Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25430 del 12/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25430 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 30236-2007 proposto da:
MINCIULLO

ANTONINO

C.F.MNCNNN39C26Z114Z,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II
35, presso lo studio dell’avvocato GRILLO ROSSANA,
rappresentato e difeso dall’avvocato CICERO CALOGERO;
– ricorrente contro

MAMMANA AGOSTINO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 422/2006 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 26/10/2006;

Data pubblicazione: 12/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Cicero Calogero difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2000,Minciullo Antonino conveniva in giudizio, innanzi al Tribu-

mana Agostino per sentirlo dichiarare inadempiente al
contratto preliminare 24.10.1999 e per ottenere la declaratoria del diritto di recedere dal contratto stesso, ex
art.1385 c.c.,con trattenimento della caparra confirmatoria e condanna del convenuto al rilascio dei beni in questione. Esponeva l’attore:
con detto contratto si era obbligato a vendere al Mammana un fabbricato per civile abitazione con annesso terreno ed un fondo rustico coltivato ad agrumeto, sito in Capo D’Orlando, per il prezzo complessivo,a corpo e non a
misura, di £ 750.000.000 di cui £ 50.000.000 pagati al
momento dell’atto, £ 200.000.000 entro il 5.11.1999;
£ 150.000.000 entro il 31.12.1999, per complessive £
400.000.000, versate a titolo di acconto e caparra confirmatoria, nonché £ 150.000

entro il 30.6.2000 e £
al momento della stipula

200.000 da corrispondersi

dell’atto pubblico di trasferimento, da concludersi entro
e non oltre il 15.11.2000; il convenuto aveva pagato regolarmente tutte le somme dovute fino al 30.6.2000, ma
non aveva rispettato il termine perentorio per la stipula
del contratto definitivo né aveva pagato il saldo di £

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nale di Patti,sez. dist. di Sant’Agata di Militello, Mam-

200.000.000, richiesto con nota del 17.11.2000.
Costituitosi in giudizio il convenuto assumeva:
che il ritardo nel pagamento del saldo e nella stipula

questi omesso di fornire la documentazione necessaria
per la stipula dell’atto pubblico; che la caparra confirmatoria doveva intendersi di £ 50.000.000 e non di £
400.000.000;in via riconvenzionale chiedeva la condanna
alla stipula del definitivo ex art. 2932 c.c. con condanna
del Minciullo al risarcimento dei danni e, in subordine,
al pagamento del doppio della caparra,alla restituzione
della somma di £ 150.000.000,per un importo totale di £
950.000.000, oltre interessi e rivalutazione.
Con sentenza del 29.8.2004 il Tribunale rigettava le domande del Minciullo ordinando allo stesso di consegnare
al Mammana tutta la documentazione necessaria per la
stipula del contratto definitivo; dichiarava il Minciullo
stesso obbligato a stipulare il contratto definitivo e rigettava le altre domande riconvenzionali,compensando
fra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza il Minciullo proponeva appello cui
resisteva il Mammana, svolgendo appello incidentale per
l’accoglimento della domanda riconvenzionale principale
relativa alla pronuncia di sentenza costitutiva ex art.
2932 c.c. ed, in via subordinata, per l’ accoglimento del-

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dell’atto pubblico era da imputarsi all’attore, per avere

le altre domande riconvenzionali.
Con sentenza depositata il 26.10.2006 la Corte d’Appello
di Messina rigettava l’appello principale e quello inci-

Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva
nel presente giudizio, che il termine de 15.11.2000, previsto per la stipula del contratto definitivo ed il pagamento del saldo di £ 200.000.000, non poteva considerarsi essenziale con riferimento all’espressione “entro e non
oltre”, integrante, di norma, una clausola di stile; peraltro, avendo il promissario acquirente versato al promittente venditore la somma di £ 550.000.000, pari ad oltre
due terzi del prezzo concordato, doveva escludersi che /
per quest’ultimo fosse venuto meno l’utilità economica
fronte dell’eccezione del

dell’intera operazione; a

Mammana circa la omessa consegna della documentazione

necessaria alla stipula del definirGo, compresa quella riguardante le comunicazioni ai confinAi per l’esercizio
del diritto di prelazione, il Maciullo non aveva fornito
alcuna prova sulla insussistenza di tale inadempimento
sicché la mancata stipula del definitivo andava addebitata alla condotta negligente dell’attore; il preliminare, nel
prevedere il saldo del prezzo”entro e non oltre il
15.11.2000″, non contemplava ,inoltre, per il venditore
alcuna facoltà di recesso ex art. 1373 c.c., consentita, fra

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dentale compensando integralmente le spese del grado.

l’altro, ove il contratto non avesse avuto un principio di
esecuzione,ipotesi non ricorrente nella specie,avendo il
promissario acquirente corrisposto più di due terzi del

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il
Minciullo, formulando quattro motivi con i relativi quesiti di diritto, illustrati da successiva memoria.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., in
relazione all’art. 1373 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, laddove la Corte di merito non aveva accolto la domanda di rescissione del contratto, avanzata dall’attore
ex art. 1385 co. 2 c.c., non tenendo conto che l’unico
presupposto richiesto da tale norma era costituito
dall’inadempimento della controparte, costituito, nella
specie, dal mancato versamento del saldo del prezzo nel
termine convenuto; non era richiesto, invece, la violazione del termine essenziale per il pagamento, come affermato nella sentenza impugnata; ne conseguiva che il
Minciullo aveva il diritto di recedere dal contratto e trattenere la caparra confirmatoria di £ 400.000.000 in relazione a detta inadempienza A prevedendo il preliminare la

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prezzo pattuito.

stipula dell’atto pubblico di trasferimento “entro e non
oltre il 15.11.2000, a cura e spese del prom$ttente compratore”; erroneamente la Corte d’appello aveva applica-

preclusiva solo del recesso convenzionale ove il contratto abbia avuto un principio di esecuzione e non anche del
recesso stabilito dall’art. 1385 c.c. in favore del contraente non inadempiente;
2)violazione

e

falsa

applicazione

degli

artt.

