In concreto uniniiortatú lt RUt4elk qw4 i

dell’erede.
Tale tesi non può essere condivisa,considerato che l’accertamento di tale lesione costituisce
un posterius logico — giuridico rispetto alla deduzione dell’idoneità degli atti impugnati a
menomare il patrimonio del de cuius, attitudine che è in re ipsa negli atti di alienazione,la cui
concreta incidenza sulla quota riservata all’erede legittimario va verificata in un momento
successivo, ove provata la simulazione,nello stesso giudizio,nel caso in cui sia stata anche
proposta la domanda diretta al conseguimento della quota anzidetta,oppure anche in uno
successivo,allorquando il legittimario,deducendo la propria qualità, si sia limitato a chiedere
l’accertamento della natura simulata degli atti,idonei a ledere le proprie ragioni di erede
necessario,e la conseguente reintegrazione del patrimonio del de cuius in funzione di quella
della propria quota di riserva.
Tale è il caso di specie,in cui la Dragoni,come correttamente ha osservato la corte di merito,
sulla scorta del testuale contenuto dell’atto introduttivo del giudizio da lei instaurato,non si
limitò a dedurre,quale mera erede legittima del Cerboni,la nullità per simulazione della
compravendita dell’atto pubblico del 17.9.1985,ma inequivocamente dedusse che tale azione

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simulazione di atti di alienazione dei beni dal suddetto compiuti, in quanto terzo portatore di

era diretta al fine di tutelare le proprie ragioni di erede legittimaria. Essendo,dunque,la
domanda di accertamento proposta finalizzata alla reintegrazione del patrimonio del de
cuius,in funzione della tutela delle ragioni di erede necessaria dell’agente (in tal senso, v. la
già citata Cass. n. 2215/03),deve ritenersi sussistente nella specie la “terzietà” agli effetti
dell’art. 1417 c.c. dell’attrice,considerato che l’ammissibilità della prova testimoniale (e di

questione,va considerata non in funzione della fondatezza o meno della domanda di
reintegrazione della quota di riserva spiegata dall’erede,ma della particolare legittimazione e
del

inrerew dai medesimo dedotti nel propciat l’azinnedi EIC.CCrtamento della

simulazione anche se quella diretta al concreto conseguimento delle proprie ragioni eredi -W/4e
sia riservata ad un successivo momento.
Il secondo motivo resta pertanto assorbito dal rigetto del precedente, non venendo più in
discussione la possibilità della Dragoni di avvalersi di una prova ammissibilmente richiesta
dalla Banca dell’Etruria e del Lazio,che associandosi,in funzione della propria domanda di
simulazione (nella quale,in quanto terza,pacificamente non incontrava limiti ai sensi dell’art.
1417 cit.) ad oggetto anche dell’altra compravendita (relativa al cespite in Anghiari),alle
richieste istruttorie dell’altra attrice,le aveva fatte proprie.
Il terzo motivo va respinto,risolvendosi nella palese proposizione di censure di puro
merito,che senza evidenziare alcuna carenza o illogicità argomentativa della motivazione
esposta dalla corte territoriale,tendono ad accreditare una diversa valutazione,chiaramente
parcellizzante,del ponderoso quadro indiziario esaustivamente e convincentemente esposto
dai giudici di appello, la cui conferma della natura assolutamente simulata delle due
compravendite risulta solidamente basata su una serie di elementi gravi,precisi e concordanti
(rapporti di stretta,sia pur pregressa,familiarità tra le parti,dissesto economico del
Cerboni,convergenti dichiarazioni testimoniali sui palesati intenti del medesimo,successivi
contrasti con il genero generati dalle pretese del medesimo,mancanza di tracce bancarie dei

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quella per presunzioni,stante il collegamento di cui all’art. 2729 co.II c.c.),ai fini in

passaggi di danaro dei dichiarati prezzi ),di cui si è già riferito in narrativa,sui quali non è il
caso di ritornare in questa sede,in cui non è dato,come vorrebbero i ricorrenti,procedere al
riesame delle risultanze istruttorie,essendo soltanto consentito vagliare la tenuta logica
dell’apparato argomentativo della decisione.
Non miglior sorte merita il quarto motivo,con il quale anche si tenta di svalutare la valenza di

invocando una fede privilegiata degli atti pubblici di compravendita che,ai sensi dell’art.
2700 c.c.,va limitata alle dichiarazioni rese delle parti al notaio rogante e non certo
all’intrinseca veridicità delle stesse, che il pubblico ufficiale,non avendo assistito ai
pagamenti,non avrebbe potuto attestare.
L’evidenziata natura indiziaria dell’elemento in questione comporta,altresì, l’inconferenza del
richiamo ai principi di riparto probatorio di cui all’art. 2697 c.c ,non avendo i giudici di
merito onerato le parti convenute della prova di aver concretamente ricevuto quei pagamenti
meramente dichiarati nell’atto,bensì svalutato di credibilità le relative affermazioni,la cui
attendibilità ben avrebbero potuto confutare la legittimaria e la banca attrici,in quanto terze
agenti in simulazione,come tali non incontranti alcuna preclusione di natura confessoria nella
parte in cui erano state rese dal Cerboni. E tale inattendibilità è stata adeguatamente motivata
dalle ragionevoli considerazioni che i cospicui asseriti pagamenti ben difficilmente
avrebbero potuto essere eseguiti in contanti e che,se pur lo fossero stati, avrebbero
comunque dovuto lasciare qualche traccia bancaria dei relativi prelievi,o comunque
richiedere lo smobilizzo di cespiti diversi.
Quarito,in particolare,agli assunti pregressi crediti della Casi, è sufficiente il rilievo della
corte di merito che tale tesi, priva di alcun riscontro probatorio,non sia stata più coltivata
nell’atto di appello.
Il ricorso va,conclusivamente,respinto.
Le spese,infine,seguono la soccombenza nei confronti di ciascuna delle contrCticorrenti.

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uno dei vari indizi,peraltro non decisivo,evidenziante la simulazione,impropriamente

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio,che
liquida in favore di ciascuna controricorrente, in complessivi € 5.700,00,di cui 200 per
esborsi,oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2013.

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