Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25431 del 10/10/2019

Cassazione civile sez. III, 10/10/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 10/10/2019), n.25431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14078/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI

41, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GRISCIOLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, incorporante di ALLEANZA TORO SPA in persona del

Dott. P.V. e del Dott. PO.MA., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LATINA 276, presso lo studio dell’avvocato

GIAN LUCA CARDARELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ALESSANDRA CIGNITTI;

R.G., G.F., G.S., elettivamente

domiciliati in ROMA, V. GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato

EUGENIO VILLA, rappresentati e difesi dall’avvocato PATRIZIA

PANNUNZI;

– controricorrenti –

e contro

EUROSTONE SRL, M.M.A., B.A.,

B.F., SCARL SRL, GU.GI., MA.FR.,

C.E., CA.ER., C.U.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7666/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/06/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza 7666/2017 del 5-12-2017 (come corretta con ordinanza 13-2-2018), con la quale la Corte d’Appello di Roma, nel rigettare (per quanto rileva) il gravame incidentale dalla stessa proposto, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Tivoli, nel dichiarare l’esclusiva responsabilità di Gu.Em. nel sinistro stradale occorso il (OMISSIS) sull’autostrada (OMISSIS), l’aveva condannata (quale erede di Gu.Em.), in solido con altri, al pagamento della somma di Euro 1.200,00 in favore di R.G. ed aveva rigettato la spiegata domanda riconvenzionale per danni.

Resistono con controricorso la Generali Italia SpA (già Ina Assitalia SpA, incorporante Alleanza Toro) nonchè R.G., G.S. e F.; quest’ultimi hanno presentato ulteriori memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Eurostone srl, M.M.A., B.A., B.F., Cattolica Assicurazioni, Ca.Er. ed U., Ma.Fr. e Gu.Gi. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 652 c.p.p., si duole che la Corte, nonostante la natura meramente processuale della sentenza di “non luogo a procedere” del GUP del Tribunale di Rieti, non abbia poi interamente ed autonomamente rivalutato il fatto in contestazione; in particolare non abbia disposto una nuova perizia per dirimere il contrasto esistente tra i due elaborati tecnici di parte depositati nella fase delle indagini preliminari (la consulenza tecnica redatta da consulente incaricato dalla ricorrente e quella redatta da altro consulente su incarico della Procura).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 e degli artt. 140C.d.S., art. 141C.d.S., comma 2 e segg., si duole che la Corte territoriale no abbia considerato che il conducente del veicolo antagonista non aveva fornito la prova liberatoria (richiesta dall’art. 2054 c.c., per superare la ivi prevista presunzione di pari responsabilità) di avere osservato un comportamento esente da colpa e conforme alle norme del C.d.S.; detto conducente, infatti, era alla guida del mezzo privo della relativa patente e procedeva ad una velocità superiore a quella consentita.

Con il terzo motivo, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo, sostiene che, contrariamente a quanto affermato nella parte motiva della sentenza impugnata, erano state evidenziate le incongruenze tra le due su menzionate relazioni di parte.

Il ricorso è inammissibile.

Lo stesso, invero, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003); stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nella specie il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti, ed è quindi inammissibile, non consentendo a questa S.C. una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, tale da bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; in particolare, infatti, il ricorso riporta in maniera confusa la vicenda processuale, e non contiene alcuno specifico riferimento alla dinamica del sinistro ed alle posizioni delle parti coinvolte nello stesso.

In ogni modo i motivi, per quel che è dato da intendere, sono inammissibili anche perchè, in primo luogo, in violazione dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (come interpretato da questa S.C. a partire da Cass. 22303 del 2008 e Cass. sez. unite 28547/2008), evocano in modo del tutto generico allegazioni e risultanze probatorie ed istruttorie (v. sentenza di non luogo a procedere ed elaborati peritali), senza fornirne l’indicazione specifica mediante riproduzione in ricorso del relativo contenuto in via diretta o indiretta (con precisazione della parte corrispondente all’indiretta riproduzione), nonchè senza localizzarle in questo giudizio, e, in secondo luogo, perchè si risolvono (pur se formulati – v. i primi due – sub specie di violazione di legge) in una critica alla valutazione del materiale istruttorio, non consentita in questa sede.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va, come detto, dichiarato inammissibile.

Le spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00 in favore di Generali Italia ed Euro 6.000,00 in favore di R.G., G.S. e F.; oltre, in favore di entrambi, spese forfettarie nella misura del 15%, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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