Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25430 del 12/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 12/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 12/12/2016), n.25430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16794-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., in proprio ed in qualità di Amministratore della

TREPONTI IMMOBILIARE di S.A. & C. Sas, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE, 10, presso lo studio

dell’avvocato CARLA SICILIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE CLAUDIO ARONNE, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di Perugia, depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA;

udito l’Avvocato Monica De Pascale (delega avvocato Salvatore Claudio

Aronne) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti

ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., lette le memorie ex art. 378 c.p.c. di parte controricorrente, osserva quanto segue.

1. In fattispecie relativa ad avviso di accertamento per Iva e Irap dell’anno di imposta 2006, l’Agenzia delle entrate con il primo motivo di ricorso deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 2313 e 2290 c.c. falsa applicazione degli artt. 67 e 68 TUIR e dell’art. 1173 c.c. nonchè dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, laddove la C.T.R. ha escluso ogni responsabilità del socio accomandatario S.A. dalle contestazioni mosse a carico della società “Treponti Immobiliare di S.A. & C. s.a.s.” (cessata l’1/12/2010), per avere egli ceduto la propria partecipazione societaria (del 5%) in data 2/2/2007, dovendo egli invece ritenersi illimitatamente responsabile per i debiti d’imposta (plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili nei mesi di marzo-maggio 2006), e potendosi “al più rideterminare le sanzioni poste a carico della società sottraendo la maggiorazione prevista per il caso della mancata presentazione della dichiarazione annuale”.

2. Con il secondo mezzo denunzia, in via gradatga, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2313 c.c. e art. 2312 c.c., comma 1, come richiamato dall’art. 2324 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la C.T.R. fatto riferimento, al fine di escludere la responsabilità del suddetto socio accomandatario, “al momento della notifica dell’avviso per le obbligazioni tributarie”, circostanza invece assolutamente irrilevante.

3. Le censure, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, risultano fondate nei termini che seguono.

4. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività della notifica del ricorso, poichè, “qualora il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scada il 29 giugno, giorno di festività dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, la scadenza deve intendersi prorogata di diritto al giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, determinandosi il carattere di “festività” in base alla L. 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi Pietro e Paolo nell’elenco di quelli festivi agli effetti civili” (Cass. n. 5895/15, n. 17079/07).

5. Nel merito, il giudice d’appello ha erroneamente escluso la responsabilità dello S. per i debiti fiscali societari maturati (a titolo di Irap ed Iva, a seguito di accertamento di maggiori redditi da plusvalenze immobiliari) nell’anno 2006, quando la sua qualità di socio accomandatario lo rendeva personalmente ed illimitatamente responsabile dei debiti societari, a nulla rilevando che dal 2 febbraio 2007, a seguito dell’alienazione della sua quota sociale, egli avrebbe perso “la qualità di socio ed ogni responsabilità per gli adempimenti della società dovuti successivamente a tale data”. In altri termini, i giudici regionali errano nel fare riferimento, piuttosto che all’origine del debito tributario – risalente pacificamente, come si legge in sentenza, all’anno di imposta 2006 – alla data dei “mancati adempimenti contestati alla società”.

6. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”, poichè “nessuna norma speciale tributaria deroga alla disciplina generale del codice civile in tema di responsabilità per le attività sociali, per cui l’amministrazione finanziaria, in base alle norme comuni, può rivolgersi a tutti i soci, i quali, quindi, anche nei confronti del Fisco hanno responsabilità solidale e illimitata, sia pure sussidiaria”; in fatti, “la responsabilità del socio illimitatamente responsabile, il quale sia receduto dal contratto societario, a norma dell’art. 2290 c.c. riguarda tutte le obbligazioni sociali insorte prima del recesso, ivi comprese, oltre a quelle di origine negoziale, le obbligazioni – quali quelle tributarie – aventi la propria fonte direttamente nella legge” (Cass. n. 27189/14, n. 2283/07).

7. Inoltre, “il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci di società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione, con la conseguenza, sul piano processuale, dell’esclusione del litisconsorzio necessario” (Cass. n. 19985/13), e quindi della necessità di un simultaneus processus in mancanza di “un meccanismo analogo a quello previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e art. 5 T.U.I.R., di unicità di accertamento e automatica imputazione dei redditi della società ai soci in in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci” (Cass. nn. 24795/14, 12236/10). Di conseguenza, in ambito IVA, resta ferma l’ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della società in nome collettivo, di cui all’art. 2291 c.c., che opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti” (Cass. n. 10584/07), valendo “il principio generale, secondo cui la sentenza pronunciata nel processo tra il creditore della società e una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato” (Cass. n. 1040/09).

8. Ciò si spiega col fatto che l’imperfetta personalità giuridica della società di persone si risolve in quella dei soci, “i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società” (Cass. n. 6734/11); in particolare, sul piano tributario “il socio, pur essendo privo della qualità di contribuente, resta sottoposto all’esazione del debito fiscale definitivamente accertato nei confronti della società di persone, alle ordinarie condizioni poste dall’art. 2304 c.c., senza che risulti necessario la notificargli l’atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi e/o processuali conseguenti” (Cass. nn. 24795/14, 19188/06).

9. D’altro canto, merita una più approfondita valutazione la responsabilità del contribuente per le sanzioni irrogate a titolo di “Irap tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge”, “Irap – omessa presentazione della dichiarazione con imposta dovuta”, “IVA – omessa, infedele, tardiva registrazione di fatture emesse, corrispettivi, operazioni esenti”, nonchè “IVA – omessa o tardiva (oltre 90 giorni) presentazione della dichiarazione (con imposta dovuta)”, come si legge a pag. 12 del ricorso, dovendosene verificare l’imputabilità a carico del socio receduto.

10. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Umbria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2016

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