1385,1457,1362 e 1363 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, avendo la Corte territoriale escluso il carattere perentorio del termine( 15.11.2000), stabilito per il pagamento del saldo del prezzo, sulla base della locuzione
“entro e non oltre”, non considerando che le parti avevano usato il termine “perentoriamente” per due scadenze e
che detta diversa locuzione, adoperata per le altre due
scadenze, era stata adoperata “per esigenze di forma” e
non

kg

escludeva, quindi, la perentorietà del termine;

il giudice di appello aveva, inoltre, omesso di valutare
che l’operazione intercorsa tra le parti riguardava
l’intero patrimonio dell’attore, ai fini di un immediato
reinvestimento, sicché l’importanza dell’inadempimento
del Mammana andava valutata non solo con riguardo al
valore della somma residua non corrisposta;

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to l’art. 1373 c.c., norma mai invocata dal Minciullo e

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,

promittente venditore, anziché del promissetrio acquirente, la produzione di eventuale documentazione, non tenendo conto della clausola contrattuale secondo cui l’atto
pubblico di trasferimento doveva avvenire entro il
15.11.2000 “a cura e spese del promitrente compratore”;
non sussisteva, peraltro, alcun obbligo del Minciullo di
“comunicazioni ai confinanti”, sia perché non previsto da
alcuna norma e sia perchè, trattandosi di vendita di tutti
i beni, nessun diritto di prelazione poteva essere vantato
dai confinanti; la Corte di merito era, poi, incorsa in errore nel far risalire al 29.12.2000 la diffida datata
29.11.2004, successiva alla statuizione di primo grado ed
allegata da controparte solo con la comparsa di costituzione in appello.
4)violazione e falsa applicàzione dell’art. 112 e 99 c.p.c.
nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un
fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo il
giudice di appello condannato il Minciullo a fornire la
documentazione necessaria alla stipula del contratto definitivo, incorrendo nel vizio di ultrapetizione per difetto
di una domanda al riguardo ed omettendo di motivare sul

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laddove la sentenza impugnata aveva posto a carico del

terzo motivo di appello, rigettato con il mero richiamo
alle ragioni,non specificate, con cui era stato disatteso il

l’obbligo delle parti di comportarsi in buona fede, a
norma dell’art. 1337 c.c.; dall’accoglimento dell’appello
discendeva la condanna del convenuto al pagamento delle
spese processuali di primo e di secondo grado.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente ripropone questioni già esaminate dalla Corte territoriale e decise sulla base di congrua e logica
motivazione. In particolare, quanto al primo motivo, va
ribadito che il contratto preliminare non prevedeva alcuna facoltà di recesso ex art. 1373 c.c. e che, nella
specie, l’esercizio di tale facoltà era, inoltre, precluso,
secondo il disposto di detta norma, stante l’avvenuto pagamento della caparra ed il versamento di £ 400.000.000,
pari a più di due terzi del totale del pagamento del
prezzo( £ 750.000.000) degli immobili promessi in vendita dal Minciullo.
Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati
congiuntamente in quanto attengono entrambi ad un
apprezzamento della Corte territoriale che, con adeguata
motivazione, ha ravvisato l’inadempimento del Minciullo
per le ragioni sopra esposte( in sede di svolgimento del

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secondo motivo di gravame, limitandosi ad affermare

processo) ed ha

escluso il carattere perentorio del

termine relativo al versamento del saldo del prezzo, avuto riguardo all’espressione di stile “entro e non oltre”

rio, a differenza degli altri termini contrattuali espressamente qualificati come perentori.
Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il carattere essenziale del termine
non può desumersi dalla mera locuzione di stile “entro
e non oltre ” che lo abbia accompagnato, in quanto tale
indicazione vale solo a stabilire una data e non è significativa della improrogabilità del termine,da accertarsi,
invece, anche alla stregua dell’oggetto del contratto ed,
in particolare, della perdita dell’utilità economica perseguita dalle parte a causa dell’inutile decorso del termine pattuito, ipotesi non ricorrente nella specie secondo l’apprezzamento di fatto del giudice di merito sopra
riportato, esulante dal sindacato di legittimità in quanto
sorretto da motivazione priva di vizi logici e giuridici
( Cass.n. 6086/99; n. 1045/1998; n. 3293/89).
Va aggiunto che la Corte territoriale ha evidenziato
che, a fronte dell’eccezione di inadempimento del convenuto per la mancata consegna di tutta la documentazione necessaria alla stipula del definitivo, il Minciullo
non aveva provato di aver adempiuto a tale obbligo

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ed alla mancata qualifica di detto termine come perento-

rientrante nell’esecuzione secondo buona fede del contratto ai sensi dell’art. 1375 c.c.( Cass. S.U. n.
13533/2001; n. 11629/1999).

non sussiste il vizio di ultrapetizione, avendo il giudice
di appello ordinato al Maciullo di consegnare al Mammana detta documentazione in accoglimento di apposita
domanda riconvenzionale da parte del convenuto.
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di legittimità in difetto di
attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 1°.10.2013

In ordine alla quarta doglianza è sufficiente rilevare che

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